TRIBUNALE DI PISA 
- SEZIONE MONOCRATICA DEL LAVORO -

Ordinanza emessa dal Giudice Dr. Gaetano SCHIAVONE
il giorno 7. 12. 2000 nella
causa di Lavoro N. 586/2000 r.g.c. 
promossa da A.M. contro MINISTERO DEI TRASPORTI

IL GIUDICE del Lavoro, sciogliendo la riserva di che a verbale
14. 11. 2000 e lette le note deposistate nei termini concessi,

p r e m e t t e 

1)= il ricorrente avanza ricorso ex art. 700 cpc. 
al fine di ottenere, ai sensi dell’art. 33, L. n. 104/1992, 
il proprio trasferimento dall’Ufficio della a 
Motorizzazione Civile di Pisa, presso la quale presta il 
proprio servizio, a quella di Napoli, ovvero di Caserta 
e comunque, in ufficio limitrofo all’abitazione del 
proprio genitore CR, posta in **** al fine di prestarle 
l’assistenza del caso;

2)= in effetti risulta dagli atti prodotti che la CR è 
stata dichiarata, dagli organismi competenti, persona 
invalida civile al 100%, handicappata con connotati di 
gravità (ex artt. 3 e 4 L. n. 104, cit.), mentre d’altra 
parte è pure pacifico che l’amministrazione di appartenenza 
si oppone al trasferimento in ragione delle condizioni di 
necessità oggettiva in cui versa l’attuale sede di appartenenza 
che prevede in organico ben quattro ingegneri, a fronte 
della presenza di due con l’integrazione di un terzo solo 
per una settimana al mese (. Nessun rilievo assume il 
fatto che il coniuge del ricorrente sia stato recentemente 
trasferito in altra sede vicina, peraltro, a quella 
dell’handicappato da accudire);

o s s e r v a 

3)= è appena il caso di precisare che la legge invocata 
è stata dettata allo scopo di promuovere un intervento 
collettivo a favore di persone portatrici di handicap 
che come tali necessitano di un’attenzione particolare 
allo scopo di superare (art. 3 Cost.) o, quanto meno, 
attenuare le condizini di svantaggio in cui versano;

4)= in ragione di quanto sopra, tutti sono chiamati a 
fornire il proprio appoggio solidale. Fra questi, 
i datori di lavoro subiscono certamente una forte 
limitazione nella propria autoregolamentazione, in 
parte tempeata dalle parole della legge che consente 
l’avvicinamento ad una sede idonea a fornire l’assistenza 
all’handicappato, solo "ove possibile". Con ciò, 
evidentemente, viene ad essere inserita una valutazione 
di contemperamento delle opposte esigenze dell’assistenza 
e dell’organizzazione del lavoro. In questo senso, dunque 
può dirsi che non si versa nel campo delle potestà -ove 
una parte semplicemenete soggiace alle determinazioni di 
controparte- bensì in quella dei diritti condizionati 
(come bene dice parte ricorrente), la cui piena 
realizzazione si ha solo al verificarsi di determinate 
condizioni, nella specie una sopportabilità, da parte 
della struttura in cui chi deve prestare assistenza è 
inserito, di un mutamento organizzativo che non si 
radica nella determinazione datoriale. Priva di ogni 
giustificazione dottrinaria è l’affermazione di parte 
resistente secondo cui in questi casi si verserebbe 
nel campo degli interessi legittimi;

5)= peculiarità del caso in esame è, peraltro, 
l’azionamento di uno strumento, la tutela cautelare 
(art. 700. cpc.), che esige l’esistenza di due requisiti 
fondamentali: il fumus boni juris, cioè la parvenza del 
buon diritto ed il periculum in mora, identificabile con 
la necessità di provvedere repentinamente per evitare 
il pericolo di un danno grave ed irreparabile che 
potrebbe verificarsi nelle more del processo ordinario;

6)= nella fattispecie in esame, pur tenendo innanzitutto 
in debito conto che si versa in ipotesi di accertamento 
sommario e senza l’approfondimento istruttorio che si 
richiederebbe, a parere di questo Giudice è proprio 
quest’ultimo elemento che difetta, per la mancanza di 
un requisito normativo previsto, peraltro, anche come 
idoneo ad informare di sè il fumus stesso e, quindi, 
da lasciar dubitare che nella fattispecie in 
esame sussista in capo al ricorrente una posizione 
giudica attiva;

7)= procedendo nell’indagine e premessa l’adesione di 
questo Giudice a quella corrente giuriprudenziale che  
sensibile ad istanze che ritengono doversi far fronte 
alle situazioni di bisogno dell’handicappato limitando 
tanto i poteri datoriali di prima assegnazione di sede 
del dipendente, quanto quelli di mantenimento nella sede 
assegnata - ritiene estendibile la disciplina di cui 
all’art. 33, com. 5, L. n.104, cit., ai trasferimenti, 
nonostante la lettera della legge non lo preveda, va 
rilevata la profonda innovazione che la legge in 
rassegna ha subito per effetto degli artt. 19 e 20 
della L. n. 53/2000;

8)= il richiamato art. 19 prevede, per quanto qui occupa, 
l’abolizione del requisito della convivenza fra la persona 
che presenta ho ha necessità di prestare assistenza 
all’handicappato e quest’utlimo. Anche questa 
innovazione ha l’effetto di confermare la scelta 
giurisprudenziale di cui sopra, poichè, eliminato 
l’ostacolo della convivenza (che è pensabile solo 
per il caso in cui si coabiti con l’handicappato 
anteriormente alla prima assegnazione di sede), 
si va nel senso di favorire la promozione della 
solidarietà anche per persone che mantengono una 
loro autonomia di vita, ovvero che fatta una 
scelta lavorativa in altra sede si trovino nella 
necessità di un riavvicinamento, poichè, magari, 
la situazione di handicap è venuta a crearsi nele more;

9)= l’art. 20, (intitolato: Estensione delle 
agevolazioni per l’assistenza a protatori di handicap) 
se effettivamente da un lato estende la 
platea di persone che possono fruire delle previsioni 
di legge, poichè le dichiara applicabili anche per 
il caso in cui uno dei due genitori non sia, in sintesi, 
lavoratore dipendente, dall’altro inserisce una previsione 
che fa da contraltare alla stessa abolizione del requisito 
della convivenza. Si legge, in effetti nella seconda parte 
dell’art. 20: "Le disposizioni dell’art. 33, 
L. n. 104, cit., come modificato dall’art. 19 
della presente legge, si applicano (...) ai genitori 
ed ai familiari lavoratori, con lavoro di diritto 
pubblico o privato, che assistono con continuità e 
in via esclusiva un parente o un affine entro il 
terzo grado portatore di handicap, ancorchè non convivente". 
In vero, la formulazione della legge, come non raramente 
ormai accade nel nostro paese, non è certo delle più felici, 
in quanto pare una riscrittura, paraltro cacofonica, 
del com. 5 ma proprio per questo, a parere di questo 
Tribunale il senso ultimo che si trae da tale disposizione 
è il suo scopo interpretativo della stessa estensione 
operata con l’art. 19. Insomma, da un lato si è inteso 
abolire la coabitazione, sono state estese le disposizioni 
anche per favorire la prima assegnazione, ovvero il 
trasferimento di genitore affiancato da altro che non 
possa fruire della legge ma sul diverso versante si è 
voluto richiedere che con i genitori, o con i familiari 
o, ancora, fra questi non vi sia concorrenza nell’
esercizio dell’assistenza, bensì gli uni o gli altri 
devono farlo in via esclusiva, beninteso, anche per 
impedimento dei primi;

10)= nella specie in esame, è ben vero che parte 
ricorrente ha fatto presente che, sebbene nello 
stesso paese della madre da assistere vivano il 
padre e due fratelli con le rispettive moglie e, 
a quanto pare, anche il proprio coniuge e che 
ognuno per propri impedimenti non è in grado di 
prestare l’assistenza necessaria (ma,, nulla è provato), 
è altrettanto vero, però, che, nell’ottica dell’accertamento
 necessariamente sommario richiesto in questa fase, non 
può dirsi che sia emerso alcun indizio che lasci 
trasparire l’esclusività dell’assistenza da parte 
del ricorrente. Infatti: l’handicappato non è stato 
dichiarato titolare di indennità d’accompagnamento, 
sicchè mantiene il margine di autonomia rapportato all’età; 
il genitore con questi convivente non presenta patologie 
tali da inibirgli il concorso nella vita domestica; 
tre nuore (anche se con difficli rapporti con la suocera) 
sono presenti sul territorio, sebbene con le incombenze 
legate alle loro famiglie; altri due fratelli vivono nella 
stessa città. La motivazione che dovrebbe sorreggere 
il trasferimento risiede non nella necessità di un’assistenza 
quotidiana (che è esclusa dalla mancata assegnazione 
dell’accompagnamento), bensì con il dover accompagnare 
l’handicappato periodicamente a Napoli per 
l’applicazione delle terapie derivanti (purtroppo) 
da un tumore al seno. In tale quadro, non si capisce 
in verità per quale ragione debba essere proprio 
il ricorrente a fornire questa assistenza che 
presenta certamente i caratteri della saltuarietà 
e che richiede al più una riorganizzazione 
dell’intero entourage familiare per farvi fronte 
(si ricorda, infatti, che la legge "chiama all’appello" 
anche gli affini ed addirittura fino al terzo grado). 
Per quanto attiene alla quotidianità va detto che, 
non solo è vero che due fratelli del ricorrente 
vivono nello steso paese della madre -come 
è stato affermato nel corso dell’interrogatorio- 
quanto che uno di questi con tutta la sua famiglia, 
addirittura coabita (circostanza questa taciuta al Giudice) 
con l’handicappata, nello stesso appartamento 
come si evince dal certificato anagrafico 
depositato in causa (abitazione in ***, Via L***);

11)= stando così le cose non solo deve dubitarsi
 -salvo migliore appofondimento nel merito- 
del possesso del requisitò normativo 
dell’esclusività dell’assistenza, quanto 
vi è la dimostrazione del difetto del periculum, 
poichè alle esigenze dell’handicappato, come 
sesposte in ricorso, può ben farvi fronte chi 
con la medesima convive giornalmente e, 
in assenza, una più solidale organizzazione familiare;

12)= è solo il caso di dire che innanzi a questo 
Giudice il petitum non è limitato solo alla 
parte del rapporto non controversa in fase 
amministrativa, bensì all’accertamento di 
tutto il rapporto, revocato in dubbio per 
effetto delle eccezioni sollevate da parte resistente;

p. q. m.

Il Giudice RIGETTA il ricorso. Sussistono 
giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.

IL GIUDICE d. L.

Schiavone