TRIBUNALE DI PISA - SEZIONE MONOCRATICA DEL LAVORO - Ordinanza emessa dal Giudice Dr. Gaetano SCHIAVONE il giorno 7. 12. 2000 nella causa di Lavoro N. 586/2000 r.g.c. promossa da A.M. contro MINISTERO DEI TRASPORTI IL GIUDICE del Lavoro, sciogliendo la riserva di che a verbale 14. 11. 2000 e lette le note deposistate nei termini concessi, p r e m e t t e 1)= il ricorrente avanza ricorso ex art. 700 cpc. al fine di ottenere, ai sensi dell’art. 33, L. n. 104/1992, il proprio trasferimento dall’Ufficio della a Motorizzazione Civile di Pisa, presso la quale presta il proprio servizio, a quella di Napoli, ovvero di Caserta e comunque, in ufficio limitrofo all’abitazione del proprio genitore CR, posta in **** al fine di prestarle l’assistenza del caso; 2)= in effetti risulta dagli atti prodotti che la CR è stata dichiarata, dagli organismi competenti, persona invalida civile al 100%, handicappata con connotati di gravità (ex artt. 3 e 4 L. n. 104, cit.), mentre d’altra parte è pure pacifico che l’amministrazione di appartenenza si oppone al trasferimento in ragione delle condizioni di necessità oggettiva in cui versa l’attuale sede di appartenenza che prevede in organico ben quattro ingegneri, a fronte della presenza di due con l’integrazione di un terzo solo per una settimana al mese (. Nessun rilievo assume il fatto che il coniuge del ricorrente sia stato recentemente trasferito in altra sede vicina, peraltro, a quella dell’handicappato da accudire); o s s e r v a 3)= è appena il caso di precisare che la legge invocata è stata dettata allo scopo di promuovere un intervento collettivo a favore di persone portatrici di handicap che come tali necessitano di un’attenzione particolare allo scopo di superare (art. 3 Cost.) o, quanto meno, attenuare le condizini di svantaggio in cui versano; 4)= in ragione di quanto sopra, tutti sono chiamati a fornire il proprio appoggio solidale. Fra questi, i datori di lavoro subiscono certamente una forte limitazione nella propria autoregolamentazione, in parte tempeata dalle parole della legge che consente l’avvicinamento ad una sede idonea a fornire l’assistenza all’handicappato, solo "ove possibile". Con ciò, evidentemente, viene ad essere inserita una valutazione di contemperamento delle opposte esigenze dell’assistenza e dell’organizzazione del lavoro. In questo senso, dunque può dirsi che non si versa nel campo delle potestà -ove una parte semplicemenete soggiace alle determinazioni di controparte- bensì in quella dei diritti condizionati (come bene dice parte ricorrente), la cui piena realizzazione si ha solo al verificarsi di determinate condizioni, nella specie una sopportabilità, da parte della struttura in cui chi deve prestare assistenza è inserito, di un mutamento organizzativo che non si radica nella determinazione datoriale. Priva di ogni giustificazione dottrinaria è l’affermazione di parte resistente secondo cui in questi casi si verserebbe nel campo degli interessi legittimi; 5)= peculiarità del caso in esame è, peraltro, l’azionamento di uno strumento, la tutela cautelare (art. 700. cpc.), che esige l’esistenza di due requisiti fondamentali: il fumus boni juris, cioè la parvenza del buon diritto ed il periculum in mora, identificabile con la necessità di provvedere repentinamente per evitare il pericolo di un danno grave ed irreparabile che potrebbe verificarsi nelle more del processo ordinario; 6)= nella fattispecie in esame, pur tenendo innanzitutto in debito conto che si versa in ipotesi di accertamento sommario e senza l’approfondimento istruttorio che si richiederebbe, a parere di questo Giudice è proprio quest’ultimo elemento che difetta, per la mancanza di un requisito normativo previsto, peraltro, anche come idoneo ad informare di sè il fumus stesso e, quindi, da lasciar dubitare che nella fattispecie in esame sussista in capo al ricorrente una posizione giudica attiva; 7)= procedendo nell’indagine e premessa l’adesione di questo Giudice a quella corrente giuriprudenziale che sensibile ad istanze che ritengono doversi far fronte alle situazioni di bisogno dell’handicappato limitando tanto i poteri datoriali di prima assegnazione di sede del dipendente, quanto quelli di mantenimento nella sede assegnata - ritiene estendibile la disciplina di cui all’art. 33, com. 5, L. n.104, cit., ai trasferimenti, nonostante la lettera della legge non lo preveda, va rilevata la profonda innovazione che la legge in rassegna ha subito per effetto degli artt. 19 e 20 della L. n. 53/2000; 8)= il richiamato art. 19 prevede, per quanto qui occupa, l’abolizione del requisito della convivenza fra la persona che presenta ho ha necessità di prestare assistenza all’handicappato e quest’utlimo. Anche questa innovazione ha l’effetto di confermare la scelta giurisprudenziale di cui sopra, poichè, eliminato l’ostacolo della convivenza (che è pensabile solo per il caso in cui si coabiti con l’handicappato anteriormente alla prima assegnazione di sede), si va nel senso di favorire la promozione della solidarietà anche per persone che mantengono una loro autonomia di vita, ovvero che fatta una scelta lavorativa in altra sede si trovino nella necessità di un riavvicinamento, poichè, magari, la situazione di handicap è venuta a crearsi nele more; 9)= l’art. 20, (intitolato: Estensione delle agevolazioni per l’assistenza a protatori di handicap) se effettivamente da un lato estende la platea di persone che possono fruire delle previsioni di legge, poichè le dichiara applicabili anche per il caso in cui uno dei due genitori non sia, in sintesi, lavoratore dipendente, dall’altro inserisce una previsione che fa da contraltare alla stessa abolizione del requisito della convivenza. Si legge, in effetti nella seconda parte dell’art. 20: "Le disposizioni dell’art. 33, L. n. 104, cit., come modificato dall’art. 19 della presente legge, si applicano (...) ai genitori ed ai familiari lavoratori, con lavoro di diritto pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorchè non convivente". In vero, la formulazione della legge, come non raramente ormai accade nel nostro paese, non è certo delle più felici, in quanto pare una riscrittura, paraltro cacofonica, del com. 5 ma proprio per questo, a parere di questo Tribunale il senso ultimo che si trae da tale disposizione è il suo scopo interpretativo della stessa estensione operata con l’art. 19. Insomma, da un lato si è inteso abolire la coabitazione, sono state estese le disposizioni anche per favorire la prima assegnazione, ovvero il trasferimento di genitore affiancato da altro che non possa fruire della legge ma sul diverso versante si è voluto richiedere che con i genitori, o con i familiari o, ancora, fra questi non vi sia concorrenza nell’ esercizio dell’assistenza, bensì gli uni o gli altri devono farlo in via esclusiva, beninteso, anche per impedimento dei primi; 10)= nella specie in esame, è ben vero che parte ricorrente ha fatto presente che, sebbene nello stesso paese della madre da assistere vivano il padre e due fratelli con le rispettive moglie e, a quanto pare, anche il proprio coniuge e che ognuno per propri impedimenti non è in grado di prestare l’assistenza necessaria (ma,, nulla è provato), è altrettanto vero, però, che, nell’ottica dell’accertamento necessariamente sommario richiesto in questa fase, non può dirsi che sia emerso alcun indizio che lasci trasparire l’esclusività dell’assistenza da parte del ricorrente. Infatti: l’handicappato non è stato dichiarato titolare di indennità d’accompagnamento, sicchè mantiene il margine di autonomia rapportato all’età; il genitore con questi convivente non presenta patologie tali da inibirgli il concorso nella vita domestica; tre nuore (anche se con difficli rapporti con la suocera) sono presenti sul territorio, sebbene con le incombenze legate alle loro famiglie; altri due fratelli vivono nella stessa città. La motivazione che dovrebbe sorreggere il trasferimento risiede non nella necessità di un’assistenza quotidiana (che è esclusa dalla mancata assegnazione dell’accompagnamento), bensì con il dover accompagnare l’handicappato periodicamente a Napoli per l’applicazione delle terapie derivanti (purtroppo) da un tumore al seno. In tale quadro, non si capisce in verità per quale ragione debba essere proprio il ricorrente a fornire questa assistenza che presenta certamente i caratteri della saltuarietà e che richiede al più una riorganizzazione dell’intero entourage familiare per farvi fronte (si ricorda, infatti, che la legge "chiama all’appello" anche gli affini ed addirittura fino al terzo grado). Per quanto attiene alla quotidianità va detto che, non solo è vero che due fratelli del ricorrente vivono nello steso paese della madre -come è stato affermato nel corso dell’interrogatorio- quanto che uno di questi con tutta la sua famiglia, addirittura coabita (circostanza questa taciuta al Giudice) con l’handicappata, nello stesso appartamento come si evince dal certificato anagrafico depositato in causa (abitazione in ***, Via L***); 11)= stando così le cose non solo deve dubitarsi -salvo migliore appofondimento nel merito- del possesso del requisitò normativo dell’esclusività dell’assistenza, quanto vi è la dimostrazione del difetto del periculum, poichè alle esigenze dell’handicappato, come sesposte in ricorso, può ben farvi fronte chi con la medesima convive giornalmente e, in assenza, una più solidale organizzazione familiare; 12)= è solo il caso di dire che innanzi a questo Giudice il petitum non è limitato solo alla parte del rapporto non controversa in fase amministrativa, bensì all’accertamento di tutto il rapporto, revocato in dubbio per effetto delle eccezioni sollevate da parte resistente; p. q. m. Il Giudice RIGETTA il ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite. IL GIUDICE d. L. Schiavone