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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE POSTE ITALIANE |
Addì 26 novembre 1994, in Roma
TRA
l’Ente Poste Italiane,
rappresentato dal Presidente Prof. Dott. E. Cardi, autorizzato alla
sottoscrizione con delibera n. del 26 novembre 1994 del Consiglio
d’Amministrazione,
E LE OO.SS.
FEDERAZIONE PT/SLP-CISL UIL-POST
FILPT-CGIL SINDIP SAILP
aderente alla CONFSAL FAILP-CISAL
CISNAL-POSTE TECSTAT-USPPI
è stato stipulato il seguente CCNL
da valere per il personale dipendente dell’Ente Poste Italiane.
I1 presente contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra l’Ente Poste
Italiane e i suoi dipendenti. Esso si ispira alle norme generali contenute
nella legge 20 maggio 1970, n.300 e nella legge 10 aprile 1991, n.125, nonché
ai principi previsti nel Protocollo d’intesa, tra Governo e Sindacati, del 23
luglio 1993.
RELAZIONI INDUSTRIALI
Il nuovo modello di relazioni industriali è ispirato ai principi generali
individuati nelle leggi e nelle intese sulla politica dei redditi e
dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul
sostegno al sistema produttivo.
L’articolazione dello schema di modello relazionale si basa
sui seguenti punti:
1) informazione trasparente e sistematicizzata;
2) consultazione come momento di arricchimento del processo
decisionale;
3) partecipazione sistematicizzata in commissioni
paritetiche per renderla realmente efficace;
4) contrattazione chiaramente delimitata sui due livelli
ipotizzati;
5) procedure di raffreddamento
1.
INFORMAZIONE
1.1.
Contenuti e finalità.
Nell’ambito del sistema di relazioni industriali tra l’Ente
e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori postelegrafonici viene definito un
modello relazionale di informazione sulle attività e sulle strategie dell’Ente,
nel quadro di una gestione caratterizzata dalla massima trasparenza possibile.
Lo scopo è quello di eliminare cause latenti di
estraneazione e conflittualità dando consapevolezza alle azioni per il
conseguimento degli obiettivi dell’Ente.
1.2.
Livelli
L’informazione
si articolerà su tre livelli:
| 1 -
centrale | |
| 2 - di
Sede | |
| 3- di
Filiale. |
1.3. Oggetto e Modalità
1.3.1. A livello centrale, l’informazione avrà per oggetto:
a) dati relativi agli atti di portata generale aventi ad
oggetto la gestione dei rapporti di lavoro;
b) scelte strategiche e programmi inerenti:
| situazione
economica dell’Ente e relativi piani finanziari; | |
| politiche
di investimento e di partecipazione societaria; | |
| tipologie
e volumi delle attività in appalto o in concessione; | |
| dati
occupazionali secondo la qualificazione indicata nell’art.. 9 della legge
n. 125/91. |
Viene istituito a livello centrale, quale organismo stabile
di informazione preventiva un Comitato composto da rappresentanti effettivi e
supplenti dell’Ente e da n.3 rappresentanti effettivi e n.1 supplente delle
Organizzazioni Sindacali stipulanti il C.C.N.L. maggiormente rappresentative,
in proporzione alla rispettiva consistenza associativa risultante dal numero di
deleghe rilasciate dal personale per la riscossione dei contributi sindacali e
ai risultati conseguiti nelle elezioni delle R.S.U.
Il predetto Comitato si riunirà con cadenza semestrale o su
richiesta di una delle parti; in tal caso l’incontro avverrà nei successivi 30
giorni.
1.3.2. A livello di Sede l’informazione avrà per oggetto gli atti di gestione
adottati ed i relativi risultati riguardanti:
| gli
obiettivi di miglioramento da realizzare nel corso dell’esercizio; | |
| parametri
e risultati circa la qualità e la produttività dei servizi prestati; | |
| criteri
di massima sull’organizzazione del lavoro; | |
| iniziative
previste riguardo a strutture, criteri e modalità di funzionamento
dell’organizzazione; | |
| programmi
di formazione e sviluppo del personale; | |
| ambienti
di lavoro; | |
| dati
conoscitivi disaggregati in merito alla collocazione del personale nonché
alla attività dei comitati territoriali di pari opportunità; | |
| qualità
del servizio e rapporto con la clientela. |
Saranno
previsti due incontri annuali, in relazione ai quali l’Ente fornirà
preventivamente le informazioni sulle predette materie alle Organizzazioni
Sindacali Regionali stipulanti il CCNL.
Qualora
si verificassero variazioni significative in ordine alle iniziative oggetto
dell’informazione sarà prevista un’analoga comunicazione, anche a richiesta
della parte sindacale, in un successivo incontro.
1.3.3
A livello di Filiale l’informazione avrà per oggetto le materie di cui al
precedente punto 1.3.2.
Saranno
previsti due incontri annuali in relazione ai quali l’Ente fornirà
preventivamente l’informazione sulle predette materie alle R.S.U. ed alle
Strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali componenti le medesime
R.S.U.
1.4
L’informazione di cui sopra sarà comunque assicurata alle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del CCNL non partecipanti ai previsti incontri semestrali,
mediante l’invio della documentazione relativa.
2.
CONSULTAZIONE
2.1.
Contenuti e finalità
Lo
scopo della consultazione è quello di arricchire i contenuti della conoscenza per
l’adozione di scelte più adeguate anche per un ‘ottimale gestione delle risorse
umane.
2.2.
Livelli
La
consultazione si articolerà su tre livelli:
| 1 -
Centrale; | |
| 2 - di
Sede; | |
| 3 - di
Filiale. |
2.3.
Oggetto e modalità
2.3.1
A livello centrale, la consultazione avverrà nell’ambito del Comitato di cui al
precedente punto 1.3.1, sui progetti esecutivi riguardanti le seguenti materie:
| prospettive
strategiche e produttive; | |
| programmi
di ristrutturazione e sviluppo con particolare riguardo alle nuove iniziative,
ai riflessi sull’occupazione, alla professionalità delle risorse umane e
alle innovazioni tecnologiche; | |
| programmi
di intervento ambientale e di sicurezza sul lavoro. |
2.3.2
A livello di Sede la consultazione avrà per oggetto le medesime materie
previste nella consultazione a livello centrale, limitatamente alle modalità
attuative di competenza della Sede stessa, ivi comprese quelle relative alla
mobilità interfiliale e di filiale, nonché i piani di attuazione di nuovi
regimi di orario la cui introduzione abbia formato oggetto di apposito accordo
a livello nazionale.
2.3.3 A livello di Filiale la consultazione avrà per oggetto
le medesime materie previste nella consultazione a livello di Sede,
limitatamente alle modalità attuative di competenza della Filiale stessa,
nonché i piani di attuazione di nuovi regimi di orario la cui introduzione
abbia formato oggetto di apposito accordo a livello nazionale.
Considerato il carattere non negoziale della consultazione e
lo scopo di non ritardare l’attuazione dei programmi e delle strategie
dell’Ente, sia a livello centrale che territoriale, la consultazione stessa
avverrà come segue:
a livello centrale, per le materie sopra definite, l’Ente
darà preventiva comunicazione alle Federazioni sindacali presenti nel Comitato,
cui potrà far seguito, a richiesta di una delle parti, da avanzarsi entro 5
giorni, un incontro del Comitato stesso, per l’esame dei progetti esecutivi
inviati.
L’esame dovrà essere condotto nei dieci giorni successivi
alla richiesta stessa entro i quali l’Ente comunque non darà luogo
all’attuazione dei progetti oggetto della consultazione.
Decorso tale termine l’Ente assumerà le proprie autonome
determinazioni.
A livello territoriale di Sede, per le materie sopra
definite, sarà data preventiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali
Regionali stipulanti il CCNL, ed a livello di Filiale alle R.S.U. nonché alle
Strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali componenti le medesime
R.S.U. cui potrà far seguito, a richiesta di una delle parti, da avanzarsi
entro 5 giorni, un incontro per l’esame dei progetti esecutivi inviati.
L’esame dovrà essere condotto nei 10 giorni successivi alla
richiesta durante i quali la Sede o la Filiale non daranno luogo all’attuazione
dei progetti oggetto della consultazione.
Decorso tale termine l’Ente assumerà le proprie autonome
determinazioni.
Il Comitato di informazione e consultazione, istituito a
livello centrale, stabilirà con proprio regolamento interno le modalità di
svolgimento delle relative attività.
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3. PARTECIPAZIONE
3.1. Contenuti e finalità
Le competenze degli organismi paritetici partecipativi, che
si caratterizzano come sedi di confronto non negoziale, presentano
essenzialmente finalità di studio, analisi, acquisizione di conoscenze e
monitoraggio, con la possibilità di realizzare anche la predisposizione di
pareri e proposte da demandare alle parti stipulanti.
3.2. Livelli
La partecipazione si articolerà su due livelli:
| 1-
centrale | |
| 2- di
Sede |
3.3.
Oggetto e modalità
3.3.1. A livello centrale viene istituito, quale organismo
partecipativo paritetico, un Osservatorio sulla Qualità del servizio composto
da n. 3 rappresentanti effettivi e n. 1 supplente designati dalle Organizzazioni
sindacali stipulanti il CCNL maggiormente rappresentative in proporzione alla
rispettiva consistenza associativa risultante dal numero di deleghe rilasciate
dal personale per la riscossione dei contributi sindacali e ai risultati
conseguiti nelle elezioni delle R.S.U. e da altrettanti rappresentanti
dell’Ente, effettivi e supplenti.
L’ Osservatorio è finalizzato alla conoscenza delle
fondamentali filosofie - guida che sono alla base dei programmi volti al
miglioramento del sistema tecnico e dei processi aziendali, oltre che delle
iniziative idonee alla diffusione nell’Ente di cultura e comportamenti
organizzativi orientati alla qualità del servizio e ai rapporti con la
clientela.
Vengono inoltre istituiti a livello centrale, nel rispetto
dei criteri di composizione sopra enunciati, i seguenti Comitati paritetici:
a) Comitato per la formazione e lo sviluppo delle risorse
umane;
b) Comitato per le pari opportunità;
c) Comitato per l’ambiente e la sicurezza.
3.3.2 A livello di Sede verranno istituiti, nel rispetto dei criteri di
composizione sopra enunciati, comitati paritetici partecipativi, composti da
rappresentanti dell’Ente e da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
Regionali stipulanti il CCNL, corrispondenti a quelli di cui alle lettere a - b
- c previsti a livello centrale.
I singoli organismi partecipativi, istituiti sia a livello
centrale che territoriale, stabiliranno nell’ambito dei propri regolamenti
interni le modalità di svolgimento dell’attività di partecipazione.
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4. CONTRATTAZIONE
4.1. Contenuti e finalità
Coerentemente con l’obiettivo del continuo miglioramento
della qualità, efficienza e redditività dei servizi prestati viene definito un
modello relazionale di contrattazione nell’ambito del quale le parti
valuteranno le condizioni economico-finanziarie, le prospettive di sviluppo
occupazionale e la situazione competitiva dell’Ente.
4.2. Livelli
La contrattazione si articolerà su due livelli territoriali:
| 1-
nazionale | |
| 2- di
Sede |
4.3.
Oggetto e modalità
4.3.1
A livello nazionale saranno regolati con apposito accordo:
| il
recepimento di eventuali intese tra Governo e Confederazioni Sindacali su
materie che abbiano riflessi diretti sul rapporto di lavoro; | |
| individuazione
del fabbisogno di personale; | |
| eventuali
nuovi istituti salariali connessi all’introduzione di nuovi servizi; | |
| le
linee di indirizzo per l’applicazione delle disposizioni di legge in
materia di contratto di formazione lavoro; | |
| criteri
per la mobilità volontaria e collettiva d’ufficio; | |
| alcuni
aspetti del rapporto di lavoro a tempo parziale relativi alla variazione
della percentuale di personale da impiegare nella predetta tipologia
contrattuale nonché alla scala di priorità delle condizioni per ottenere
la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno; | |
| nuovi
regimi di orario, di ripartizione e distribuzione del tempo di lavoro. |
La delegazione dell’Ente sarà composta da uno o più
rappresentanti dell’Ente.
Le delegazioni di parte sindacale saranno composte da
rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
Sulle predette materie l’Ente fornirà, preventivamente, alle
Organizzazioni sindacali partecipanti alla trattativa, un’ipotesi di accordo
corredata di ogni utile informativa.
4.3.2. A livello di Sede la contrattazione avrà per oggetto:
| nell’ambito
dell’organizzazione del lavoro e delle risorse umane, la gestione degli
effetti e delle ricadute derivati dall’introduzione di nuovi modelli
strutturali che comportino l’articolazione dei turni e degli orari di
lavoro; | |
| incentivi
economici legati ad obiettivi di budget; | |
| nella
gestione del budget l’assunzione di unità con rapporto di lavoro a tempo
determinato. |
La delegazione
di parte sindacale sarà composta dalle organizzazioni sindacali regionali
stipulanti il CCNL opportunamente integrata dalle OO.SS. territoriali
congiuntamente alle R.S.U. per le materie riferite al territorio di competenza.
5.
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO
Allo
scopo di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali ed al fine
di ridurre quanto più possibile le situazioni conflittuali, ed i conseguenti effetti
negativi nei confronti dell’utenza, le parti firmatarie del presente contratto
collettivo si obbligano a ricorrere alle procedure di conciliazione di seguito
descritte.
5.1 Interpretazione autentica del contratto collettivo
Le parti che hanno sottoscritto il contratto collettivo,
nell’ipotesi in cui sorgano controversie sull’interpretazione di clausole
contenute nel contratto stesso, si incontrano per definire consensualmente il
significato della clausola controversa.
L’eventuale accordo raggiunto vale come interpretazione
della clausola controversa, cui le parti sottostaranno.
5.2 Controversie collettive
Le controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto
di lavoro e l’esercizio dei diritti sindacali che riguardano una pluralità di
dipendenti dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione da
effettuarsi tra la Direzione dell’Ente e le OO.SS. firmatarie del contratto
collettivo escludendosi, durante la fase di confronto, il ricorso a qualsiasi
forma di azione sindacale e legale.
E’ esclusa dalla predetta procedura la materia attinente ai
licenziamenti collettivi per la quale si applica la legge n. 223 del 1991.
Per l’attivazione delle procedure di confronto indicate nei
punti 5.1. e 5.2 è necessario formulare, con atto scritto, una richiesta di
incontro, adeguatamente motivata, da parte di una delle Organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo.
La relativa convocazione deve avvenire entro dieci giorni
dal ricevimento della richiesta.
In ogni caso il complessivo iter della procedura di
confronto si intende concluso entro il termine massimo di trenta giorni a
decorrere dalla data della prima convocazione a prescindere dal raggiungimento
o meno dell’eventuale accordo.
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5.3 Conflitti di lavoro
I conflitti di lavoro sorti nelle Agenzie di base, nelle
Agenzie di coordinamento, negli uffici di Ferrovia e di Arrivi e Distribuzione,
nei CPO e nelle Filiali dovranno essere oggetto di confronto tra la Direzione
di Filiale e le R.S.U. costituite, nonché le rappresentanze territoriali delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL.
I conflitti di lavoro sorti nei CCSB/CCED/CCUPE, nei CMP e
nei CMPP nonché nelle Sedi dovranno essere oggetto di confronto tra la
Direzione di Sede e le RSU costituite, nonché le rappresentanze territoriali
delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
La richiesta di incontro, adeguatamente motivata, deve
essere inoltrata in forma scritta e la relativa convocazione deve avvenire
entro cinque giorni dal ricevimento della stessa.
In caso di mancato accordo, ad istanza di una delle parti,
l’oggetto della controversia sarà esaminato in Sede entro dieci giorni.
In caso di conflitto a livello di Sede, su materie oggetto
di contrattazione territoriale, ad istanza di una delle parti, la controversia
sarà esaminata, in apposito incontro da tenersi entro dieci giorni dalla
presentazione dell’istanza medesima, a livello centrale con i rappresentanti
delle Segreterie Generali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL .
Fino al completo esaurimento delle procedure sopra
individuate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale,
nè le Organizzazioni sindacali interessate potranno adire l’Autorità
giudiziaria sulle materie oggetto della controversia collettiva.
L’Ente, fino alla scadenza delle procedure di cui sopra, non
darà luogo all’attuazione delle eventuali modifiche connesse al confronto,
comprese quelle relative agli adeguamenti di turni ed articolazioni dell’orario
di lavoro, con esclusione delle modifiche stesse che riguardino i servizi
essenziali e quelli al pubblico.
In ogni caso il complessivo iter della procedura di
confronto si intende concluso entro il termine massimo di trenta giorni a
decorrere dalla data di inizio della convocazione a prescindere dal
raggiungimento o meno dell’eventuale accordo.
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art.2
DIRITTI SINDACALI
1.
Diritto di assemblea
Nei singoli luoghi di lavoro potranno essere promosse dalle
R.S.U., nonché dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali
firmatarie del CCNL, assemblee del personale ivi applicato, con ordine del
giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro.
Per problemi comuni a tutto il personale della Agenzia di
coordinamento, e delle Agenzie di base comprese nel territorio di pertinenza,
può essere indetta un’unica assemblea, alla quale i predetti dipendenti possono
partecipare.
Tali assemblee saranno tenute in luoghi posti a disposizione
dall’Ente di norma fuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa.
La convocazione, la sede e l’orario delle assemblee e
l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono
comunicati all’Ente con preavviso scritto da effettuarsi tre giorni prima e, in
casi eccezionali, 24 ore prima.
Gli organismi sindacali di cui sopra provvederanno a dare
comunicazione dell’assemblea ai lavoratori nei modi consentiti.
Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il
corretto andamento delle assemblee.
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro è
limitato a 10 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione;
la durata dell’assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui il
dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all’assemblea fino
al suo rientro nella sede di servizio. A tal fine si terrà conto delle
rilevazioni dei dispositivi di controllo automatici delle presenze nonché di
quelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva.
Viene rinviata alla contrattazione nazionale la possibile
pattuizione di ulteriori ore retribuite di assemblea, nell’anno di scadenza e
rinnovo del CCNL.
Nel pieno esercizio e nella piena attuazione del diritto di assemblea,
lo svolgimento della medesima sarà teso ad evitare disagio all’utenza. Per
particolari settori operativi durante le assemblee indette nel corso
dell’orario di lavoro dovrà essere assicurato un adeguato presidio.
Negli uffici con servizio continuativo al pubblico le
assemblee sul posto di lavoro verranno tenute di regola nelle prime o ultime
due ore di servizio.
Il personale viaggiante e gli autisti dei circuiti nazionali
a lungo percorso istituzionalmente e permanentemente applicato fuori dalle sedi
di lavoro che, non potendo partecipare, per motivi di servizio, a riunioni sul
posto di lavoro, prende parte ad altra assemblea appositamente indetta fuori
dell’orario di servizio o, comunque, fuori del proprio turno di lavoro,
usufruirà di riposo compensativo per la stessa durata dell’assemblea.
La predetta disposizione può essere applicata anche al
personale applicato nelle Agenzie di base con meno di 5 dipendenti.
In tali casi, sarà predisposto, a cura del responsabile
dell’unità produttiva nella quale si svolge l’assemblea, l’elenco nominativo
del personale che, libero dal servizio, ha partecipato alla riunione, con
l’indicazione della durata della stessa.
Il responsabile dell’unità produttiva da cui dipende il
personale in questione accrediterà, sulla base delle segnalazioni, il numero di
ore, o frazione di ore, da compensare con equivalente periodo di riposo, fino
al limite massimo delle 1° ore annue.
2.
Referendum
L’Ente
deve consentire lo svolgimento, fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia
generali che per categoria, su materie inerenti l’attività sindacale, indetti,
da tutte le R.S.U., nonché dalle strutture territoriali delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del CCNL, tra i lavoratori, con diritto di partecipazione
di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria
particolarmente interessata.
3.
Locali delle rappresentanze sindacali unitarie
L’Ente,
in ciascuna Filiale e negli uffici con un numero di dipendenti superiore a 600,
su richiesta delle Rappresentanze sindacali, pone permanentemente a
disposizione delle medesime, un idoneo locale comune attrezzato per l’esercizio
delle loro funzioni.
4.
Trattenute per contributi sindacali
1. Le trattenute per contributi sindacali vengono operate
dall’Ente, a titolo gratuito, sulle retribuzioni dei lavoratori il cui
rapporto di lavoro sia regolato dal presente contratto collettivo, in base a
deleghe individuali, firmate dai singoli interessati.
2. Le deleghe devono essere inoltrate dalle Organizzazioni
Sindacali, alle quali va effettuato il versamento, alle strutture centrali o
periferiche dalle quali i lavoratori direttamente dipendono.
3. Esse devono contenere :
| le generalità del
dipendente; | |
| l’ufficio di
appartenenza; | |
| l’individuazione esatta
delle mensilità sulle quali effettuare le trattenute; | |
| la misura della
trattenuta ( quota fissa o percentuale ); | |
| l’organizzazione
sindacale beneficiaria; | |
| il mese e l’anno di
decorrenza; | |
| il luogo e la data del
rilascio; | |
| la firma del dipendente. |
4. Il versamento delle somme trattenute per contributi
sindacali verrà effettuato dall’Ente non oltre il mese successivo a quello in
cui la trattenuta stessa viene operata.
5. La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna
Organizzazione Sindacale e notificata per iscritto alla Direzione del Personale
dell’Ente e portata a conoscenza del personale dipendente.
6. La procedura di cui al punto 5 deve essere osservata
anche nell’ipotesi di variazioni della misura della trattenuta in questione.
In tal caso l’adeguamento della misura della trattenuta
avverrà entro 3 mesi dalla predetta comunicazione, ferma restando la decorrenza
della variazione stessa dalla data stabilita dall’Organizzazione Sindacale.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL e per
tutto l’anno 1995 le deleghe hanno validità dal primo giorno del mese
successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre dello stesso anno e
s’intendono tacitamente rinnovate ove non vengano revocate dall’interessato
entro la data del 31 ottobre.
Per l’anno 1996 le deleghe hanno validità fino al 30 giugno
e s’intendono tacitamente rinnovate fino al 31 dicembre ove non siano revocate
entro il 30 giugno.
Le revoche presentate entro il 30 giugno hanno efficacia dal
1° luglio; quelle presentate entro il 31 dicembre hanno efficacia dal 1°
gennaio 1997.
A partire da quest’ultima data le deleghe vengono rilasciate
a tempo indeterminato e possono essere revocate in qualsiasi momento dai
lavoratori .In tal caso la trattenuta viene a cessare dal mese successivo a
quello nel quale la revoca stessa sia pervenuta all’Ente.
La revoca può essere effettuata mediante comunicazione
scritta a mezzo Raccomandata indirizzata alla struttura centrale o periferica
dalla quale il lavoratore direttamente dipende ed all’Organizzazione Sindacale
interessata.
8. Le deleghe in atto alla data dell’entrata in vigore del
CCNL conservano la loro validità e sono assoggettate alla disciplina del
presente articolo.
5. Diritto di affissione
L’Ente collocherà all’interno dei luoghi di lavoro, ed in
ambienti accessibili a tutti i lavoratori, un albo a disposizione delle
Rappresentanze Sindacali, per l’affissione di comunicazioni a firma dei
responsabili delle medesime Rappresentanze.
I contenuti dell’informazione dovranno riguardare la materia
sindacale e del rapporto di lavoro e devono rispettare le disposizioni di legge
generali sulla stampa.
L’Ente provvederà a deaffiggere il materiale di informazione
o di propaganda affisso al di fuori delle apposite bacheche.
6. Attività sindacale
Lo svolgimento di attività sindacale avrà luogo nelle forme
e nei modi ritenuti idonei dalle Organizzazioni Sindacali per garantire la
massima informazione dei lavoratori, senza recare intralcio allo svolgimento
del servizio e verrà, comunque, effettuato senza venir meno all’obbligo di
rendere per intero la prestazione lavorativa.
I dirigenti delle R.S.U., nonché i dirigenti nazionali,
regionali e provinciali delle corrispondenti Organizzazioni Sindacali potranno
accedere, durante l’orario di lavoro, nei luoghi in cui si svolge l’attività
lavorativa nell’ambito della unità produttiva, nel rispetto delle modalità e
cautele adottate dall’Ente al fine di non pregiudicare l’ordinario svolgimento
del lavoro, avuto riguardo alle caratteristiche organizzative dell’Ente stesso.
7. Tutela dei dipendenti dirigenti delle rappresentanze
sindacali unitarie
Il trasferimento in un ufficio di diversa unità produttiva,
del dirigente della R.S.U., può essere disposto solo previo nulla osta delle
associazioni sindacali di appartenenza, salvi i casi di cambiamento di
qualifica o categoria.
La medesima tutela è attribuita ai dirigenti degli organi
statutari delle Organizzazioni sindacali del personale postelegrafonico sia
aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
sia non affiliate alle predette Confederazioni, che siano stipulanti il
presente CCNL, nella misura massima, per ciascun sindacato, dell’8% del numero
degli iscritti risultante, a livello nazionale, dalle deleghe rilasciate dai
dipendenti per la riscossione dei contributi sindacali alla data del 1 gennaio,
ovvero ad un dirigente sindacale per ogni Filiale ove il Sindacato abbia
costituito, a norma di statuto, una propria struttura territoriale.
La garanzia di cui al punto precedente non opera nell’ipotesi
di trasferimenti collettivi.
Il riconoscimento della prerogativa di cui al punto
precedente è subordinato alla preventiva comunicazione all’Ente dei nominativi
dei destinatari della tutela.
Le Organizzazioni sindacali, a tal fine, avranno cura di
comunicare tempestivamente all’Ente ogni variazione intervenuta nelle
attribuzioni degli incarichi dirigenziali.
Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano fino
alla fine dell’anno successivo alla data in cui è cessato l’incarico
dirigenziale.
8. Istituti di patronato
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale,
riconosciuti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per
l’adempimento dei compiti di cui al D. lgs. C.P.S. 29 luglio 1947, N. 804,
hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all’interno
dell’Ente, secondo le modalità stabilite con accordo aziendale.
9. Unità produttiva
Sono definite unità produttive le Agenzie di coordinamento, i
CCSB/CCED/CCUPE, i CMP e i CMPP, i CPO, gli uffici di Ferrovia e di Arrivi e
Distribuzione, nonché la Sede Centrale (Aree), le Filiali e le Sedi, in quanto
strutture organizzate che, pur se integrate nella più ampia attività dell’Ente,
sono dotate di sufficiente autonomia nel promuovere, coordinare e gestire la
realizzazione degli obiettivi dell’Ente stesso, tale da renderle idonee ad
esplicare l’attività di produzione del servizio in modo da concludere
l’attività di produzione medesima e perciò distinte dagli organismi minori che
non presentano quei connotati.
10. Permessi sindacali
I permessi retribuiti per i rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali di categoria sono definiti da appositi accordi
aziendali - aventi la stessa durata del contratto - con le medesime
Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL.
DISCIPLINA
DEL RAPPORTO DI LAVORO
Costituzione del rapporto di lavoro
1. Per l’assunzione del personale le parti fanno riferimento
alle disposizioni del Capo I titolo II del libro V del C.C. ed alle leggi sul
rapporto di lavoro subordinato nell’impresa nonché, in materia di assunzioni
obbligatorie, alle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 12 agosto 1974, n. 370 e
successive integrazioni e modificazioni.
2. L’assunzione di personale nella Regione Autonoma di Val
d’Aosta e nella Provincia di Bolzano è regolata dalle norme richiamate nella
legge istitutiva dell’Ente.
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art. 4
Reclutamento
1. Nel reclutamento di personale mediante pubblica selezione
una percentuale dei posti, non superiore al 10%, dovrà essere riservata ai
dipendenti in servizio a tempo indeterminato, in possesso degli stessi
requisiti stabiliti per i partecipanti esterni alla selezione medesima, con
riferimento a quanto stabilito nella parte del presente contratto relativa
all’ordinamento del personale.
2. Nelle assunzioni a tempo indeterminato hanno la
precedenza, nell’ordine:
| i lavoratori che hanno
trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, a norma
del successivo articolo 7, comma 13; | |
| i dipendenti assunti con
rapporto di lavoro a tempo parziale; | |
| i soggetti di cui al
successivo comma 3, nel rispetto della disciplina ivi stabilita; | |
| i soggetti di cui
all’art. 8, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni ivi stabilite. |
3. In caso di assunzioni, per pubblica selezione, nelle aree
di base e operativa avrà la precedenza il figlio o il coniuge del dipendente
deceduto o reso permanentemente e totalmente inabile al servizio per infortunio
sul lavoro o per malattia professionale.
La domanda di assunzione del coniuge o del figlio
maggiorenne di cui al precedente punto dovrà essere presentata entro sei mesi
dall’accertamento dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale.
Per il figlio minorenne il termine suddetto decorre dal giorno del
raggiungimento della maggiore età.
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art.5
Assunzione
l.
L’assunzione è comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere
specificati:
| la data di assunzione; | |
| l’area di inquadramento
professionale; | |
| la sede di lavoro; | |
| il trattamento economico
iniziale; | |
| la durata del periodo di
prova. |
2. Nella lettera di assunzione sarà inoltre specificato che al
lavoratore viene consegnata copia del presente contratto.
3. L’assunzione decorre a tutti gli effetti dal giorno di
presentazione in servizio.
4. L’assunzione può avvenire con giustificato ritardo sul
termine fissato per motivi ritenuti validi dall’Ente. In ogni caso il ritardo
non potrà superare trenta giorni. Si prescinde dal predetto termine nei casi di
astensione obbligatoria dal lavoro per maternità (legge n.1204/71) e di
servizio militare di leva.
5. All’atto dell’assunzione il dipendente deve presentare i
seguenti documenti:
| documento di
identificazione; | |
| libretto di lavoro o
equipollente; | |
| certificato penale di
data non anteriore a tre mesi; | |
| certificato degli studi
compiuti (a richiesta dell’Ente); | |
| eventuale documento di
servizio militare; | |
| stato di famiglia; | |
| certificato medico
rilasciato dall’U.S.L. competente per territorio dal quale risulti
l’idoneità specifica al lavoro per il quale viene assunto; | |
| ogni altro documento che
l’Ente ritenesse opportuno richiedere. |
Il dipendente, in luogo dei predetti documenti, può
produrre, ove consentito, le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
6. Il dipendente è tenuto a dichiarare il suo domicilio ed a
notificare all’Ente ogni successivo cambiamento.
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art.6
Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova.
2. La durata del periodo di prova è:
| fino ad un massimo di
tre mesi per i lavoratori della prima area; | |
| fino ad un massimo di
sei mesi per dipendenti delle restanti qualifiche. |
3. Il periodo di prova resta sospeso durante le assenze
dovute a malattia e infortunio del dipendente, nonché in ogni altro caso
stabilito per legge oppure quando il completamento del periodo di prova si
presenti incompatibile con obblighi e divieti imposti dalla legge.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione sono
soggette allo stesso trattamento economico previsto per il corrispondente
personale non più in prova.
5. Non sono ammesse nè la protrazione, nè la rinnovazione
del periodo di prova, salve le ipotesi in cui l’Ente ritiene giustificata
l’assenza stessa, nel qual caso il periodo di prova verrà protratto per un
tempo corrispondente alla durata dell’assenza.
6. Durante il periodo di prova il trattamento economico non
può essere inferiore a quello minimo fissato per l’Area nella quale il
dipendente è stato assunto.
7. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può
essere risolto da ciascuna delle due parti senza obbligo di preavviso o di
indennità.
8. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in
qualunque momento, oppure per iniziativa dell’Ente durante il primo mese, la
retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora la risoluzione avvenga invece oltre il termine predetto, viene
corrisposta al dipendente la retribuzione fino alla metà od alla fine del mese
in corso, a seconda che la risoluzione stessa avvenga entro la prima o la
seconda quindicina del mese.
9. Trascorso il periodo di prova senza che da una delle parti
il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in
servizio e gli verrà riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a
tutti gli effetti.
10. Il personale già in servizio presso l’Ente, assunto
nell’area superiore a seguito di pubblica selezione, qualora non superi il
prescritto periodo di prova, viene reintegrato nell’area e nella Filiale di
provenienza.
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art.7
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. A titolo sperimentale fino al 31 dicembre 1997, il rapporto di lavoro a
tempo parziale può essere introdotto, compatibilmente con le esigenze connesse
alla funzionalità dei servizi, che saranno valutate dall’Ente, sia mediante la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno su richiesta del
lavoratore, sia mediante assunzioni.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere
costituito per iscritto secondo quanto previsto nella Legge 19 dicembre 1984 n.
863.
3. La prestazione di lavoro in regime di tempo parziale
dovrà essere non inferiore alla metà di quella resa in regime di tempo pieno.
In relazione alle effettive esigenze di servizio, previo assenso del
dipendente, la durata della prestazione di lavoro potrà essere fissata per un
tempo pari ai 2/3 di quella resa in regime di tempo pieno.
4. Il tempo parziale può essere realizzato:
| con articolazione della
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi della
settimana (c.d. tempo parziale orizzontale); | |
| con articolazione della
prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese od in
determinati periodi nell’arco dell’anno (c.d. tempo parziale verticale),
in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale,
prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione
(settimana, mese od anno). |
5. La prestazione lavorativa dovrà essere svolta senza
soluzione di continuità e sarà collocata nell’arco temporale del ciclo
produttivo in relazione alle esigenze del settore di applicazione.
6. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
escluso da prestazioni di lavoro straordinario.
7. Il trattamento economico previsto nel presente contratto
sarà proporzionale alla prestazione lavorativa.
8. Ai fini dei passaggi di area e dei criteri di ammissione
al sistema di accertamento per i passaggi di area, i periodi di lavoro a tempo
parziale sono computati in proporzione alla ridotta durata della prestazione: i
relativi parametri temporali sono pertanto prolungati in misura corrispondente.
9. Il trattamento normativo verrà determinato per i singoli
istituti, avuto riguardo alla ridotta durata della prestazione e della
peculiarità del suo svolgimento e ad esso si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a
tempo pieno.
Il trattamento previdenziale e di fine rapporto sono
regolati dalle disposizioni dettate nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e nel
D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre
1989, n.389, e successive modificazioni e integrazioni.
10. I lavoratori a tempo parziale orizzontale hanno diritto
ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I
lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni
proporzionato alle giornate lavorate nell’anno.
Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata
della prestazione giornaliera.
11. La percentuale massima di personale a tempo parziale non
potrà superare il 10% del personale a tempo indeterminato in forza presso le
singole Filiali. Il superamento della predetta percentuale, fino ad un massimo
del 15%, dovrà essere oggetto di negoziazione a livello nazionale.
12. Il personale in servizio a tempo indeterminato con
prestazioni a tempo pieno e con anzianità non inferiore a 24 mesi potrà
chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro in quello a tempo
parziale con esclusione dei quadri.
13. Le domande volte alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale potranno essere accolte compatibilmente
con le esigenze di servizio e la specificità delle funzioni.
14. Nell’accoglimento delle domande di trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale l’Ente terrà conto delle
seguenti situazioni:
| a) dipendenti con figli
portatori di handicap grave; | |
| b) dipendenti con figli
di età inferiore a sei anni; | |
| c) dipendenti studenti
di cui all’art.. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300; | |
| d) dipendenti portatori
di handicap grave; | |
| e) altre motivazioni, in
particolare di carattere familiare. |
L’applicazione del presente comma avverrà secondo intese a
livello nazionale.
15. Il personale a tempo parziale potrà chiedere il
ripristino del tempo pieno dopo un periodo di 18 mesi. Le domande saranno
valutate positivamente dall’Ente nel limite del 25% del personale che ha già
ottenuto la trasformazione del rapporto a tempo parziale, in forza nella
Filiale al 31 Dicembre dell’anno precedente. Avrà la precedenza il personale
con maggiore anzianità nel rapporto di lavoro a tempo parziale ,e in subordine,
quello con maggiore anzianità di servizio.
16. In caso di assunzione a tempo parziale è ammesso per
specifiche esigenze organizzative, lo svolgimento di lavoro supplementare, nel
limite massimo dell’orario settimanale contrattuale, sempre con la normale
retribuzione, per un ammontare complessivo non superiore a 50 ore annue.
17. L’assunzione a tempo parziale potrà avere durata
limitata; in tale ipotesi si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 18
aprile 1962 n.230, 28 febbraio 1987 n. 56 e 26 giugno 1990, n. 162 e successive
modificazioni ed integrazioni nonché quelle indicate nell’art. 8 del presente
CCNL.
18. L’assunzione a tempo parziale dovrà essere preceduta da
un’interpellanza rivolta al personale della Filiale interessata, che intenda
trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale .
19. Il personale assunto a tempo parziale con anzianità
minima di 36 mesi potrà presentare domanda volta a trasformare il proprio
rapporto di lavoro in quello a tempo pieno. La domanda sarà valutata dall’Ente,
a suo insindacabile giudizio, sulla base delle esigenze di servizio.
20. In caso di assunzioni a tempo pieno è riconosciuto il
diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo
parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
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art.8
Rapporto di lavoro a tempo determinato
1. L’Ente potrà assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
In tale caso al rapporto di lavoro si applicano le disposizioni contenute nelle
leggi 18 aprile 1962, n.230, 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni
ed integrazioni, ed il trattamento economico fisso e variabile corrispondente
all’area di applicazione.
2. In attuazione di quanto specificamente previsto
dall’art.... 23, punto 1), della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l’Ente potrà valersi
delle prestazioni di personale con contratto a termine, oltre che nelle ipotesi
già previste dalle leggi di cui al comma precedente, nei seguenti casi:
3. Il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine
non potrà superare la quota percentuale massima del 10% rispetto al numero dei
lavoratori impegnati a tempo indeterminato.
4. In caso di esigenze assunzionali a tempo indeterminato,
nell’arco della vigenza contrattuale, avranno la precedenza quei lavoratori che
abbiano prestato servizio, con contratto a termine, per un periodo complessivo
di almeno sei mesi anche non continuativo negli ultimi tre anni, in analoga
posizione di lavoro nell’ambito della stessa Filiale. A tal fine, il servizio
prestato verrà compreso tra gli elementi di valutazione prescelti per la
selezione del personale.
5. In applicazione della legge 26.6.1990, n.162, l’Ente
potrà ricorrere, per la sostituzione dei lavoratori tossicodipendenti di cui al
1° comma dell’art. 99 della citata legge, ad assunzioni a tempo determinato ai
sensi della legge 18.4.1962, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni.
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art. 9
Orario di lavoro
1.
Il regime dell’orario di lavoro dovrà essere funzionale ad un ottimale utilizzo
delle risorse in relazione alle reali esigenze operative e ad una necessaria
corrispondenza delle prestazioni effettive rispetto all’orario contrattuale,
così da realizzare concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica
della forza lavoro e la prestazione effettiva di lavoro all’interno del
processo produttivo.
2. L’orario ordinario contrattuale di lavoro è di 36 ore
settimanali concentrate di norma in 6 o 5 giorni in correlazione alle esigenze
tecnico - produttive.
3. L’orario di lavoro settimanale concentrato in 6 giorni
deve essere normalmente ripartito dal lunedì al sabato.
4. L’orario di lavoro settimanale concentrato in 5 giorni
deve essere normalmente ripartito dal lunedì al venerdì con un eventuale
intervallo non superiore a 60 minuti in relazione alle esigenze di servizio,
che comporta un conseguente prolungamento fino al completamento dell’orario
giornaliero d’obbligo. Con la suddetta articolazione dell’orario di lavoro la
seconda giornata di libertà coinciderà con il sabato.
5. Nelle strutture le cui esigenze richiedano
un’organizzazione del lavoro articolata in via ordinaria su 6 giorni della
settimana, l’Ente potrà prestabilire schemi di rotazione del personale, con 5
prestazioni giornaliere a settimana per ciascun lavoratore, ovvero con
alternanza di gruppi di lavoratori predeterminati nelle prestazioni, con
rotazione sulla generalità degli interessati.
Orario a turno unico
Nelle strutture ove il lavoro è organizzato su turno unico,
al fine di soddisfare le esigenze derivanti dall’articolazione dell’orario di
servizio, il personale potrà essere chiamato ad osservare:
a) orario sfalsato:
anticipando o posticipando l’inizio della prestazione
lavorativa giornaliera e correlativamente anticipando e posticipando il termine
della stessa;
b) orario spezzato:
| sarà attuato, di norma,
nell’ambito dell’organizzazione dell’orario settimanale concentrato in 5
giorni, salvo che ragioni tecnico-produttive non ne rendano più efficiente
l’introduzione nell’ambito dell’organizzazione dell’orario settimanale
concentrato in 6 giorni, anche per cicli operativi plurisettimanali; | |
| la durata di ciascuno
dei due periodi giornalieri non deve essere in via normale, inferiore a 2
ore per tutti i lavoratori; | |
| l’introduzione è
demandata alla contrattazione decentrata. |
Orario
su turni
In considerazione delle peculiari caratteristiche del
servizio e della correlata necessità di garantire i prefissati standard di
qualità, può essere adottato l’orario di lavoro su turni nel rispetto dei
seguenti criteri direttivi:
a) articolazione dell’orario di lavoro su due o più turni
giornalieri, la cui durata, di norma, non può superare le 8 ore;
b) possibilità di istituire e modificare turni per brevi
periodi ed a fronte di particolari esigenze;
c) attuazione di schemi di turnazione strettamente correlati
ai flussi di traffico, sia per quanto riguarda l’articolazione dei turni di
lavoro che la composizione degli stessi;
d) determinazione della durata normale dell’orario di lavoro
sulla base di una media plurisettimanale, fermo restando il limite di 36 ore
settimanali. Il superamento del limite del normale orario contrattuale
settimanale non dà luogo a compenso per lavoro straordinario purché mediamente,
nell’arco di un mese, il limite stesso venga rispettato;
e) durante le soste fuori sede il personale in servizio
negli uffici ambulanti e natanti, in servizio viaggiante di messaggere ed il
personale comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da
comune a comune con automezzi dell’Ente, è considerato in servizio a tutti gli
effetti fino al limite massimo di 3 ore per soste non superiori alle 6 ore;
f) la rotazione fra i vari turni è obbligatoria per tutto il
personale fatti salvi i casi di esclusione disciplinati da norme di legge
oppure le ipotesi in cui detta rotazione si presenti incompatibile con diritti,
obblighi e divieti previsti dalla legge.
Il genitore componente una famiglia monoparentale con prole
di età non superiore a 6 anni ha diritto all’esclusione dal turno notturno.
In ogni caso, la distribuzione dell’orario di lavoro deve
essere tale da favorire il massimo contenimento del lavoro straordinario.
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art.10
Osservanza e controllo degli orari di lavoro
1. L’osservanza dell’orario di lavoro, quale elemento essenziale
della prestazione lavorativa, costituisce un obbligo per il lavoratore.
2. L’accertamento in ordine al rispetto dell’orario di
lavoro sarà di norma effettuato mediante controllo di tipo automatico.
A tale controllo sono soggetti anche i dipendenti che
effettuano prestazioni di lavoro straordinario.
3. I sistemi automatici di rilevazione dell’orario di lavoro
dovranno essere utilizzati per determinare le eventuali riduzioni delle
retribuzioni in conseguenza di assenze totali o parziali dal posto di lavoro
non giustificate, nonché per il controllo sulla fruizione dei permessi orari e
sui recuperi di questi ultimi e dei ritardi.
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art.11
Orario flessibile
1
L’orario flessibile può essere introdotto a richiesta del personale,
compatibilmente con le condizioni tecnico - operative e tenendo conto di
criteri che garantiscano:
| il pieno soddisfacimento
delle esigenze della clientela; | |
| la massima efficienza
dell’organizzazione della struttura produttiva sia ai fini del servizio
offerto che della prestazione lavorativa degli addetti; | |
| il mantenimento
dell’equa distribuzione dei carichi di lavoro tra le unità applicate al
settore interessato; | |
| nessun aggravio di
spesa. |
2. L’applicazione dell’orario flessibile resta in ogni caso
subordinata all’esistenza di idonei mezzi di rilevazione automatica delle
presenze.
3. Restano, pertanto , esclusi dall’orario flessibile:
di norma i lavoratori che esplicano
la propria attività negli uffici operativi articolati su unico turno di lavoro
giornaliero e quelli addetti a specifici processi produttivi a fasi
interconnesse;
gli autisti;
il personale di custodia;
il personale in missione;
il personale che opera in squadra;
il personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale.
4. La flessibilità si articolerà su una fascia massima di 60
minuti, con compensazione giornaliera. La scelta dell’orario di entrata,
nell’ambito della fascia, sarà operata dal singolo dipendente volta per volta,
senza necessità di preavviso, determinandosi di conseguenza l’orario di uscita.
5. Ove non ricorra un diverso titolo di assenza, tutte le
entrate successive al termine della predetta fascia oraria saranno considerate
come ritardi, mentre tutte le uscite anticipate rispetto al termine dell’orario
di lavoro determinato con le modalità sopraindicate, costituiranno, salvo
diverso titolo, assenza ingiustificata .
6. La richiesta del lavoratore per l’orario flessibile potrà
essere accolta, nel rispetto dei criteri sopra enunciati, per un periodo non
superiore a tre mesi, ferma restando la possibilità di ulteriore accoglimento
per lo stesso periodo previa verifica delle condizioni richieste.
Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno e a
cottimo
1. Il personale, salvo giustificato motivo di impedimento, non può esimersi
dall’effettuare lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno, che
venga richiesto dall’Ente.
2. E’ considerato lavoro supplementare quello eseguito dai
lavoratori a tempo parziale oltre l’orario d’obbligo individuale, fino al
limite massimo di 36 ore settimanali previsto nell’art. 9 del presente CCNL.
3. E’ considerato lavoro straordinario quello eseguito dai
lavoratori a tempo pieno, oltre l’orario ordinario contrattuale di lavoro.
4. E’ considerato lavoro festivo quello effettuato in giorno
riconosciuto festivo a norma del successivo art. 16
5. E’ considerato lavoro notturno quello effettuato tra le
ore 21.00 e le ore 7.00.
6. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere
eccezionale e trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili,
indifferibili e di durata temporanea.
Allo scopo di contenere le prestazioni straordinarie entro i
limiti di stretta indispensabilità, si dovranno attivare possibili strumenti
alternativi quali l’attuazione di adeguate turnazioni ed articolazioni di
orario nonché l’impiego di unità eventualmente disponibili a livello di agenzia
7. Le prestazioni straordinarie dovranno essere inserite in
specifici programmi articolati per area funzionale e territoriale, da
sottoporre a verifica periodica da parte dell’Ente con cadenza almeno
trimestrale, al fine di valutarne l’effettiva entità e di adottare possibili
interventi correttivi.
8. Il lavoratore a tempo pieno chiamato ad effettuare
prestazioni straordinarie per esigenze non programmabili dovrà esserne
informato almeno due ore prima del termine del normale orario di lavoro e,
compatibilmente con le esigenze di servizio, effettuare tali prestazioni senza
soluzione di continuità con il lavoro ordinario.
9. Nel caso di prestazioni straordinarie rese non in
continuità con il normale orario di lavoro o comunque richieste dopo il termine
dell’orario normale, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione per il
tempo di effettivo lavoro con un minimo di l ora.
10. Per il lavoro straordinario, festivo e notturno verranno
corrisposti i compensi stabiliti nella parte economica del presente contratto.
11. Per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali
il dipendente, in luogo del compenso straordinario festivo, può scegliere di
fruire di un giorno di riposo compensativo.
12. Non è consentito al lavoratore trattenersi sul posto di
lavoro oltre l’orario normale se non deve prestare lavoro straordinario.
13. Non è ammessa la forfettizzazione del lavoro
straordinario.
14. Per le esigenze di funzionalità dei servizi, in presenza
di spiccate variabilità dei flussi di traffico o di lavori eccezionali da
espletare con carattere di urgenza, l’Ente può attivare sistemi di lavorazione
a quantità secondo e nei limiti del budget assegnato agli organi e secondo le
modalità di contrattazione.
15. Per quanto attiene al recapito, la regolamentazione
salariale prevederà anche la modalità di attivazione delle prestazioni
lavorative aggiuntive in uno con i relativi compensi di produttività
compatibilmente con la peculiarità del servizio.
Indennità di bilinguismo
1.
Al personale in servizio nelle regioni autonome a statuto speciale del Trentino
Alto Adige e della Valle d’Aosta, ai sensi della legge 23.10.1961 n. 1165 e del
D.P.R. 18.5.1987 n. 269, è attribuita una indennità di bilinguismo collegata
alla professionalità da corrispondersi con le modalità previste dalla legge
13.8.1980 n. 454 e dal D.P.C.M. 30.5.1988 n. 287, dalla legge 2 agosto 1991, n.
279, e nel Decreto del Ministro del Tesoro del 22 dicembre 1992 e successive
modificazioni.
Ferie
1. Ai dipendenti spetta, a cominciare dall’anno solare successivo a quello di
assunzione, un periodo annuale di ferie della durata di 32 o 27 giorni
lavorativi, a seconda che la prestazione lavorativa sia resa, rispettivamente
su 6 o 5 giorni.
I suddetti periodi di ferie non comprendono le festività
soppresse.
2. Per l’anno solare di assunzione ai dipendenti spetta un
periodo di ferie pari ad 1/12 di ferie per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 giorni, prestati o da prestare nell’anno medesimo.
3. Il periodo di riposo dovrà essere programmato dall’Ente
tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le
esigenze di servizio .
La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei
turni stabiliti.
4. L’Ente assicura comunque al lavoratore il godimento di 2
settimane continuative di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre.
5. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, e la
sostituzione di esse con compenso alcuno.
6. In caso di particolari esigenze di servizio che non
abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno ovvero in
caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da
assenza obbligatoria, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre
dell’anno successivo. In caso di motivate esigenze di carattere personale e
compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione
delle residue ferie entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di
spettanza.
7. La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non
pregiudica il diritto alle ferie maturate; in caso di risoluzione nel corso
dell’anno, il lavoratore ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di
servizio prestati.
8. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per
invalidità permanente a svolgere qualsiasi mansione della propria area, per
giusta causa ai sensi dell’art. 2119 C.C., per giustificato motivo e per
decesso del dipendente, il lavoratore o gli eredi avranno diritto ad una
indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, pari , per ogni giorno
di ferie ,alla retribuzione fissa base giornaliera di cui all’art. 56.
9. Non può essere computato nelle ferie il periodo di
preavviso indicato nell’art. 2118 del C.C..
10. L’assegnazione delle ferie dovrà avvenire in modo che
nei periodi di maggiore intensità produttiva l’aliquota di personale
contemporaneamente in ferie, nelle singole unità produttive, risulti contenuta
in relazione alle esigenze del servizio.
11. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui
nel periodo delle ferie stesse sopraggiunge un’infermità di natura tale da
comportare un ricovero ospedaliero, regolarmente certificato, anche di un solo
giorno, o nel caso in cui il lavoratore sia colpito da grave lutto familiare
(genitore, coniuge, figli o fratelli).
12.Qualora il lavoratore non sia stato espressamente
autorizzato a fruire, in prosecuzione del periodo di ferie programmato, di
quelle non godute per i motivi di cui al precedente punto ,egli avrà l’obbligo
di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente
fissato, oppure al termine, se successivo, dell’assenza per malattia per
infortunio o per evento luttuoso.
13. Al dipendente richiamato dalle ferie per motivate
esigenze di servizio competono, previa esibizione di idonea documentazione, il
rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l’indennità di missione
per la durata del viaggio.
Cure termali
1. Valgono le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1991, n.412 ed al
decreto del Ministro della Sanità del 12 agosto 1992 e successive modificazioni
ed integrazioni.
I dipendenti dell’Ente non possono, quindi, fruire delle cure
termali fuori delle ferie.
Giorni festivi
1. Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi le domeniche e
gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili,
nonché la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente
presta la sua opera.
2. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non
deve essere inferiore alle 24 ore. Per i lavoratori turnisti il riposo può
essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene
considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno
fissato per il riposo.
3. Ai lavoratori in turno che prestano servizio nei giorni
di cui al comma 1, compete una maggiorazione retributiva.
4. Ai lavoratori i quali nel normale giorno di riposo
settimanale effettuino prestazioni lavorative pari o superiori a 4 ore, compete
un’intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al
compenso della maggiorazione di cui al precedente punto.
5. In relazione al combinato disposto della legge 5 marzo
1977, n. 54 e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n.792, a compensazione ed in luogo
delle festività civili e religiose soppresse vengono riconosciute 4 giornate di
permesso retribuito all’anno. Per la fruizione dei predetti permessi nonché per
la corresponsione di un compenso in caso di mancata fruizione degli stessi , si
applica la stessa disciplina prevista nell’art. 14 per le ferie.
6.Ai lavoratori appartenenti alle Chiese cristiane
avventiste ed alla religione ebraica viene riconosciuto il diritto di fruire, a
richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel
quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi
del 22 novembre 1988 n.516 e dell’ 8 marzo 1989 n. 101.
Le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la
domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso
straordinario.
Permessi
1. Al lavoratore che ne faccia domanda, l’Ente può accordare, per
giustificati motivi, permessi fino ad un massimo di 30 ore annue, da recuperare
entro il mese successivo alla fruizione del permesso stesso.
E’ riconosciuta al lavoratore la facoltà di convertire le
ore di permesso da recuperare, nelle giornate di permesso retribuito spettanti
in luogo delle festività religiose e civili soppresse.
2. In occasione del matrimonio, il lavoratore ha diritto ad
un congedo di 15 giorni consecutivi di calendario, senza decurtazione della
retribuzione.
3. Al lavoratore colpito da grave lutto familiare (genitore,
coniuge, figli o fratelli) sarà concesso un permesso retribuito di 3 giorni, se
l’evento luttuoso si sia verificato nella città sede di lavoro o provincia e di
5 giorni, di cui 3 retribuiti, se l’evento si sia verificato fuori della
provincia.
4. L’Ente può, inoltre, concedere ai dipendenti, per ragioni
familiari o personali, permessi speciali non retribuiti fino al massimo
nell’anno solare di 10 giorni, nonché permessi di breve durata, non superiore a
due ore, per gravi motivi, con facoltà di corrispondere la retribuzione.
5. Resta salvo il diritto del lavoratore di chiedere, ove ne
ricorrano le condizioni, i permessi retribuiti e non retribuiti previsti da specifiche
disposizioni di legge.
Art.18
Assenze per malattie - Trattamento
1. Il lavoratore, non in prova, assente per malattia ha diritto alla
conservazione del posto ed alla corresponsione dell’intera retribuzione fissa
per un periodo di mesi dodici. I periodi di malattia che intervengano con
intervalli inferiori a 30 giorni si sommano ai fini della maturazione del
predetto periodo di 12 mesi. Nel computo del periodo di 12 mesi non si tiene
conto delle assenze dovute a patologie di particolare gravità quali la malattia
oncologica, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare e la sindrome da
immuno deficienza acquisita. In tali casi la retribuzione e la conservazione
del posto spettano fino al limite massimo di 24 mesi, salvo quanto previsto al
successivo comma.
2. Il diritto alla conservazione del posto cessa quando il
lavoratore, anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi e
indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli, raggiunga il limite di
24 mesi di assenza entro l’arco massimo di 48 mesi consecutivi. I termini si
computano dal primo giorno del primo periodo di assenza per malattia.
3. Superati i periodi previsti dai precedenti commi per la conservazione
del posto, durante i quali decorre l’anzianità, al lavoratore che ne faccia
richiesta potrà essere concessa l’aspettativa fino a 12 mesi senza decorrenza
dell’anzianità e senza corresponsione della retribuzione.
4. Trascorsi i periodi di assenza previsti dai precedenti
commi, l’Ente potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro,
corrispondendo al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso.
5. L’assenza per malattia deve essere comunicata all’Ente
immediatamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno stesso in
cui si verifica anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza, salva
l’ipotesi di comprovato impedimento.
6. Il lavoratore è tenuto ad inviare il relativo certificato
medico di giustificazione entro 2 giorni dall’inizio della malattia o della
eventuale prosecuzione della stessa.
Nel computo del predetto termine non si considerano i giorni
festivi.
7. L’Ente ha diritto di far controllare la malattia ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge.
Qualora il lavoratore durante l’assenza debba, per
particolari motivi, risiedere in luogo diverso da quello reso noto all’Ente, ne
dovrà dare preventiva comunicazione precisando l’indirizzo dove potrà essere
reperito.
8. Il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo
giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di
lavoro, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle 12
e dalle ore 17 alle 19.
9. Il lavoratore che - per eventuali e comprovate necessità
di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi - non possa osservare tali fasce
orarie, è tenuto a dare preventiva comunicazione all’Ente della diversa fascia
oraria di reperibilità da osservare.
10. La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio
durante le fasce orarie come sopra definite potrà essere verificata nell’ambito
e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti.
11. Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli
obblighi sopra indicati comporta la perdita del trattamento di malattia ed è
sanzionabile con l’applicazione di provvedimento disciplinare.
Aspettativa
per motivi di famiglia
1. Al lavoratore non in prova può essere concesso, per
motivi da valutarsi dall’Ente e purché questo non porti nocumento all’andamento
del servizio, un periodo di aspettativa fino ad un massimo di un anno.
2. L’aspettativa comporta la perdita dell’intera
retribuzione e non è utile ai fini dell’anzianità, né ai fini della carriera e
del trattamento economico.
per servizio militare
3. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva
o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché
l’arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare
obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in
periodo di prova, ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per
tutto il periodo del servizio militare di leva. I lavoratori obiettori di
coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile, qualora beneficino del
rinvio del servizio militare, hanno diritto, anche in periodo di prova, alla
conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio.
4. Entro trenta giorni dal congedo o dall’invio in licenza
illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione
dell’Ente per riprendere servizio. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto.
5. Il periodo di tempo trascorso, in costanza di rapporto,
in servizio militare di leva viene computato a tutti gli effetti quale periodo
di servizio prestato.
6. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla
conservazione del posto e percepiscono lo stipendio e gli assegni personali di
cui sono provvisti, per un periodo massimo di sessanta giorni; successivamente
a tale periodo l’Ente corrisponderà l’eventuale differenza fra lo stipendio in
godimento e quello erogato dall’Amministrazione militare.
7. La disposizione di cui al punto 6 è applicabile anche al
personale con contratto a termine, fino alla scadenza del contratto stesso.
per volontariato
8. L’Ente può concedere, dopo avere valutato le esigenze di
servizio, un periodo di aspettativa di durata non superiore ad un anno, ai
lavoratori che ne facciano richiesta in quanto aderenti alle Organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.
9. Durante la suddetta aspettativa il rapporto di lavoro si
intende sospeso a tutti gli effetti.
10. L’Ente può concedere, compatibilmente con le esigenze di
servizio, ai lavoratori con la qualifica di volontario in servizio civile o
cooperante ai sensi degli art. 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e
successive modificazioni, che intendano prestare la loro opera in Paesi in via
di sviluppo, un periodo di aspettativa di durata anche superiore a quella
massima di un anno.
11. Qualora l’effettuazione del periodo di servizio civile
all’estero dia luogo alla definitiva dispensa dalla ferma militare
obbligatoria, detto periodo sarà equiparato a tutti gli effetti contrattuali al
servizio militare vero e proprio, e ciò previa presentazione, da parte
dell’interessato, del foglio matricolare e della relativa dispensa rilasciate
dal Ministero della Difesa per ricoprire cariche pubbliche elettive
12. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive nonché eletto
alle cariche di amministratore locale, viene concesso, a richiesta, un periodo
di aspettativa non retribuita, anche per tutta la durata del mandato, secondo
quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia..
13. Il lavoratore che al termine dell’aspettativa di cui ai precedenti
commi non riprenda servizio senza giustificato motivo sarà considerato
dimissionario.
Lavoratori studenti-Diritto allo studio
1.Per i lavoratori studenti si fa riferimento all’art. 10 della Legge 20 maggio
1970, n. 300.
2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari,
postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per la frequenza a corsi
organizzati dalla Comunità Economica Europea potranno usufruire, a richiesta,
di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore biennali pro-capite, che
potranno anche essere utilizzate in un solo anno semprechè il corso al quale il
lavoratore intende partecipare comporti la frequenza, anche in ore parzialmente
non coincidenti con l’orario di lavoro, per un numero di ore doppio di quelle
richieste come permesso retribuito.
3.A tutti i dipendenti di cui al precedente comma 2 vengono
riconosciuti i permessi retribuiti previsti nell’art.10, comma 2, della legge
20 maggio 1970, n. 300.
4. Il personale, che potrà assentarsi per frequentare i
corsi di studio di cui sopra, non dovrà superare - nel biennio - il 2% del
totale dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato applicati in
ciascuna Filiale.
5. Il totale delle assenze dal servizio, per effetto
dell’utilizzazione dei permessi di cui sopra, non potrà superare, in ciascun
giorno, l’1% del totale del personale di ciascuna unità produttiva.
I permessi verranno concessi compatibilmente alla possibilità
di un normale espletamento del servizio.
6. La durata giornaliera delle singole assenze può variare
da un minimo di due ore all’intero orario d’obbligo, secondo le esigenze
organizzative del lavoro e funzionali dell’ufficio.
7. I1 richiedente deve allegare alla domanda il certificato
di iscrizione al corso, attestante anche la sua durata, impegnandosi altresì a
produrre i certificati mensili di frequenza, con l’indicazione delle ore
complessive, nonché il certificato della competente autorità scolastica comprovante
la sua avvenuta partecipazione agli esami ed il risultato conseguito.
8. Per le ore di permesso fruite competono all’interessato i
soli assegni fissi, salvo recupero nel caso di mancata presentazione
dell’intera certificazione di cui sopra. Al recupero si procede altresì in caso
di abbandono del corso di studio o di rinuncia ai restanti permessi, quando
l’uno o l’altra non siano giustificati da causa di forza maggiore o da seri
motivi sopravvenuti. Nel caso di giustificazione, peraltro, le ore di permesso
già fruite vengono detratte da una eventuale successiva concessione.
9. I lavoratori sono tenuti a documentare la frequenza ai
corsi e la loro presentazione agli esami, mediante la produzione delle
certificazioni richieste dall’Ente.
Tutela della maternità
1. Al personale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia
di tutela della maternità (legge 30 dicembre 1971 n.1204- legge 9 dicembre 1977
n.903).
2. Nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non
possono essere adibite ai videoterminali.
3. Nei periodi di assenza dal lavoro previsti per legge, il
personale ha titolo al seguente trattamento economico:
a) durante il periodo di astensione obbligatoria viene
corrisposto un trattamento economico pari al 100% della retribuzione
normalmente spettante, fissa e variabile relativa alla professionalità ed alla
produttività dell’Unità produttiva di applicazione, con esclusione di quella
legata all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa ed al raggiungimento
degli obiettivi di produttività di gruppo o individuali, e comunque in coerenza
con quanto verrà stabilito in applicazione dell’art. 77 comma 4;
b) durante il periodo di assenza facoltativa, per il primo
ed il secondo mese viene corrisposto l’8°% della retribuzione normalmente
spettante, fissa e variabile relativa alla professionalità, con esclusione di
quella legata all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa ed al
raggiungimento degli obiettivi di produttività di gruppo o individuali; per il
terzo, il quarto, il quinto ed il sesto mese viene corrisposto il 30% della
retribuzione di cui alla lettera b).
4. I periodi di assenza obbligatoria, in quanto equiparati a
servizio prestato, sono valutati per intero ai fini dell’anzianità di servizio
e di carriera.
5. Per i periodi di assenza facoltativa con retribuzione
ridotta si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 della Legge 29 aprile
1976, n. 177.
Detti periodi di assenza sono computati nell’anzianità di
servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13^ mensilità.
6. Qualora, durante l’assenza obbligatoria dal servizio
della lavoratrice madre, la struttura organizzativa e tecnologica dell’unità
produttiva di applicazione abbia subito significative modificazioni, l’Ente
provvederà, se necessario, ad inserire nei primi corsi utili di addestramento
la dipendente che abbia ripreso servizio.
Tutela delle persone handicappate
1. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte nella
legge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui agli
artt. 21 e 33 della legge medesima e successive modificazioni, secondo gli
accertamenti previsti dalla stessa.
2. I permessi mensili di cui all’art. 33, terzo comma, della
citata legge possono essere fruiti in forma frazionata.
3. A tale scopo le parti seguiranno con attenzione
l’evoluzione legislativa, impegnandosi ad adeguare, anche in modo graduale, gli
interventi necessari. A livello di sede saranno individuate le misure più
idonee, compreso l’abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di
migliorare l’accesso e l’agibilità nei posti di lavoro nei confronti dei
portatori di handicap.
Tutela tossicodipendenti
1. Per i lavoratori tossicodipendenti si fa riferimento alle
disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificate
dalla legge 26 giugno 1990, n. 162.
2.In applicazione dell’art. 29 legge 26 giugno 1990, n. 162,
ai lavoratori assunti a tempo indeterminato di cui viene accertato lo stato di
tossicodipendenza, i quali intendano accedere ai programmi terapeutici e di
riabilitazione presso servizi sanitari delle UU.SS.LL. e di altre strutture,
l’Ente concede un periodo di aspettativa non retribuita per tutta la durata
della terapia e comunque per un massimo di tre anni.
3. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono
a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per
concorrere al programma terapeutico e socio - riabilitativo del
tossicodipendente qualora il servizio per 1e tossicodipendenze ne attesti la
necessità.
4. L’aspettativa comporta la sospensione del rapporto a
tutti gli effetti, giuridici ed economici.
5. A coloro che fruiscono del predetto periodo di
aspettativa, l’Ente si riserva la facoltà di erogare la retribuzione nella
misura del 30 % per un massimo di un anno, qualora si trovino in condizioni
familiari di grave disagio economico, adeguatamente comprovate e documentate.
6. In alternativa all’aspettativa di cui sopra potranno
essere concessi permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali
è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest’ultima riconosca il
valore positivo del lavoro in quanto parte integrante della terapia e pertanto
preveda il mantenimento dell’interessato nell’ambiente che lo circonda. In tal
caso saranno valutate con favore le domande intese ad ottenere l’applicazione
del lavoratore presso uffici più vicini alla struttura terapeutica di cui sopra
nonché alle mansioni più adeguate alla condizione dello stesso .
7. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono
il possesso di particolari requisiti psico - fisici e attitudinali per
l’assunzione o il mantenimento in servizio .
Igiene e sicurezza sul lavoro
1.L’Ente, riconosciuta la priorità della tutela della salute dei lavoratori e
della igiene e sicurezza del lavoro all’interno dei processi produttivi, si
impegna ad adottare idonee iniziative volte a garantire l’applicazione della
regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia, tenendo
conto in particolare delle misure atte a tutelare la salubrità e sicurezza
degli ambienti di lavoro e degli impianti e la prevenzione delle malattie
professionali, nonché delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.
2. In ottemperanza alla direttiva C.E.E. n.89/301 del
12.6.89, il personale addetto in via esclusiva all’uso dei videoterminali deve
essere adibito ad attività lavorative di diverso contenuto per periodi, non
cumulabili, di dieci minuti per ogni ora di lavoro.
3. Con particolare attenzione alla fisiologia femminile, l’Ente
tutelerà in modo specifico la salute delle lavoratrici durante il periodo di
gestazione, allontanandole dai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri.
4. Al fine di predisporre le misure idonee a tutelare la salute
e l’integrità psicofisica dei lavoratori, l’Ente, assumendosi il relativo
onere:
a) predisporrà, per le attività esposte a rischio anche
derivante dall’uso continuo di videoterminali, visite preventive e controlli
periodici tramite le UU.SS.LL. e gli altri organismi pubblici a ciò preposti
dalle vigenti disposizioni, cui sono anche demandati collaudi e verifiche di
macchinari, impianti e strutture;
b) istituirà, per i lavoratori che operano in ambienti di
lavoro insalubri, un libretto personale sanitario al fine di sottoporre gli
stessi a visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità
previste in materia per il personale dei Vigili del Fuoco dall’art.13 del
D.P.R. 10.4.84 n .210;
c) fornirà tutte le indicazioni atte ad una efficace
prevenzione ed attuerà interventi specifici e tempestivi idonei alla
eliminazione dei fattori di rischio;
d) curerà iniziative per assicurare l’igiene industriale
negli ambienti di lavoro e l’igiene generale nelle mense e nei luoghi di
ritrovo;
e) provvederà ad istituire, negli edifici a maggiore
concentrazione di personale, e comunque con un numero di dipendenti superiore a
1000, posti di pronta assistenza medica onde assicurare ai lavoratori la
possibilità di avvalersi di un adeguato supporto sanitario;
f) garantirà interventi per indagini ed esami finalizzati
allo studio ed alla elaborazione dei dati relativi a rilevamenti ambientali ed
alle visite sanitarie sui lavoratori.
5. Al fine di garantire una equilibrata partecipazione dei
lavoratori e, per essi, dei loro rappresentanti , finalizzata a conoscere
adeguatamente ed a sostenere l’attività dall’Ente per la tutela della sicurezza
fisica e della salute dei lavoratori durante il lavoro, le parti affidano ai
Comitati Paritetici per l’ambiente e la sicurezza il perseguimento coordinato
degli obiettivi volti a garantire, a norma dell’art.9 della L. n.300/70, il
controllo dello stato di applicazione della vigente normativa di legge ed
aziendale in materia di ambiente, ergonomia, sicurezza, igiene del lavoro, barriere
architettoniche, proponendo idonee iniziative a tutela della salute, del
benessere e dell’integrità fisica dei lavoratori.
6. L’Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove
verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità, dinanzi al giudice
ordinario, nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi
all’espletamento del servizio o all’adempimento dei compiti d’ufficio, assume a
proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni
onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del
giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.
L’Ente deve esigere dal dipendente, eventualmente condannato
con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli
commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
Ove si verifichi l’apertura di un procedimento di
responsabilità, dinanzi al giudice ordinario, nei confronti del dipendente per fatti
o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento
dei compiti d’ufficio, nel caso in cui il dipendente non abbia accettato il
legale di nomina dell’Ente ed abbia nominato uno di propria fiducia, l’Ente è
tenuto al rimborso delle spese di giudizio e di onorario sostenute e
documentate, nei limiti stabiliti dall’Ente stesso, entro 60 giorni dal momento
in cui la responsabilità del dipendente risulti esclusa da provvedimento
giudiziario non riformabile.
7. Le garanzie e le tutele di cui al punto precedente sono
sospese, nell’ipotesi in cui sia stata ammessa costituzione di parte civile
dell’Ente nel procedimento penale a carico del dipendente.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
1. Fino a quando non verrà garantita la copertura
assicurativa da parte dell’INAIL, agli infortuni sul lavoro ed alle malattie
professionali si applicano le disposizioni di legge vigenti in matera per il
personale dell’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni.
2. Eventuali atti di convenzione con l’INAIL o con altri
Istituti assicuratori, previdenziali e assistenziali, saranno sottoposti al
preventivo esame delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL.
3. In applicazione dell’art. 6 della legge 29 gennaio 1994,
n. 71 la materia delle pensioni privilegiate conseguenti alle infermità
riconosciute dipendenti da causa di servizio è demandata alla competenza
dell’Istituto postelegrafonici.
L’Ente provvederà a definire tutte le procedure relative
alle istanze, presentate prima della stipulazione del presente CCNL, intese ad
ottenere la concessione dell’equo indennizzo.
4. Nell’ipotesi di copertura assicurativa da parte
dell’INAIL, agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali si
applicano le disposizioni di legge vigenti in materia ( D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni). In tali casi i lavoratori
non in prova hanno diritto alla conservazione del posto ed alla retribuzione
mensile per tutto il periodo dell’inabilità temporanea riconosciuto dall’INAIL.
5. Dalle retribuzioni spettanti nei casi di infortunio sul
lavoro o di malattie professionali previste dal presente articolo, verrà
dedotto quanto il lavoratore ha diritto di percepire dall’Istituto
assicuratore, come indennità temporanea.
6. In riferimento all’art. 70 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, l’Ente provvederà a corrispondere al lavoratore l’indennità di invalidità
temporanea determinata dall’Istituto assicuratore.
7. In caso di infortunio sul lavoro anche leggero, il
lavoratore colpito deve immediatamente avvertire il responsabile dell’ufficio
che lo accompagna al presidio sanitario del luogo oppure al più vicino posto di
pronto soccorso per stendere, se del caso, la denuncia a norma di legge.
8. Qualora l’infortunio accada al lavoratore sempre sul
lavoro, ma mentre è comandato fuori dai locali dell’azienda, la denuncia viene
estesa al più vicino posto di soccorso con le possibili testimonianze.
9. I periodi di assenza dovuti ad infortuni sul posto o a
malattia professionale non sono computati ai fini del raggiungimento del limite
di 12 o 24 mesi di cui all"art.18 commi 1 e 2 del presente contratto.
10. Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro sia causato da
colpe di un terzo, il risarcimento da parte del terzo responsabile
relativamente alla quota di retribuzione e oneri inerenti, eccedenti il
trattamento INAIL sarà versato dal lavoratore all’Ente.
Lavori usuranti
Valgono
in materia le disposizioni contenute nell’art.3 del Decreto Legislativo 11
agosto 1993, n. 374.
Vestiario
1. L’Ente può richiedere ai dipendenti, in relazione alle specifiche attività
lavorative, di indossare degli indumenti ed oggetti di vestiario forniti
dall’Ente stesso, da definire in apposito regolamento.
2. E’ obbligo specifico del dipendente indossare gli
indumenti protettivi, che verranno forniti dall’Ente secondo le disposizioni di
legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, in rapporto agli speciali servizi cui il medesimo dipendente è
addetto.
Trasferimenti
1. Il
trasferimento del dipendente può essere disposto per comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive, oppure, a domanda dell’interessato
compatibilmente con le esigenze di servizio.
2.
Il trasferimento a domanda è disposto secondo criteri che tengano conto:
| delle condizioni
familiari; | |
| dell’anzianità di
servizio; | |
| delle necessità di
studio del dipendente e/o dei familiari. |
3. I trasferimenti collettivi sono disposti secondo quanto
previsto al punto 2 nonché tenendo conto della professionalità.
4. I criteri di cui ai commi 2 e 3 sono definiti nell’ambito
della contrattazione a livello nazionale prevista nell’art. 1 punto 4.3.1
quinto capoverso, della parte "Relazioni Industriali del presente
contratto.
5. Nei trasferimenti d’ufficio non rientranti nella
categoria di cui ai punti precedenti e riguardanti movimenti interprovinciali
di personale, esclusi quelli nell’ambito dell’agenzia il cui territorio è
ricompreso in più province, l’Ente curerà di contemperare le esigenze di
servizio con l’interesse del dipendente e seguirà i criteri della mobilità
collettiva privilegiando quello della professionalità.
6. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto
all’interessato con un congruo preavviso non inferiore a 45 giorni, e non
inferiore a 60 giorni per il dipendente con famiglia a carico.
7. Il dipendente, entro dieci giorni dalla comunicazione del
trasferimento, ha facoltà di proporre opposizione all’Organo superiore a quello
che lo ha disposto, adducendo obiettive e comprovate ragioni.
8. Entro venti giorni dalla notifica dell’opposizione,
l’Organo competente, valutate in contraddittorio con l’interessato le
motivazioni da lui addotte, deciderà in merito al trasferimento con
provvedimento motivato.
9. In caso di trasferimento per ragioni di servizio, al
dipendente e ai suoi familiari conviventi a carico, è dovuta l’indennità di
missione per il tempo impiegato nel viaggio.
10. In caso di trasferimento per ragioni di servizio, al
dipendente saranno rimborsate le spese di viaggio per sé e per i congiunti
conviventi a carico e sarà corrisposta un’indennità di prima sistemazione.
11. Le indennità ed i rimborsi di cui ai precedenti commi
sono dovuti nel caso in cui il dipendente venga trasferito in Comune diverso da
quello di applicazione ed ivi stabilisca la propria abitazione.
12. Per le operazioni inerenti al trasloco è concesso,
indipendentemente dalle ferie, il permesso di assentarsi dal servizio,
mantenendo il diritto alle competenze fisse, per non oltre 3 giorni.
13. Prima di effettuare ed attivare il piano programmatico
delle assunzioni, si farà luogo al piano dei trasferimenti intersede per quota
parte delle disponibilità, al fine di lasciare inalterato l’assetto
occupazionale correlato.
Missioni
1. Il personale inviato in missione fuori della località ove é ubicato l’
ufficio di normale applicazione avrà diritto, oltre al rimborso delle spese di
viaggio, di vitto e di pernottamento documentate, alla indennità di missione in
misura proporzionale all’assenza dall’ufficio stesso, ivi compreso il tempo
trascorso in viaggio, nei limiti e secondo le modalità stabilite nel D.P.R. 6
gennaio 1978, n. 919 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L’ indennità di missione non è dovuta per le missioni di
durata inferiore a 4 ore, per quelle compiute nelle località di abituale
dimora, ove questa sia diversa dalla località sede di servizio, nonché nel caso
di missioni effettuate in località distanti meno di 10 chilometri dalla sede di
servizio o dalla dimora abituale.
3. Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite
minimo, il periodo di 4 ore deve essere continuativo , ancorché compreso in due
giorni consecutivi.
4. L’indennità di missione è concessa al personale, anche se
in aspettativa per malattia, quando sia chiamato per essere sottoposto a visita
medico-legale in località diversa da quella della sede di servizio.
5. Al personale chiamato, quale testimone in procedimenti
penali o civili, per essere ascoltato su fatti relativi all’esercizio delle proprie
funzioni, spetta l’indennità di missione, dedotta la somma eventualmente
liquidata dall’autorità giudiziaria.
6. Eventuali assenze per ferie durante la missione vengono
dedotte dal periodo di missione e non devono comportare oneri per l’Ente.
7. Se il dipendente in ferie è comandato in missione, la
durata di questa si computa dall’ora di partenza dal luogo in cui il dipendente
si trova in ferie a quella di ritorno nello stesso luogo o nella sede di
servizio.
8. Al dipendente colpito da infortunio nel luogo di missione
nell’esercizio delle proprie attribuzioni si corrisponde, indipendentemente da
quanto può spettare per trattamento di infortunio, l’indennità di missione fino
a quando, a giudizio dei sanitari dell’Unità Sanitaria Locale, si trovi nell’impossibilità
di tornare nella propria sede di servizio o di abituale dimora.
9. Per i trattamenti retributivi si fa rinvio alla parte
economica del contratto.
Doveri del dipendente
1. Il dipendente, in ossequio ai principi enunciati negli artt. 2104 e 2105 del
Codice Civile, nonché a quelli, in quanto applicabili, contenuti nel Decreto
del Ministro della Funzione Pubblica del 31 marzo 1994, deve tenere un contegno
disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni
assegnategli, ed in particolare:
a) rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità
prescritte dall’Ente per il controllo delle presenze;
b) svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione
le mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto e le
disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’Ente;
c) mantenere assoluta segretezza sugli interessi dell’Ente;
non trarre profitto, da quanto forma oggetto delle sue funzioni e non esplicare
sia direttamente sia per interposta persona, anche fuori dell’orario di lavoro,
mansioni ed attività - a titolo gratuito od oneroso - che siano in contrasto
anche indiretto od in concorrenza con l’Ente;
d) astenersi da qualunque attività - a titolo gratuito od
oneroso - o da qualunque altra forma di partecipazione in imprese od
organizzazioni di fornitori, clienti, concorrenti e distributori;
e) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti
interpersonali e con la clientela condotta improntata a principi di correttezza
e astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona, non attendere
ad occupazioni estranee al servizio e, in periodo di malattia od infortunio, ad
attività lavorativa ancorché non remunerata;
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari,
attrezzi, indumenti, strumenti e automezzi a lui affidati;
g) non valersi di mezzi di comunicazione o di quanto è di
proprietà dell’Ente per ragioni che non siano di servizio;
h) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano
l’accesso ai locali dell’Ente da parte del personale e non introdurre salvo che
non siano debitamente autorizzate persone estranee all’Ente nei locali non
aperti al pubblico;
i) rifiutare qualsiasi compenso a qualunque titolo offerto
dalla clientela in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa. I
lavoratori operanti in settori la cui attività è svolta prevalentemente a
contatto con la clientela, dovranno esporre un adeguato contrassegno identificativo.
Salvaguardia della dignità dei lavoratori
1. Considerata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in
un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell’attività, dovrà essere assicurato
il pieno rispetto della dignità della persona in ogni sua manifestazione, anche
per quanto attiene la sfera sessuale.
2. A tal fine l’Ente, nella consapevolezza dell’esistenza
del problema delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro, si impegna, in linea
con gli indirizzi espressi dalla Comunità Economica Europea nella Risoluzione
n. 90/c 157/02 del 29 maggio 1990, a prevenire e reprimere comportamenti
indesiderati a connotazione sessuale.
Provvedimenti disciplinari
1.
Le violazioni da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nel presente
contratto daranno luogo, secondo la gravità, all’applicazione delle seguenti
sanzioni disciplinari:
| a) rimprovero verbale o
scritto; | |
| b) multa non superiore a
quattro ore di retribuzione; | |
| c) sospensione dal
lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni; | |
| d) licenziamento con
preavviso; | |
| e) licenziamento senza
preavviso. |
2. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore
dalle eventuali responsabilità nelle quali egli sia incorso.
3. L’Ente, laddove riscontri la necessità di espletare
accertamenti sui fatti addebitati al lavoratore a titolo di infrazione
disciplinare può disporre il trasferimento dello stesso ad altro ufficio o, in
ipotesi di particolare gravità, la sospensione dal servizio per un periodo di
tempo non superiore a quindici giorni corrispondendogli tuttavia la
retribuzione.
Il periodo di sospensione dal servizio è valutabile a tutti
gli effetti quale servizio prestato.
4. L’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al
precedente comma 1 resta integralmente assoggettata alla procedura prevista
dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Sospensione cautelare
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale
è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione, per la
durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà,
con facoltà, per l’Ente, di prolungare il periodo di sospensione fino alla
sentenza definitiva.
2. La medesima facoltà di sospensione è riconosciuta
all’Ente nel caso in cui il dipendente venga sottoposto a procedimento penale
che non comporti la restrizione della libertà personale, quando la natura del
reato sia particolarmente grave o si tratti di reati commessi a danno dell’Ente
o abusando della posizione ricoperta presso l’Ente stesso, nonché nei casi di
condanna per i delitti di abuso di ufficio, peculato, concussione, corruzione e
falsità.
3. Al dipendente sospeso è concesso un assegno alimentare
pari al 50% della retribuzione mensile, oltre gli assegni per carichi di
famiglia.
4. Nel caso in cui il dipendente riprenda servizio, per
mancata proroga o per revoca del provvedimento di sospensione, quanto
corrisposto a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto
ad altro titolo al lavoratore, nell’ ipotesi di sentenza definitiva di
assoluzione.
Codice disciplinare
1.
Nel rispetto del principio di gradualità delle sanzioni in relazione alla
gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto nell’art. 7 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, si precisa quanto segue:
| l’entità di ciascuna
delle sanzioni, sarà determinata anche in relazione: |
| alla intenzionalità del
comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con
riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; | |
| al concorso nella
mancanza di più lavoratori in accordo tra loro; | |
| al comportamento
complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti
disciplinari, nell’ambito del biennio di cui al sopra richiamato art. 7
L.300/70. |
Al
lavoratore che commetta mancanze della stessa natura già sanzionate nello
stesso biennio, potrà essere irrogata, a seconda della gravità del caso e delle
circostanze, una sanzione di maggiore entità nell’ambito di quelle previste per
fatti appartenenti al medesimo gruppo, ovvero la sanzione di livello più
elevato rispetto a quella già inflitta anche se la fattispecie non appartiene
al gruppo cui la sanzione stessa si riferisce.
| Si applicano, secondo i
predetti criteri di graduazione, le sanzioni disciplinari del rimprovero
verbale o scritto al lavoratore che: | |
| non osservi le
disposizioni di servizio; | |
| non rispetti l’orario di
lavoro o le formalità prescritte per la rilevazione ed il controllo delle
presenze, si trattenga oltre l’orario di lavoro senza autorizzazione e
senza giusto motivo nei locali di lavoro; | |
| non provveda a
comunicare il motivo dell’assenza entro lo stesso giorno in cui la stessa
si verifica, salvo casi di comprovata forza maggiore; | |
| esegua la prestazione
lavorativa con scarsa diligenza; | |
| non abbia cura dei
locali e/o dei beni mobili o strumenti a lui affidati; adoperi
negligentemente quelli di cui gli è consentito l’uso o se ne avvalga
abusivamente; | |
| durante l’orario di
lavoro, nei locali di lavoro o in situazioni connesse alla attività
lavorativa (es. mensa) tenga un comportamento scorretto; | |
| si presenti al lavoro o
si trovi durante l’orario di servizio in stato di alterazione psichica a
lui imputabile; | |
| in assenza di situazioni
oggettive di pericolo, non osservi le norme infortunistiche portate a sua
conoscenza. | |
| Si applica la sanzione
disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione: | |
| per recidiva entro un
anno dall’applicazione del rimprovero scritto nelle stesse mancanze
previste nel precedente gruppo; | |
| per assenza arbitraria
non superiore a due giorni; | |
| per comportamento
scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti o verso il pubblico; | |
| per tolleranza di
irregolarità di servizio, di atti di indisciplina o di contegno non
corretto da parte del dipendente personale ; | |
| per inosservanza di
doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al
servizio o agli interessi dell’Ente; | |
| per sottrazione di
materiale o beni strumentali di tenue valore; | |
| per comportamento che,
in caso di assenza per malattia, non consenta il controllo medico disposto
dall’Ente. | |
| Si applica la sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, fino a quattro giorni: | |
| per particolare gravità
o recidiva, entro un anno dall’applicazione della sanzione, nelle stesse
mancanze previste nel precedente gruppo; | |
| per simulazione di
malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio; | |
| per svolgimento di
attività alle dipendenze di altro ente o di privati, avvalendosi della
propria condizione o professionalità, in contrasto con gli interessi
dell’Ente o comunque in concorrenza anche potenziale, se non altrimenti
sanzionabile; | |
| per assenza arbitraria
da tre a sei giorni; | |
| per ingiustificato
ritardo a trasferirsi nella sede designata dai superiori, quando il
ritardo non superi i dieci giorni; | |
| per inosservanza di
leggi, regolamenti o disposizioni in materia di prevenzione infortuni e
sicurezza sul lavoro, in presenza di oggettive situazioni di pericolo; | |
| per inosservanza di
doveri e obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla
regolarità del servizio stesso o agli interessi dell’Ente o un vantaggio
per sé o per terzi, se non altrimenti sanzionabile; | |
| per inosservanza del
dovere di segretezza, da cui non sia derivato danno. | |
| Si applica la sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, fino a dieci giorni: | |
| per particolare gravità
o recidiva, entro un anno dall’applicazione della sanzione, nelle stesse
mancanze previste nel precedente gruppo; | |
| per rifiuto di
testimonianza o per testimonianza falsa o reticente in procedimenti
disciplinari; | |
| rifiuto di eseguire
ordini concernenti obblighi di servizio; | |
| per il compimento, in
servizio, di atti dai quali sia derivato un vantaggio per sé e/o un danno
per l’Ente, se non altrimenti sanzionabili in caso di particolare gravità; | |
| per assenza arbitraria
da sette a dieci giorni; | |
| per mancanze che abbiano
arrecato pregiudizio alla sicurezza del servizio, con danno alle cose sia
dell’Ente che di terzi, oppure con danno non grave alle persone; | |
| per rifiuto di
assoggettarsi, secondo le norme di legge vigenti, a visite personali
disposte a tutela del patrimonio e di quanto all’Ente è affidato; | |
| per alterchi con vie di
fatto negli edifici dell’Ente; | |
| per atti, comportamenti
o molestie che siano lesivi della dignità della persona umana; | |
| per abituale negligenza
oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi
di servizio nell’adempimento della prestazione di lavoro; | |
| per atti, comportamenti
o molestie di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della
persona umana; | |
| per uso dell’impiego al
fine di trarne illecito profitto, per se o per altri; | |
| per minacce o ingiurie
gravi verso altri dipendenti dell’Ente, o per gravi manifestazioni
calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell’Ente; | |
| per inosservanza del
dovere di segretezza, da cui sia derivato grave danno; | |
| in genere, per qualsiasi
negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di
servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a
sé o a terzi, ancorché l’effetto voluto non si sia verificato e sempre che
la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti
sanzionabile; | |
| per atti o comportamenti
che producano interruzione o turbativa nella regolarità o nella continuità
del servizio o per volontario abbandono del servizio medesimo; | |
| per ingiustificato
ritardo, oltre i 10 giorni, nel trasferimento disposto per esigenze di
servizio. | |
| Si applica la sanzione
disciplinare del licenziamento con preavviso per una delle seguenti
mancanze: | |
| per recidiva plurima,
nell’anno, nelle mancanze previste nel precedente gruppo; | |
| per essere sotto
constatato reiterato effetto di sostanze alcoliche o di droghe durante il
disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza in genere ed a quella
del servizio, fatte salve le situazioni tutelate nell’art. 23; | |
| per irregolarità,
trascuratezza o negligenza oppure per inosservanza di leggi, di
regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato
pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni
ai beni dell’Ente o di terzi, o anche con gravi danni alle persone; | |
| per aver occultato fatti
e circostanze relativi a illecito uso, manomissione, distrazione o
sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’Ente o ad
esso affidati; | |
| per rifiuto nel trasferimento
disposto per esigenze di servizio; | |
| per assenza arbitraria
dal servizio superiore a dieci giorni consecutivi, anche non lavorativi; | |
| per comprovata
incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi
fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente
gli obblighi di servizio. | |
| Si applica la sanzione
disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti
mancanze: | |
| per illecito uso,
manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o di
pertinenza dell’Ente o ad esso affidati, o infine per connivente
tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi; | |
| per aver dolosamente
percepito somme indebite a danno dell’utenza o per aver accettato
compensi, anche non in danaro, o per qualsiasi partecipazione a benefici
ottenuti o sperati, in relazione ad affari trattati per ragioni d’ufficio; | |
| per violazioni dolose di
leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano
arrecato forte pregiudizio all’Ente o a terzi; | |
| per aver dolosamente
alterato, falsificato o sottratto documenti, registri o atti dell’Ente o
ad esso affidati, al fine di trarne profitto; | |
| per essersi
recidivamente reso colpevole, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro
altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio; | |
| per aver
intenzionalmente provocato o partecipato a disordini, tumulti, violenze in
servizio o comunque nell’ambito dell’ufficio; | |
| per condanna passata in
giudicato, quando i fatti costituenti reato possano assumere rilievo ai
fini della lesione del rapporto fiduciario, nell’ipotesi in cui la loro
gravità, in relazione alla natura del rapporto, alle mansioni, al grado di
affidamento, sia tale da far ritenere il lavoratore professionalmente
inidoneo alla prosecuzione del lavoro; | |
| per qualsiasi condanna
che comporti l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; | |
| quando sia accertato che
l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti; | |
| in genere per fatti o
atti dolosi, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non
consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. |
Le
mancanze non specificamente previste nella presente elencazione verranno sanzionate
con i provvedimenti di cui all’art.32, facendosi riferimento, quanto
all’individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di cui
all’art. 30 e quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi
desumibili dai presenti criteri di correlazione.
Devoluzione
delle ritenute per multe
L’importo
delle ritenute per multe sarà introitato nel Bilancio dell’Ente e destinato ad
attività sociali.
Concorso
di mancanze
Il
dipendente responsabile di più mancanze compiute con l’unica azione od omissione
o con più azioni ed omissioni tra loro collegate da un medesimo nesso
psicologico ed accertate con un unico procedimento, incorre nella punizione
comminata per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con
sanzioni di diversa gravità.
Responsabilità
1. L’Ente, in applicazione dell’art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è
tenuto ad assicurare tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni
svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso
terzi , esclusi i casi di danni derivanti da dolo o colpa grave.
2. Per i danni prodotti dal dipendente all’Ente valgono le
norme del Codice Civile.
Formazione
1. L’Ente riconosce la necessità di valorizzare permanentemente la
professionalità dei propri dipendenti secondo gli obiettivi strategici che
attengono alla sua missione.
2. L’attività formativa si realizza attraverso metodiche di
addestramento, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione.
3. In ragione dell’articolazione del personale in aree
professionali occorrerà distinguere: formazione di base, formazione specifica,
riqualificazione.
4. Dovranno altresì essere realizzati progetti di formazione
mirata, con particolare riguardo per l’attività lavorativa dei quadri ed il
loro aggiornamento in ordine alla missione dell’Ente. In tale contesto si
colloca, ai livelli suddetti, la formazione relativa alle acquisizioni
professionali concernenti la tecnologia e le ristrutturazioni.
5. Particolare cura sarà altresì rivolta nei confronti delle
funzioni di marketing e più in generale di contatto con il pubblico.
6. Il personale incaricato dell’attività formativa centrale
e periferica dovrà seguire specifici corsi di aggiornamento professionale.
7. L’attività di formazione avrà la disponibilità di un
apposito budget previsto nel contratto di programma.
Funzioni superiori
In
applicazione dell’art. 2103 del Codice Civile, come modificato dall’art. 13
della legge 20 maggio 1970, n. 300, in caso di assegnazione a mansioni
superiori a quelle dell’area di inquadramento, il lavoratore ha diritto al
trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene
definitiva ,ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di
tre mesi.
Quadri
1. La categoria dei " Quadri" è costituita dai dipendenti che, pur
non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere
continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione
degli obiettivi dell’Ente.
I requisiti di appartenenza all’Area "Quadri" sono
stabiliti nella parte del presente contratto relativa alla classificazione del
personale.
2. Orario di lavoro
| La prestazione
lavorativa del "Quadro" si effettua, di massima, in correlazione
temporale con l’orario normale applicato nell’unità produttiva nella quale
lo stesso è addetto. Tuttavia, fermo restando quanto previsto dall’art. 9
del presente contratto relativamente alla durata della prestazione
lavorativa settimanale, in considerazione della specificità della
posizione ricoperta dal personale qualificato "Quadro", per lo
stesso viene prevista la possibilità di modulare in maniera flessibile
l’articolazione della propria prestazione giornaliera in diretta correlazione
alle esigenze di servizio relative al settore di appartenenza. |
3.
Rimborso spese
| Il personale
"Quadri", inviato in missione fuori della sua sede di lavoro, ha
diritto al rimborso - nei limiti della normalità - delle spese documentate
di viaggio, vitto ed alloggio. | |
| Qualora la missione non
sia inferiore alle 10 ore è, inoltre, riconosciuta una quota fissa per il
rimborso delle spese non documentabili, pari al 2% del minimo tabellare
mensile e dell’indennità di contingenza per ogni giorno di missione. | |
| Qualora la missione
abbia una durata superiore a 4 ore e fino a 10 ore spetta una indennità
oraria pari a L. 2.000 per le diurne e L. 3.000 per le notturne. | |
| Nei casi di missione
all’estero, la percentuale prevista quale quota fissa per spese non
documentabili è elevata dal 2% al 4%. | |
| Gli importi erogati a
titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad
alcun effetto del presente contratto, ivi compreso il trattamento di fine
rapporto. |
4.
Trasferimenti
| Nei casi di
trasferimento per esigenze di servizio, al personale "Quadri",
in considerazione della specificità del ruolo ricoperto, saranno
riconosciuti, nei limiti della normalità: |
| il rimborso delle spese
sostenute per il trasloco e per il viaggio per sé e per i congiunti
conviventi a carico; | |
| il rimborso
dell’indennizzo dovuto in ipotesi di anticipata risoluzione del contratto
di locazione, regolarmente registrato; | |
| la concessione dei
giorni di permesso retribuito strettamente necessari all’effettuazione del
trasloco, nonché di brevi permessi atti ad agevolare il primo inserimento
nella nuova sede di lavoro. | |
| Sarà inoltre
riconosciuta l’indennità di prima sistemazione. |
5.
Responsabilità civile e penale - Brevetti
Responsabilità
civile e penale
| L’Ente provvederà a
garantire, attraverso apposita polizza assicurativa, il personale
"Quadri" in caso di danni derivanti da responsabilità civile
verso terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di
quelli causati da dolo o colpa grave. | |
| A detto personale viene
riconosciuta la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di
procedimenti civili e penali per cause non dipendenti da dolo o colpa
grave e relative a fatti direttamente connessi all’esercizio delle
funzioni loro attribuite. |
Brevetti
| Oltre a quanto previsto
dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritto di
autore viene riconosciuta ai "Quadri" - previa specifica
autorizzazione aziendale - la possibilità di pubblicazione nominativa o di
svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l’attività
svolta. |
6.
Informazione
| Sul piano informativo i
"Quadri" verranno sempre più coinvolti nei processi preparatori
all’assunzione di decisioni da parte dell’Ente e saranno destinatari di
selezionati flussi di informazioni riguardanti sia l’area di attività
nella quale sono inseriti che i più generali problemi di gestione
dell’ente. |
7.
Assegnazione temporanea
| In applicazione
dell’art.6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, l’assegnazione temporanea
del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri, ovvero a
mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori
assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva
quando si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi. |
8.
Norma di rinvio
Per
quanto non specificatamente previsto nel presente articolo valgono, per i
Quadri le norme stabilite, per il restante personale, nel presente CCNL e nelle
leggi vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato nell’impresa.
Ritenute per quote assicurative e associative
1. L’Ente può effettuare, su delega del dipendente, ritenute sullo stipendio
per quote associative dovute dal dipendente medesimo ad enti ed associazioni a
carattere professionale ricreativo e mutualistico nonché per premi relativi ad
assicurazioni.
2. Le ritenute sono praticate nei limiti previsti dal D.P.R.
5.1.1950, n. 180, fermo restando il disposto dell’art. 70 dello stesso decreto
presidenziale.
3. Sono effettuate a titolo gratuito le ritenute per conto
dell’Istituto postelegrafonici e del Dopolavoro postelegrafonici, nonché quelle
concernenti i premi dovuti al Comitato sindacale assicurazioni postelegrafonici
per assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità amministrativa nonché
per ricoveri ospedalieri.
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
Criteri
1.
Con il presente inquadramento si procede ad una ridefinizione ordinamentale che
realizzi un assetto aziendale efficiente e funzionale alla produzione e vendita
dei servizi, soddisfacendo i seguenti criteri:
| la affermazione della
centralità del processo produttivo; | |
| la ricompattazione delle
mansioni lavorative come scelta strategica per conseguire la massima
flessibilità gestionale; | |
| la responsabilizzazione
di tutti i partecipanti al processo produttivo, sebbene a diversi livelli,
in ordine al risultato finale del processo stesso; | |
| la valorizzazione delle
posizioni aziendali direttamente connesse con la produzione di base e di
quelle che comportino un diretto contatto con i clienti; | |
| la giusta considerazione
delle posizioni lavorative di supporto, amministrativo e tecnico; | |
| la valorizzazione della
professionalità degli addetti. |
Per
ciascuna Area di inquadramento saranno previste posizioni retributive
differenziate, raggiungibili attraverso avanzamenti, attribuiti ad una
percentuale di addetti, sia in base alla esperienza lavorativa sia ad
accertamenti professionali, nei limiti delle risorse disponibili e tenuto
presente l’accordo Governo- Sindacati del 23 luglio 1993.
Aree di classificazione
1.
Il personale dell’Ente Poste Italiane, in relazione al diverso grado di
partecipazione al processo produttivo aziendale, al differente apporto professionale
richiesto, ed alle diverse responsabilità connesse ad ogni funzione aziendale,
è inquadrato nelle seguenti 4 aree funzionali:
1. area DI BASE
2. area OPERATIVA
3. area QUADRI di 2° livello
4. area QUADRI di 1° livello
2.
In tutte le Aree si individueranno le posizioni di lavoro particolari dei
tecnici; nell’Area Quadri di primo livello si individuano 2 diversi profili, di
cui uno destinato ad alcune tipiche figure "PROFESSIONALI", le quali,
possono svolgere attività professionale nel rispetto dei requisiti e dei
principi fissati dalla legge e dai rispettivi ordini professionali, senza
vincolo di subordinazione gerarchica.
Area di base - Declaratoria
1. Attività semplici, con conoscenze elementari; attività
tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.
Comprende i dipendenti che svolgono mansioni, manuali e non,
che presuppongono conoscenze tecniche non specifiche o, se di natura
amministrativa, tecnica o contabile, di mero supporto manuale o di contenuto
puramente esecutivo.
Può essere richiesta l’utilizzazione di mezzi, strumenti,
apparecchiature di uso semplice.
Area operativa - Declaratoria
1.Attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche,
responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale o
media specializzazione.
Comprende i dipendenti che, impegnati direttamente nel
business di base o in attività di supporto, svolgono mansioni - a contatto o
meno con la clientela - che presuppongono adeguata preparazione professionale
con capacità di utilizzazione di strumenti semplici e complessi e che
richiedono preparazione tecnico-professionale di parziale o media specializzazione
e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione.
Area Quadri di 2° livello - Declaratoria
1.Attività con preparazione professionale specializzata e responsabilità di
gestione di unità organiche.
Comprende i dipendenti che, in ragione della particolare
connotazione organizzativa dell’Ente, delle articolazioni funzionali e dei
relativi assetti territoriali sono preposti:
| alla conduzione ed al
controllo di unità organizzative o parti di esse di media rilevanza; | |
| a funzioni di
significativa importanza con facoltà di iniziative nell’ambito delle
direttive gestionali; | |
| a favorire contributi
per il conseguimento degli obbiettivi di qualità ed efficienza del
servizio ; | |
| alla promozione dei
servizi, con piena responsabilità per le direttive impartite ed i
risultati conseguiti. |
Area Quadri di 1° livello - Declaratoria
1.Attività con elevata preparazione professionale e responsabilità di gestione
di grandi unità organiche.
Comprende i dipendenti cui sono attribuiti compiti di
rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi
dell’Ente.
In particolare, essi esplicano funzioni implicanti la
responsabilità ed il controllo di unità organizzative e di particolare
complessità, ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento delle finalità
stabilite dalla direzione dell’Ente, conoscenze professionali e gestione di
rapporti con terzi di considerevole rilievo, ovvero - essendo in possesso di
appropriate conoscenze e competenze di tipo dottrinario e scientifico -
svolgono funzioni di interesse strategico per l’Ente, con prevalente ed elevato
contenuto specialistico in attività di studio, consulenza, progettazione,
programmazione e pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie
innovative della massima rilevanza.
Comprende inoltre alcune tipiche figure professionali, con
competenze specialistiche, abilitazioni all’esercizio della professione ed
iscrizione ai relativi albi, necessarie per lo sviluppo e l’attuazione degli
obbiettivi dell’Ente, con funzioni di studio, consulenza, progettazione,
programmazione e ricerca ad essi assegnati dalla direzione dell’Ente.
Surrogabilità di applicazione
1.
Nell’ambito delle Arre di base ed Operativa, nelle quali il contenuto di
specializzazione funzionale non costituisce elemento ostativo, deve essere garantita,
in presenza di necessità di servizio, la intercambiabilità del personale tra i
vari settori operativi, salvo i limiti posti all’esercizio di mansioni
tecniche.
Norma transitoria
Surrogabilità
di applicazione
1. Nell’ordinamento giuridico del personale, a regime,
basato su 4 Aree, di cui all’art. 41, saranno previsti percorsi professionali
collegati a filoni operativi omogenei. All’interno di essi potrà essere attuata
la fungibilità delle mansioni.
2. In attesa della definizione dell’inquadramento del
personale, in fase di prima applicazione delle previsioni del presente
contratto, all’interno delle qualifiche e categorie che confluiranno nelle Aree
di Base ed Operativa, l’Ente potrà:
| nell’ambito dei progetti
di riorganizzazione aziendale, al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali, attuare - per quanto possibile - la fungibilità all’interno
di ciascuna Area anche attraverso corsi di riqualificazione professionale nell’ambito
di accordi sindacali in materia di mobilità collettiva; | |
| attuare la piena
fungibilità orizzontale tra i vari profili nell’ambito delle esistenti
categorie del precedente ordinamento, fatti salvi i requisiti normativi
previsti per lo svolgimento delle attività tecniche; | |
| attuare la fungibilità
in senso verticale, ascendente e discendente, senza che ciò concretizzi
aspettative giuridiche di inquadramento in Aree superiori, relativamente
alle seguenti attuali qualifiche, nell’ambito di quelle indicate in
ciascuno dei raggruppamenti che seguono: |
A) Dirigente di Esercizio,
Revisore, Operatore specializzato di esercizio;
B) Operatore di Esercizio,
Operatore Trasporti, Vigilante, Operatore Telecomunicazioni;
C) qualifiche di mestiere (Operaio
qualificato ed Operaio specializzato.);
D) qualifiche tecniche.
| attuare la fungibilità
in senso verticale, dal basso verso l’alto, tra le qualifiche di
Coadiutore e Dattilografo e quella di Operatore Specializzato di
Esercizio, fermo restando la precisazione di cui al comma precedente. |
Requisiti di accesso alle aree
1. Nelle procedure di selezione per l’accesso alle aree , oltre il titolo di
studio, l’Ente potrà richiedere il possesso dei requisiti comprovanti conoscenze
professionali specifiche .
2. Per l’accesso alle procedure di selezione relative al
profilo, definito "PROFESSIONALE" dell’Area quadri di primo livello
di cui all’art. 41, sono richiesti l’abilitazione professionale e l’iscrizione
ai relativi albi, nonché una esperienza professionale esterna, debitamente
comprovata, di cinque anni.
Titolo di studio
1.
Il titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno alle aree di
classificazione del personale è, di norma, il seguente:
| per la prima area DI
BASE diploma di scuola media 1° grado | |
| per la seconda area
OPERATIVA diploma di scuola media 2° grado | |
| per la terza area QUADRI
2° diploma di scuola media 2° grado o diploma di laurea | |
| per la quarta area QUADRI
1° diploma di laurea |
Criteri di accesso alle aree
1. La competente Area di Gestione " Personale e Organizzazione"
curerà la selezione, il reclutamento, la formazione e lo sviluppo professionale
del personale dell’Ente, sulla scorta delle esigenze aziendali programmate.
2. La selezione del personale da reclutare per le diverse
Aree individuate si baserà su prove mirate alle mansioni che dovranno essere
svolte, utilizzando procedure di selezione idonee a garantire la massima
trasparenza ed obiettività.
3. L’Ente potrà avvalersi, laddove risulterà consigliabile,
per le prime due Aree, di sistemi automatizzati di accertamento e selezione.
4. Per le aree Quadri l’Ente attuerà procedure di
accertamento e selezione- potendo avvalersi di qualificati organismi esterni -
che individuino le capacità, le potenzialità, le attitudini ed il livello
culturale dei selezionandi al fine dell’efficace programmazione e sviluppo
della carriera individuale. Per il personale interno si terrà conto anche del
curriculum lavorativo.
Accesso dall’interno
1. In presenza dei requisiti richiesti e delle necessarie capacità e
competenze, sarà favorito lo sviluppo professionale delle risorse umane interne
all’Ente.
2. L’Ente, in presenza di necessità di reclutamento di nuove
unità, sulla base dei criteri selettivi di cui sopra, dovrà individuare le
percentuali di accesso dall’interno alle diverse Aree, nel rispetto di quanto previsto
nell’ art. 1, punto 4.3.1.
Pubblicità
1.
L’Ente darà pubblicità, di tutti i passaggi di area disposti e delle relative
assegnazioni del personale, mediante affissione agli albi e comunicazione alle
Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.
Procedure di inquadramento - Norma di rinvio
1. Con riferimento alle declaratorie di cui agli artt. 42, 43, 44 e 45 e in
relazione alle Aree di classificazione individuate nell’art. 41, l’Ente, a
partire dal 15 febbraio 1995, effettuerà, tramite l’Area Personale e
Organizzazione, l’ inquadramento dei dipendenti in servizio.
2. Ferme restando le declaratorie di cui sopra, fino alla
data sopra indicata, le parti potranno stipulare accordi integrativi al
presente CCNL volti a definire le modalità di concreta attuazione dei principi
di classificazione rilevanti.
3. Nessun onere economico, individuale o collettivo, potrà
discendere, in termini di trattamento, dall’attuazione, in base al presente
articolo, dell’inquadramento, sia per l’accorpamento di più livelli di
categorie di provenienza in un’unica Area, sia per l’eventuale diverso
inquadramento nell’area di un’unica ex categoria.
TRATTAMENTO
ECONOMICO
Criteri
La
retribuzione del personale dell’Ente viene individuata sulla base dei seguenti
criteri:
1) garantire un recupero del potere
di acquisto dei salari;
2) privilegiare la professionalità;
3) assicurare un opportuno
collegamento con il livello di prestazione globale dell’Ente;
4) garantire una debita connessione
con il livello di prestazione individuale o per gruppi o unità produttive
dell’Ente;
5) orientare i comportamenti dei
dipendenti ai vari livelli verso risultati di efficienza, qualità e
soddisfazione della clientela.
Struttura della retribuzione
1.
La retribuzione è strutturata in "fissa" e "variabile".
A -
La retribuzione fissa comprende:
| a regime: |
| minimo tabellare | |
| indennità di contingenza | |
| tredicesima mensilità |
| in via transitoria: |
| indennità di contingenza
in godimento; | |
| retribuzione individuale
di anzianità ( art; 25 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335) | |
| elemento distintivo
della retribuzione | |
| ulteriori posizioni
economiche oltre i minimi tabellari di ciascuna Area, al fine di
conservare al personale proveniente da differenti ex categorie la voce
stipendiale fissa d’origine. |
Le differenze esistenti tra tali posizioni e i minimi
previsti per l’Area di inquadramento non saranno riassorbite all’atto
dell’eventuale passaggio all’Area superiore.
Nelle stesse circostanze sarà ugualmente conservata la
retribuzione individuale di anzianità in godimento e l’elemento distintivo
della retribuzione.
B -
La retribuzione variabile comprende:
| premi di produttività | |
| indennità di funzione | |
| compenso incentivante
(transitorio) | |
| indennità particolari |
C
-assegno per nucleo familiare
RETRIBUZIONE
FISSA
Retribuzione fissa base mensile, giornaliera e oraria
1) La retribuzione base mensile è costituita da un dodicesimo del minimo
tabellare, della retribuzione individuale di anzianità, dell’indennità di
contingenza e dell’elemento distintivo della retribuzione ove spettante.
2) La retribuzione base giornaliera si ottiene dividendo
quella mensile per 26.
3) La retribuzione base oraria si ottiene dividendo quella
mensile per 156.
Pagamento della retribuzione
1. Il pagamento della retribuzione sarà effettuato il giorno
25 di ogni mese relativamente al mese stesso; esso sarà accompagnato da distinta,
che resterà in possesso del lavoratore, con la chiara indicazione di tutti gli
elementi che compongono la retribuzione e delle relative trattenute.
2. E’ riservata all’Ente la scelta delle procedure di
pagamento.
Minimi tabellari
1.
Al personale dell’Ente Poste Italiane, assunto dopo l’entrata in vigore del
presente contratto, competono i seguenti minimi tabellari annui lordi, in
relazione all’Area di appartenenza:
|
|
al 1/10/94 |
al 1/1/95 |
al 1/10/95 |
|
Area di base |
L. 7.535.400 |
L. 8.805.000 |
L. 9.121.800 |
|
Area operativa |
L. 10.337.600 |
L. 12.100.400 |
L. 12.540.800 |
|
rea quadri di 2° livello |
L. 14.640.800 |
L. 17.133.200 |
L. 17.756.000 |
Indennità di contingenza
1. L’indennità di contingenza viene corrisposta nelle seguenti misure:
|
|
Area di base
|
|
|
|
Area
operativa
|
L.
12.195.288 |
|
|
Area quadri di
2° livello
|
L.
12.496.044 |
|
|
Area quadri
di 1° livello
|
L.
12.673.368 |
|
|
professionali
|
L.
12.867.540 |
Tredicesima mensilità
1. Entro il 20 dicembre di ciascun anno l’Ente corrisponde ai dipendenti una
tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile in godimento
dal 1° dello stesso mese, costituita dalla posizione retributiva individuale,
dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità di contingenza in
godimento, dall’esperienza professionale e dall’elemento distintivo della
retribuzione.
2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro
durante il corso dell’anno o di assenza non retribuita, il dipendente ha
diritto a tanti dodicesimi della 13° mensilità per quanti sono i mesi di
servizio prestati presso l’Ente, computando come mese intero la frazione di
mese pari o superiore a 15 giorni.
3. Per i periodi trascorsi in una posizione che comporti
riduzione (o maggiorazione) della retribuzione, il relativo rateo di
tredicesima è ridotto (o maggiorato) nella stessa proporzione.
Norma transitoria
Compenso incentivante
1. Con l’intento di facilitare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal
Contratto di programma, per avviare la ristrutturazione aziendale in vista
della trasformazione dell’Ente in Società per Azioni, e nell’intesa di
orientare la struttura aziendale all’incremento dei livelli di produttività e
qualità dei servizi, è istituito, fino al 31 dicembre 1995, un compenso pari
alla retribuzione individuale mensile spettante al 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di erogazione, in vista di un processo di ristrutturazione
del salario teso ad un maggiore riconoscimento degli apporti professionali e
produttivi dei lavoratori.
2. Detto compenso sarà corrisposto a tutto il personale, ad
eccezione di quello fuori ruolo o comandato, nonchè di quello di pubblica
sicurezza della Polizia Statale, entro il 30 giugno di ogni anno secondo le
modalità previste per la tredicesima mensilità e sostituisce il compenso
annuale di incentivazione di cui all’art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n.
873.
Norma transitoria
Indennità "una tantum"
1.
L’Ente, dalla data di stipulazione del presente contratto e fino al 31 dicembre
1994, corrisponderà, in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro,
entro il terzo mese successivo a quello della cessazione stessa, ai dipendenti
che abbiano maturato il diritto alla pensione, la somma sotto indicata per ogni
anno di effettivo servizio comunque prestato, per un massimo di quarant’anni.
|
|
II Categoria
|
L. 74.100 |
|
VII
Categoria
|
L. 144.400
|
|
|
III
Categoria
|
L. 87.400 |
|
VIII
Categoria
|
L. 163.400
|
|
|
IV Categoria
|
L. 102.600
|
|
IX Categoria
|
L. 190.000
|
|
|
V Categoria
|
L. 114.000
|
|
Dir. Div. r.e.
|
L. 220.400
|
|
|
VI Categoria
|
L. 123.500
|
|
Ispett. Gen.
E.
|
L. 241.300
|
Assegno per il nucleo familiare
1.
L’Ente corrisponderà ai dipendenti che ne abbiano titolo l’assegno per il nucleo
familiare, secondo le disposizioni di cui al D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito
in legge, con modificazioni, dall’art. 1, primo comma, della Legge 13.5.1988,
n. 153.
Trattamento di quiescenza e previdenza
1. Ai dipendenti dell’Ente si applica quanto previsto in materia di quiescenza
e previdenza dalla Legge n. 71 del 29.1.1994 art. 6, commi 5, 7, 9 e 10,
compreso il trattamento di fine rapporto.
2. Le componenti della retribuzione variabile non sono
computabili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza.
Miglioramenti contrattuali
Al
personale in servizio alla data del 1 ottobre 1994 saranno corrisposti aumenti
contrattuali così determinati:
1 - Per il periodo dal 1/1/1994 al 30/9/1994, £. 160.000 a
titolo di una tantum, da corrispondersi con la retribuzione del mese di
dicembre 1994, quale parziale recupero del valore reale del salario per il
periodo di vacanza contrattuale.
2 - A partire dalle date sotto indicate, incrementi sui
minimi tabellari mensili lordi come specificato per le singole ex categorie:
INCREMENTI
MENSILI
|
|
INCR.
1/10/94 |
INCR.
1/1/95 |
INCR.
1/10/95 |
TOTALE |
|
3^ |
54.800 |
125.400 |
31.300 |
211.500 |
|
4^ |
64.300 |
146.900 |
36.700 |
247.900 |
|
5^ |
70.000 |
160.000 |
40.000 |
270.000 |
|
6^ |
78.600 |
179.600 |
44.900 |
303.100 |
|
7^ |
90.900 |
207.700 |
51.900 |
350.500 |
|
8^ |
104.400 |
238.600 |
59.700 |
402.700 |
|
9^ |
121.600 |
277.800 |
69.500 |
468.900 |
Norma transitoria
Trattamento economico personale ex ruolo ad esaurimento
Al personale già appartenente alle qualifiche ad
esaurimento, di cui agli articoli 60 e 61 del D.P.R. n. 748/1972 e successive
modificazioni, viene conservata la retribuzione fissa in godimento all’entrata
in vigore del presente contratto.
Al medesimo personale saranno corrisposti i seguenti aumenti
contrattuali:
1 - per il periodo dal 1/1/94 al 30/9/94, £. 160.000 a
titolo di una tantum da corrispondersi con la retribuzione del mese di dicembre
1994 , quale parziale recupero del valore reale del salario per il periodo di
vacanza contrattuale.
2 - a partire dalle date sotto indicate i seguenti
incrementi mensili lordi:
|
Qualifica |
Incr. 1/10/94 |
Incr. 1.1.95 |
incr. 1/10/95 |
TOTALE |
|
ex DDE |
188.100 |
429.900 |
107.500 |
725.500 |
|
ex IGE |
208.900 |
477.400 |
119.400 |
805.700 |
Agli
appartenenti alle ex qualifiche ad esaurimento le pensioni ordinarie e gli
assegni sostitutivi sono liquidati sulla base del trattamento economico che
sarebbe ad essi spettato se, all’atto della cessazione dal servizio, avessero
conseguito l’inquadramento a 1° Dirigente secondo il precedente ordinamento
giuridico (art. 62 e 73 D.P.R. 748/72); al trattamento economico così
determinato vanno aggiunti i miglioramenti contrattuali come sopra attribuiti.
RETRIBUZIONE
VARIABILE
Premi di produttività
Le disponibilità finanziarie, destinate fino al 1993 a remunerare
le c.d. competenze accessorie, saranno finalizzate a compensare, durante il
periodo di vigenza contrattuale, aumenti di produttività aziendale sia di
natura quantitativa (intesa come rapporto tra costi e ricavi e tra servizi
prodotti e risorse umane impiegate), sia di natura qualitativa (ad es. legata
alla riduzione dei tempi di recapito) in stretta correlazione con i programmi e
gli obiettivi previsti nel Contratto di Programma dell’Ente.
I premi di produttività saranno erogati al raggiungimento
degli obiettivi di quantità e qualità distintamente previsti e definiti nei
budget assegnati alle Unità Produttive o nei sub-budget di gruppo o
individuali.
La valutazione delle condizioni di erogabilità dei premi
sarà effettuata mediante controllo periodico a consuntivo dai dirigenti delle
Unità Produttive responsabili della attribuzione rispettivamente dei budget e
sub-budget.
Indennità di funzione
1. Al personale appartenente alla Area Quadri, in considerazione della
specificità dei posti di funzione ricoperti e della connessa responsabilità di
direzione o di apporto professionalealtamente qualificato, nonché della
conseguente necessità di garantire una presenza in servizio svincolata dalla
limitazione giornaliera dell’orario prevista per le restanti categorie, viene
attribuita l’indennità di funzione di cui all’art. 55, lettera B), a decorrere
dal 1 gennaio 1995.
2. I criteri di assegnazione saranno definiti nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili.
Indennità particolari
In
ragione di particolari prestazioni richieste ai dipendenti ovvero a prestazioni
da effettuare in condizioni ambientali disagiate, vengono individuate le
seguenti indennità di cui all’art. 55 lettera B):
| indennità per
prestazioni festive | |
| indennità per
prestazioni notturne | |
| indennità per
prestazioni straordinarie, feriali e festive | |
| indennità per missioni
fuori sede e di prima sistemazione | |
| indennità per servizi
viaggianti, di motomezzo o di mezzo meccanico | |
| indennità di bilinguismo |
Indennità per prestazioni di lavoro festivo
1. La misura lorda giornaliera dell’indennità spettante al personale chiamato a
prestare servizio di turno nelle giornate festive di cui all’art. 16 è fissata
in L. 17.150.
2. Qualora la prestazione fornita sia di durata pari o
inferiore alla metà dell’orario d’obbligo, ma con un minimo di due ore,
l’indennità è ridotta a L. 8.575.
3. Per i servizi di turno resi in occasione delle festività
di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto l’indennità suddetta è corrisposta
nella misura lorda di L. 24.500, ridotta a L. 12.250 ove la prestazione sia di
durata pari o inferiore alla metà dell’orario d’obbligo, ma con un minimo di
due ore.
Indennità per prestazioni di lavoro notturno
1.
La misura lorda oraria dell’indennità per il lavoro prestato dalle ore 21.00 alle
ore 7.00 è pari a L. 3.675.
Indennità per lavoro straordinario
1.
La misura oraria dell’indennità per lavoro straordinario è determinata
maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente
dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a1) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile
previsto dall’ordinamento previgente per le varie categorie e qualifiche,
incrementato dei miglioramenti contrattuali mensili di cui all’art. 65 per il
personale in servizio alla data di entrata in vigore del contratto;
a2) minimo tabellare dell’Area di appartenenza, per il
personale assunto successivamente;
b) indennità di contingenza in godimento;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
2. La maggiorazione di cui sopra è stabilita nelle seguenti
misure:
| straordinario diurno
feriale: 15% | |
| straordinario notturno
feriale: 30% | |
| straordinario diurno
festivo: 30% | |
| straordinario notturno
festivo: 50% torna al sommario |
Indennità di missione
1.
Le misure orarie dell’indennità spettante al personale in missione fuori sede,
sono fissate, per ciascuna Area funzionale, nei seguenti importi lordi:
| AREA DI BASE |
L. 1.060 per le ore diurne;
L. 1.590 per le ore notturne;
per complessive L. 29.680
giornaliere.
| AREA OPERATIVA |
L. 1.440 per le diurne;
L. 2.160 per le ore notturne;
per complessive L. 40.320
giornaliere.
Indennità di prima sistemazione
1.La
misura dell’indennità di prima sistemazione spettante al dipendente trasferito
per ragioni di servizio è fissata in tre mensilità della retribuzione base
fissa, per colui il quale abbia carichi di famiglia ed in due mensilità della
retribuzione base fissa, qualora il dipendente stesso non abbia carichi di
famiglia.
Indennità per servizi viaggianti, di motomezzo o di mezzo
meccanico
1. Al personale dipendente addetto alla distribuzione dei
telegrammi, degli espressi e delle corrispondenze ordinarie o iscritte, può
essere affidata, per le esigenze di servizio connesse all’espletamento delle
proprie mansioni e in relazione all’organizzazione dei servizi, la conduzione di
motoveicoli di proprietà dell’Ente, purché gli interessati siano in possesso
dei requisiti prescritti dalla legge.
Il predetto personale ha titolo, per ogni giornata di
effettivo espletamento delle mansioni anzidette, ad un’indennità, per gli oneri
connessi al consumo di carburante e lubrificante nonché alla manutenzione ed al
ricovero del motoveicolo, corrisposta secondo i seguenti criteri:
Percorso Indennità
|
|
da Km. 4 a Km. 15
|
|
L. 2.300
|
|
oltre Km. 15 fino a Km. 20
|
|
L. 2.700
|
|
oltre Km. 20 fino a Km. 28
|
|
50 cc. L. 3.050 125 cc. L. 4.000
|
|
oltre Km. 28 fino a Km. 35
|
|
50 cc. L. 3.350 125 cc. L. 4.500
|
|