ENTE
POSTE ITALIANE
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELL'E.P.I.
Roma,
26 novembre 1994
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE
DELL'ENTE
POSTE ITALIANE
Addì 26
novembre 1994, in Roma
TRA
l'Ente
Poste Italiane, rappresentato dal
Presidente Prof. Dott. E. Cardi,
autorizzato
alla sottoscrizione con delibera
n. del 26 novembre 1994 del
Consiglio
d'Amministrazione,
E LE
OO.SS.
FEDERAZIONE
PT/SLP-CISL
rappresentata
dai signori: (seguono firme)
UIL-POST
rappresentata
dai signori: (seguono firme)
FILPT-CGIL
rappresentata
dai signori: (seguono firme)
SINDIP
rappresentato
dai signori:
PREMESSA
Il
presente contratto collettivo disciplina
il rapporto di
lavoro tra
l'Ente
Poste Italiane e i suoi
dipendenti. Esso si
ispira alle norme
generali
contenute nella legge 20 maggio 1970,
n. 300 e nella legge 10
aprile
1991, n. 125, nonché ai principi previsti nel Protocollo d'intesa,
tra
Governo e Sindacati, del 23 luglio 1993.
art. 1
RELAZIONI
INDUSTRIALI
Il
nuovo modello di relazioni industriali è ispirato ai principi generali
individuati
nelle leggi e nelle intese
sulla politica dei
redditi e
dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche
del lavoro e
sul
sostegno al sistema produttivo.
L'articolazione dello schema di modello relazionale si basa
sui seguenti
punti:
1) informazione trasparente e
sistematicizzata;
2) consultazione come momento di arricchimento
del processo decisionale;
3) partecipazione sistematicizzata in commissioni paritetiche per
renderla realmente efficace;
4) contrattazione chiaramente delimitata sui
due livelli ipotizzati;
5) procedure di raffreddamento
1.
INFORMAZIONE
1.1
Contenuti e finalità.
Nell'ambito del
sistema di relazioni
industriali tra l'Ente
e le
organizzazioni
sindacali dei lavoratori postelegrafonici
viene definito un
modello relazionale
di informazione sulle
attività e sulle strategie
dell'Ente, nel
quadro di una
gestione caratterizzata dalla
massima
trasparenza
possibile.
Lo scopo
è quello di
eliminare cause latenti
di estraneazione e
conflittualità
dando consapevolezza alle azioni per il
conseguimento degli
obiettivi
dell'Ente.
1.2
Livelli
L'informazione
si articolerà su tre livelli:
- 1 -
Centrale
- 2 -
di Sede
- 3 -
di Filiale.
1.3
Oggetto e Modalità
1.3.1 A
livello centrale, l'informazione avrà per oggetto:
a) dati relativi agli atti di
portata generale aventi ad oggetto la
gestione dei rapporti di lavoro;
b) scelte strategiche e programmi inerenti:
-
situazione economica dell'Ente e relativi piani finanziari;
-
politiche di investimento e di partecipazione societaria;
-
tipologie e volumi delle attività in appalto o in concessione;
-
dati occupazionali secondo la qualificazione indicata nell'art. 9
della legge n. 125/91.
Viene
istituito a livello centrale, quale organismo stabile di informazione
preventiva
un Comitato composto da
rappresentanti effettivi e supplenti
dell'Ente e da
n. 3 rappresentanti effettivi
e n. 1 supplente delle
organizzazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L. maggiormente
rappresentative, in proporzione alla rispettiva consistenza associativa
risultante dal
numero di deleghe
rilasciate dal personale
per la
riscossione dei
contributi sindacali e ai risultati
conseguiti nelle
elezioni
delle R.S.U.
Il
predetto Comitato si riunirà con
cadenza semestrale o su richiesta di
una
delle parti; in tal caso l'incontro avverrà nei successivi 30 giorni.
1.3.2. A
livello di Sede l'informazione avrà per oggetto gli atti di
gestione
adottati ed i relativi risultati riguardanti:
- gli obiettivi di miglioramento da
realizzare nel corso dell'esercizio;
- parametri e risultati circa la qualità e la produttività dei servizi
prestati;
- criteri di massima sull'organizzazione del
lavoro;
- iniziative previste riguardo a
strutture, criteri e
modalità di
funzionamento dell'organizzazione;
- programmi di formazione e sviluppo del
personale;
- ambienti di lavoro;
- dati
conoscitivi disaggregati in
merito alla collocazione del
personale nonché alla
attività dei comitati
territoriali di pari
opportunità;
- qualità del servizio e rapporto con la
clientela.
Saranno
previsti due incontri annuali, in relazione ai quali l'Ente fornirà
preventivamente
le informazioni sulle predette materie
alla organizzazioni
sindacali
regionali stipulanti il C.C.N.L.
Qualora
si verificassero variazioni significative in ordine alle iniziative
oggetto
dell'informazione sarà prevista
un'analoga comunicazione, anche a
richiesta
della parte sindacale, in un successivo incontro.
1.3.3. A livello di Filiale l'informazione avrà per
oggetto le materie di
cui al
precedente punto 1.3.2.
Saranno
previsti due incontri annuali in relazione ai quali l'Ente fornirà
preventivamente
l'informazione sulle predette materie
alle R.S.U. ed alle
Strutture territoriali delle
organizzazioni sindacali componenti
le
medesime
R.S.U.
1.4 L'informazione di cui sopra
sarà comunque assicurata
alle
organizzazioni sindacali
firmatarie del C.C.N.L.
non partecipanti ai
previsti incontri
semestrali, mediante l'invio
della documentazione
relativa.
2.
CONSULTAZIONE
2.1.
Contenuti e finalità
Lo scopo della consultazione è quella
di arricchire i
contenuti della
conoscenza per l'adozione di scelte più adeguate anche per un'ottimale
gestione
delle risorse umane.
2.2
Livelli
La
consultazione si articolerà su tre livelli:
- 1 -
Centrale
- 2 -
di Sede
- 3 -
di Filiale.
2.3
Oggetto e modalità
2.3.1 A
livello centrale, la consultazione avverrà nell'ambito del Comitato
di cui
al precedente punto 1.3.1, sui
progetti esecutivi riguardanti le
seguenti
materie:
- prospettive strategiche e produttive;
- programmi di strutturazione e sviluppo con particolare riguardo alle
nuove iniziative, ai riflessi
sull'occupazione, alla professionalità
delle risorse umane e alle innovazioni
tecnologiche;
- programmi di intervento ambientale e di
sicurezza sul lavoro.
2.3.2 A
livello di Sede la
consultazione avrà per oggetto
le medesime
materie
previste nella consultazione a livello centrale, limitatamente alle
modalità
attuative di competenza della Sede
stessa, ivi comprese quelle
relative alla
mobilità interfiliale e di
filiale, nonché i
piani di
attuazione di
nuovi regimi di orario la cui introduzione abbia formato
oggetto
di apposito accordo a livello nazionale.
2.3.3 A livello di Filiale la consultazione avrà per oggetto le medesime
materie
previste nella consultazione a livello di
Sede, limitatamente alle
modalità
attuative di competenza della Filiale stessa, nonché i piani di
attuazione di nuovi regimi di orario la cui
introduzione abbia formato
oggetto
di apposito accordo a livello nazionale.
Considerato
il carattere non negoziale della
consultazione e lo scopo di
non
ritardare l'attuazione dei programmi e delle strategie dell'Ente, sia a
livello centrale che territoriale, la consultazione stessa avverrà come
segue:
A
livello centrale, per le materie sopra
definite, l'Ente darà preventiva
comunicazione
alle Federazioni sindacali presenti
nel Comitato, cui potrà
far
seguito, a richiesta di una delle parti, da avanzarsi entro 5
giorni,
un incontro
del Comitato stesso,
per l'esame dei
progetti esecutivi
inviati.
L'esame
dovrà essere condotto nei dieci giorni successivi alla richiesta
stessa entro i quali l'Ente comunque
non darà luogo all'attuazione dei
progetti
oggetto della consultazione.
Decorso
tale termine l'Ente assumerà le proprie autonome determinazioni.
A
livello territoriale di Sede, per le materie sopra definite, sarà data
preventiva
comunicazione alle organizzazioni sindacali regionali stipulanti
il C.C.N.L.,
ed a livello di Filiale
alle R.S.U. nonché alle Strutture
territoriali
delle organizzazioni sindacali
componenti le medesime R.S.U.
cui
potrà far seguito, a richiesta di una delle parti, da avanzarsi entro 5
giorni,
un incontro per l'esame dei progetti esecutivi inviati.
L'esame
dovrà essere condotto nei
10 giorni successivi
alla richiesta
durante
i quali la Sede o la Filiale non
daranno luogo all'attuazione dei
progetti
oggetto della consultazione.
Decorso
tale termine l'Ente assumerà le proprie autonome determinazioni.
Il
Comitato di informazione e consultazione,
istituito a livello centrale,
stabilirà
con proprio regolamento interno le modalità
di svolgimento delle
relative
attività.
3.
PARTECIPAZIONE
3.1.
Contenuti e finalità
Le competenze degli organismi paritetici partecipativi, che si
caratterizzano come
sedi di confronto
non negoziale, presentano
essenzialmente finalità di studio, analisi,
acquisizione di conoscenze e
monitoraggio, con al possibilità di realizzare anche la
predisposizione di
pareri
e proposte da demandare alle parti stipulanti.
3.2.
Livelli
La
partecipazione si articolerà su due livelli:
- 1 -
centrale
- 2 -
di Sede
3.3.
Oggetto e modalità
3.3.1 A
livello centrale viene
istituito, quale organismo
partecipativo
paritetico, un
Osservatorio sulla Qualità del
servizio composto da n. 3
rappresentanti effettivi e n. 1 supplente designati
dalle organizzazioni
sindacali stipulanti il C.C.N.L. maggiormente rappresentative in
proporzione
alla rispettiva consistenza
associativa risultante dal numero
di deleghe rilasciate dal personale per la
riscossione dei contributi
sindacali
e dai risultati conseguiti
nelle elezioni delle R.S.U.
e da
altrettanti
rappresentanti dell'Ente, effettivi e supplenti.
L'Osservatorio è
finalizzato alla conoscenza delle fondamentali
filosofie-guida
che sono alla base dei programmi volti al miglioramento del
sistema
tecnico e dei processi aziendali, oltre che delle iniziative idonee
alla diffusione
nell'Ente di cultura
e comportamenti organizzativi
orientati
alla qualità del servizio e ai rapporti con la clientela.
Vengono
inoltre istituiti a livello
centrale, nel rispetto dei
criteri di
composizione
sopra enunciati, i seguenti Comitati paritetici:
a) Comitato per la formazione e lo sviluppo
delle risorse umane;
b) Comitato per le pari opportunità;
c) Comitato per l'ambiente e la sicurezza.
3.3.2 A livello
di Sede verranno istituiti, nel rispetto dei criteri di
composizione
sopra enunciati, comitati paritetici partecipativi, composti
da rappresentanti dell'Ente e da
rappresentanti delle organizzazioni
sindacali
regionali stipulanti il C.C.N.L.,
corrispondenti a quelli di cui
alle
leggere a - b - c previsti a livello centrale.
I
singoli organismi partecipativi,
istituiti sia a livello
centrale che
territoriale, stabiliranno nell'ambito dei propri regolamenti
interni le
modalità
di svolgimento dell'attività di partecipazione.
4.
CONTRATTAZIONE
4.1.
Contenuti e finalità
Coerentemente con l'obiettivo del continuo
miglioramento della qualità,
efficienza e redditività dei servizi prestati viene
definito un modello
relazionale
di contrattazione nell'ambito del quale le parti valuteranno le
condizioni
economico-finanziarie, le prospettive
di sviluppo occupazionale
e la
situazione competitiva dell'Ente.
4.2.
Livelli
La
contrattazione si articolerà su due livelli territoriali:
- 1 -
nazionale
- 2 -
di Sede
4.3.
Oggetto e modalità
4.3.1 A
livello nazionale saranno regolati con apposito accordo:
- il
recepimento di eventuali
intese tra Governo
e Confederazioni
Sindacali su materie che abbiano
riflessi diretti sul
rapporto di
lavoro;
- individuazione del fabbisogno di
personale;
- eventuali
nuovi istituti salariali connessi all'introduzione di nuovi
servizi;
- le linee di indirizzo per l'applicazione delle disposizioni di legge
in
materia di contratto di formazione lavoro;
- criteri per la mobilità volontaria e
collettiva d'ufficio;
- alcuni aspetti del rapporto di lavoro a tempo parziale relativi alla
variazione della percentuale di personale da impiegare nella
predetta
tipologia contrattuale nonché alla scala
di priorità delle condizioni
per ottenere la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno;
- nuovi regimi di orario, di ripartizione e distribuzione del tempo di
lavoro.
La delegazione
dell'Ente sarà composta
da uno o più rappresentanti
dell'Ente.
Le
delegazioni di parte sindacale saranno
composte da rappresentanti delle
organizzazioni
sindacali stipulanti il C.C.N.L.
Sulle
predette materie l'Ente fornirà, preventivamente, alle organizzazioni
sindacali
partecipanti alla trattativa,
un'ipotesi di accordo corredata di
ogni
utile informativa.
4.3.2 A
livello di Sede la contrattazione avrà per oggetto:
- nell'ambito dell'organizzazione del
lavoro e delle risorse umane, la
gestione degli effetti e delle
ricadute derivati dall'introduzione di
nuovi modelli strutturali che
comportino l'articolazione dei turni e
degli orari di lavoro;
- incentivi economici legati ad obiettivi di
budget;
- nella gestione del budget l'assunzione di
unità con rapporto di lavoro
a tempo determinato.
La delegazione
di parte sindacale
sarà composta dalle organizzazioni
sindacali
regionali stipulanti il C.C.N.L. opportunamente integrate dalle
OO.SS. territoriali congiuntamente alle R.S.U. per le materie riferite al
territorio
di competenza.
5.
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO
Allo
scopo di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali ed
al fine
di ridurre quanto più possibile le situazioni conflittuali, ed i
conseguenti
effetti negativi nei confronti dell'utenza, le parti firmatarie
del
presente contratto collettivo si
obbligano a ricorrere alle procedure
di
conciliazione di seguito descritte.
5.1
Interpretazione autentica del contratto collettivo
Le
parti che hanno sottoscritto il contratto collettivo, nell'ipotesi in
cui sorgano controversie sull'interpretazione di
clausole contenute nel
contratto
stesso, si incontrano per definire consensualmente il significato
della
clausola controversa.
L'eventuale
accordo raggiunto vale
come interpretazione della clausola
controversa,
cui le parti sottostaranno.
5.2
Controversie collettive
Le
controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e
l'esercizio
dei
diritti sindacali che
riguardano una pluralità
di
dipendenti dovranno
essere sottoposte al
tentativo di composizione da
effettuarsi
tra la Direzione dell'Ente e le OO.SS. firmatarie del contratto
collettivo escludendosi, durante la fase
di confronto, il
ricorso a
qualsiasi
forma di azione sindacale e legale.
E' esclusa dalla predetta procedura la materia
attinente ai licenziamenti
collettivi
per la quale si applica la legge n. 223 del 1991.
Per
l'attivazione delle procedure di confronto indicate nei punti 5.1 e 5.2
è
necessario formulare, con
atto scritto, una
richiesta di incontro,
adeguatamente motivata,
da parte di una delle
organizzazioni sindacali
firmatarie
del contratto collettivo.
La
relativa convocazione deve avvenire
entro dieci giorni dal
ricevimento
della
richiesta.
In ogni
caso il complessivo iter della
procedura di confronto si intende
concluso
entro il termine massimo di trenta
giorni a decorrere dalla data
della prima
convocazione a prescindere dal raggiungimento o
meno
dell'eventuale
accordo.
5.3
Conflitti di lavoro
I
conflitti di lavoro sorti
nelle Agenzie di
base, nelle Agenzie di
coordinamento, negli uffici di Ferrovia e di Arrivi
e Distribuzione, nei
CPO e nelle
Filiali dovranno essere oggetto di
confronto tra la Direzione
di
Filiale e le R.S.U. costituite,
nonché le rappresentanze territoriali
delle
organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L.
I
conflitti di lavoro sorte nei CCSB/CCED/CCUPE,
nei CMP e nei CMPP nonché
nelle
Sedi dovranno essere oggetto di confronto tra la Direzione di Sede e
le R.S.U.
costituite, nonché le
rappresentanze territoriali delle
organizzazioni
sindacali firmatarie del C.C.N.L.
La
richiesta di incontro, adeguatamente
motivata, deve essere inoltrata in
forma
scritta e la relativa convocazione deve avvenire entro cinque giorni
dal
ricevimento della stessa.
In caso
di mancato accordo, ad istanza di una
delle parti, l'oggetto della
controversia
sarà esaminato in Sede entro dieci giorni.
In caso
di conflitto a
livello di Sede,
su materie oggetto
di
contrattazione
territoriale, ad istanza di una delle parti, la controversia
sarà
esaminata, in apposito incontro da tenersi entro dieci giorni dalla
presentazione dell'istanza medesima, a livello
centrale con i
rappresentanti delle Segreterie Generali delle organizzazioni sindacali
firmatarie
del OO.SS.
Fino al
completo esaurimento delle procedure sopra
individuate, non potrà
farsi ricorso
a qualsiasi forma
di agitazione sindacale,
né le
organizzazioni
sindacali interessate potranno adire
l'Autorità giudiziaria
sulle
materie oggetto della controversia collettiva.
L'Ente, fino alla scadenza delle procedure di cui sopra, non darà luogo
all'attuazione
delle eventuali modifiche connesse
al confronto, comprese
quelle
relative agli adeguamenti di turni
ed articolazioni dell'orario di
lavoro, con esclusione delle modifiche stesse
che riguardino i servizi
essenziali
e quelli al pubblico.
In ogni
caso il complessivo iter della procedura di confronto si intende
concluso
entro il termine massimo di trenta
giorni a decorrere dalla data
di
inizio della convocazione a prescindere
dal raggiungimento o meno
dell'eventuale
accordo.
art. 2
DIRITTI
SINDACALI
1.
Diritto di assemblea
Nei
singoli luoghi di lavoro potranno essere
promosse dalle R.S.U., nonché
della
strutture territoriali delle organizzazioni
sindacali firmatarie del
C.C.N.L., assemblee del personale ivi applicato, con ordine del giorno su
materie
di interesse sindacale o del lavoro.
Per
problemi comuni a tutto il personale della Agenzia di coordinamento, e
delle Agenzie di
base comprese nel territorio
di pertinenza, può essere
indetta un'unica
assemblea, alla quale
i predetti dipendenti possono
partecipare.
Tali
assemblee saranno tenute in luoghi
posti a disposizione dall'Ente
di
norma
fuori dagli ambienti dove si svolge l'attività lavorativa.
La convocazione, la sede e
l'orario delle assemblee
e l'eventuale
partecipazione di
dirigenti sindacali esterni
alla categoria sono
comunicati
all'Ente con preavviso scritto da
effettuarsi tre giorni prima
e, in
casi eccezionali, 24 ore prima.
Gli
organismi sindacali di cui sopra provvederanno a dare comunicazione
dell'assemblea
ai lavoratori nei modi consentiti.
Compete
agli organismi sindacali promotori di curare il corretto andamento
delle
assemblee.
Lo
svolgimento delle assemblee durante l'orario
di lavoro è limitato a 10
ore
annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; la durata
dell'assenza dal
lavoro comincia a
decorrere dal momento
in cui il
dipendente
si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea
fino al
suo rientro nella sede di servizio. A tal fine si terrà conto delle
rilevazioni
dei dispositivi di controllo automatici
delle presenze nonché
di
quelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva.
Viene
rinviata alla contrattazione nazionale la possibile pattuizione di
ulteriori
ore retribuite di assemblea, nell'anno
di scadenza e rinnovo del
C.C.N.L.
Nel
pieno esercizio e nella piena attuazione
del diritto di assemblea, lo
svolgimento
della medesima sarà teso
ad evitare disagio all'utenza.
Per
particolari settori
operativi durante le
assemblee indette nel corso
dell'orario
di lavoro dovrà essere assicurato un adeguato presidio.
Negli
uffici con servizio continuativo al
pubblico le assemblee sul posto
di
lavoro verranno tenute
di regola nelle prime
o ultime due ore di
servizio.
Il personale viaggiante e gli
autisti dei circuiti
nazionali a lungo
percorso
istituzionalmente e permanentemente applicato fuori dalle sedi di
lavoro
che, non potendo partecipare, per motivi di servizio, a riunioni sul
posto
di lavoro, prende parte ad
altra assemblea appositamente indetta
fuori
dell'orario di servizio o,
comunque, fuori del proprio
turno di
lavoro, usufruirà
di riposo compensativo per la stessa
durata
dell'assemblea.
La
predetta disposizione può esser applicata anche al personale applicato
nelle
Agenzie di base con meno di 5 dipendenti.
In tali
casi, sarà predisposto, a cura del
responsabile dell'unità
produttiva nella quale si svolge
l'assemblea, l'elenco nominativo
del
personale
che, libero dal servizio, ha partecipato
alla riunione, con
l'indicazione
della durata della stessa.
Il responsabile dell'unità
produttiva da cui dipende
il personale in
questione
accrediterà, sulla base delle
segnalazioni, il numero di ore, o
frazione
di ore, da compensare con equivalente
periodo di riposo, fino al
limite
massimo delle 10 ore annue.
2.
Referendum
L'Ente deve
consentire lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di
referendum, sia generali che per categoria, su materie
inerenti l'attività
sindacale,
indetti, da tutte le R.S.U., nonché dalle strutture territoriali
delle
organizzazioni sindacali firmatarie del
C.C.N.L., tra i lavoratori,
con
diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità
produttiva
e alla categoria particolarmente interessata.
3.
Locali delle rappresentanze sindacali unitarie
L'Ente, in ciascuna
Filiale e negli uffici con
un numero di dipendenti
superiori a
600, su richiesta
delle rappresentanze sindacali,
pone
permanentemente a
disposizione delle
medesime, un idoneo locale comune
attrezzato
per l'esercizio delle loro funzioni.
4.
Trattenute per contributi sindacali
1. Le trattenute per contributi
sindacali vengono operate dall'Ente, a
titolo
gratuito sulle retribuzioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro
sia regolato
dal presente contratto
collettivo, in base
a deleghe
individuali,
firmate dai singoli interessati.
2. Le deleghe devono essere inoltrate dalle
organizzazioni sindacali, alle
quali va effettuato il versamento, alle
strutture centrali o periferiche
dalle
quali i lavoratori direttamente dipendono.
3. Esse
devono contenere:
- le generalità del dipendente;
- l'ufficio di appartenenza;
- l'individuazione esatta delle
mensilità sulle quali
effettuare le
trattenute;
- la misura della trattenute (quota fissa o
percentuale);
- l'organizzazione sindacale beneficiaria;
- il mese e l'ano di decorrenza;
- il luogo e la data del rilascio;
- la firma del dipendente.
4. Il
versamento delle somme
trattenute per contributi sindacali verrà
effettuato dall'Ente non oltre il mese
successivo a quello
in cui la
trattenuta
stessa viene operata.
5. La misura
della trattenuta viene
fissata da ciascuna organizzazioni
sindacali
e notificata per iscritto alla Direzione del
Personale dell'Ente
e
portata a conoscenza del personale dipendente.
6. La procedura di cui al punto 5 deve essere
osservata anche nell'ipotesi
di
variazioni della misura della trattenuta in questione.
In tal
caso l'adeguamento della misura della trattenuta avverrà entro 3
mesi
dalla predetta comunicazione, ferma restando la
decorrenza della
variazione
stessa dalla data stabilita dall'Organizzazione sindacale.
7.
Dalla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L. e per tutto l'anno
1995 le deleghe hanno validità dal primo
giorno del mese
successivo a
quello
del rilascio fino al 31
dicembre dello stesso anno e
s'intendono
tacitamente rinnovate ove non vengano revocate dall'interessato entro la
data
del 31 ottobre.
Per
l'anno 1996 le deleghe hanno validità
fino al 30 giugno e s'intendono
tacitamente rinnovate fino al 31 dicembre ove non siano state revocate
entro
il 30 giugno.
Le revoche presentate entro il 30 giugno hanno
efficacia dal 1° luglio;
quelle
presentate entro il 31 dicembre hanno efficacia dal 1° gennaio 1997.
A partire da
quest'ultima data le
deleghe vengono rilasciate a tempo
indeterminato e
possono essere revocate
in qualsiasi momento
dai
lavoratori.
In tal caso la trattenuta viene a cessare dal mese successivo a
quello
nel quale la revoca stessa sia pervenuta all'Ente.
La revoca
può essere effettuata mediante comunicazione scritta a mezzo
raccomandata
indirizzata alla struttura centrale o
periferica dalla quale
il lavoratore
direttamente dipende ed
all'organizzazione sindacale
interessata.
8. Le deleghe in atto alla data
dell'entrata in vigore
del C.C.N.L.
conservano la
loro validità e
sono assoggettate alla
disciplina del
presente
articolo.
5.
Diritto di affissione
L'Ente collocherà
all'interno dei luoghi
di lavoro, ed
in ambiente
accessibili a
tutti i lavoratori, un albo a
disposizione delle
rappresentanze sindacali,
per l'affissione di
comunicazioni a firma dei
responsabili
delle medesime rappresentanze.
I contenuti dell'informazione dovranno riguardare la materia sindacale e
del rapporto
di lavoro e devono
rispettare le disposizione di legge
generali
sulla stampa.
L'Ente provvederà
a deaffiggere il
materiale di informazione o di
propaganda
affisso al di fuori delle apposite bacheche.
6.
Attività sindacale
Lo
svolgimento di attività sindacale avrà luogo nelle forme e nei modi
ritenuti idonei
dalle organizzazioni sindacali
per garantire la massima
informazione dei lavoratori, senza recare intralcio allo
svolgimento del
servizio e verrà,
comunque, effettuato senza
venir meno all'obbligo di
rendere
per intero la prestazione lavorativa.
I dirigenti delle R.S.U., nonché di
dirigenti nazionali, regionali e
provinciali delle
corrispondenti organizzazioni sindacali
potranno
accedere, durante
l'orario di lavoro,
nei luoghi in
cui si svolge
l'attività
lavorativa nell'ambito della
unità produttiva, nel rispetto
delle modalità
e cautele adottate dall'Ente al
fine di non pregiudicare
l'ordinario svolgimento del lavoro, avuto
riguardo alle caratteristiche
organizzative
dell'Ente stesso.
7.
Tutela dei dipendenti dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie
Il
trasferimento in un ufficio di diversa
unità produttiva, del dirigente
della
R.S.U., può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni
sindacali
di appartenenza, salvi
i casi di cambiamento di qualifica o
categoria.
La
medesima tutela è attribuita ai
dirigenti degli organi statutari delle
organizzazioni
sindacali del personale postelegrafonico
sia aderenti alle
Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale sia non
affiliate alle predette Confederazioni, che siano
stipulanti il presente
C.C.N.L., nella misura massima, per ciascun sindacato, dell'8% del numero
degli iscritti risultante, a livello nazionale, dalle deleghe rilasciate
dai
dipendenti per la riscossione dei contributi sindacali alla data del 1°
gennaio,
ovvero ad un dirigente sindacale per ogni Filiale ove il sindacato
abbia
costituito, a norma di statuto, una propria struttura territoriale.
La garanzia
di cui al punto precedente
non opera nell'ipotesi di
trasferimento
collettivi.
Il riconoscimento della prerogativa di
cui al punto precedente è
subordinato alla
preventiva comunicazione all'Ente
dei nominativi dei
destinatari
della tutela.
Le organizzazioni sindacali, a tal
fine, avranno cura
di comunicare
tempestivamente all'Ente
ogni variazione intervenuta nelle attribuzioni
degli
incarichi dirigenziali.
Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano fino alla fine
dell'anno
successivo alla data in cui è cessato l'incarico dirigenziale.
8.
Istituti di patronato
Gli istituti di patronato e
di assistenza sociale,
riconosciuti dal
Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale, per
l'adempimento dei
compiti
di cui al D. lgs. C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto
di
svolgere, su un piano di parità, la loro attività
all'interno dell'Ente,
secondo
le modalità stabilite con accordo aziendale.
9.
Unità produttiva
Sono definite
unità produttive le
Agenzie di coordinamento, i
CCSB/CCED/CCUPE, i CMP e i CMPP, i CPO, gli uffici di Ferrovia
e di Arrivi
e
Distribuzione, nonché la Sede Centrale
(Aree), le Filiali e le Sedi, in
quanto
strutture organizzate che, pur se integrate nella più ampia attività
dell'Ente, sono dotate di sufficiente autonomia nel
promuovere, coordinare
e gestire la
realizzazione degli obiettivi
dell'Ente stesso, tale da
renderle
idonee ad esplicare l'attività di produzione del servizio in modo
da
concludere l'attività di
produzione medesima e perciò
distinte dagli
organismi
minori che non presentano quei connotati.
10.
Permessi sindacali
I
permessi retribuiti per i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali
di
categoria sono definiti da appositi accordi aziendali - aventi la stessa
durata
del contratto - con le medesime
organizzazioni sindacali stipulanti
il
C.C.N.L.
DISCIPLINA
DEL RAPPORTO DI LAVORO
art. 3
Costituzione
del rapporto di lavoro
1. Per
l'assunzione del personale
le parti fanno
riferimento alle
disposizioni
del Capo I titolo II del libro V del
C.C. ed alle leggi sul
rapporto di
lavoro subordinato nell'impresa nonché, in materia
di
assunzioni
obbligatorie, alle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 12 agosto 1974,
n. 370
e successive integrazioni e modificazioni.
2. L'assunzione di personale nella Regione
Autonoma di Val d'Aosta e nella
Provincia di
Bolzano è regolata
dalle norme richiamate
nella legge
istitutiva
dell'Ente.
art. 4
Reclutamento
1. Nel
reclutamento di personale
mediante pubblica selezione
una
percentuale dei posti,
non superiore al 10%, dovrà essere riservata ai
dipendenti
in servizio a tempo indeterminato,
in possesso degli stessi
requisiti
stabiliti per i partecipanti esterni alla selezione medesima, con
riferimento
a quanto stabilito nella parte del presente
contratto relativa
all'ordinamento
del personale.
2.
Nelle assunzioni a tempo indeterminato hanno la precedenza, nell'ordine:
- i
lavoratori che hanno trasformato
il rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, a norma del successivo
articolo 7, comma 13;
- i dipendenti assunti con rapporto di
lavoro a tempo parziale;
- i soggetti di cui al successivo comma 3,
nel rispetto della disciplina
ivi stabilita;
- i soggetti di cui all'art. 8,
nel rispetto dei requisiti e delle
condizioni ivi stabilite.
3. In
caso di assunzioni, per pubblica
selezione, nelle aree di base e
operativa
avrà la precedenza il figlio o il coniuge del dipendente deceduto
o reso
permanentemente e totalmente inabile al servizio per infortunio sul
lavoro
o per malattia professionale.
La
domanda di assunzione del coniuge o del figlio maggiorenne di cui al
precedente
punto dovrà essere presentata
entro sei mesi dall'accertamento
dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale.
Per il figlio
minorenne
il termine suddetto decorre dal
giorno del raggiungimento della
maggiore
età.
art. 5
Assunzione
1. L'assunzione è comunicata al lavoratore con
lettera nella quale devono
essere
specificati:
- la data di assunzione;
- l'area di inquadramento professionale;
- la sede di lavoro;
- il trattamento economico iniziale;
- la durata del periodo di prova.
2. Nella lettera di assunzione sarà inoltre
specificato che al lavoratore
viene consegnata
copia del presente contratto.
3. L'assunzione decorre a tutti gli effetti dal
giorno di presentazione in
servizio.
4. L'assunzione può avvenire con giustificato
ritardo sul termine fissato
per
motivi ritenuti validi dall'Ente. In ogni caso il ritardo
non potrà
superare trenta
giorni. Si prescinde dal
predetto termine nei
casi di
astensione
obbligatoria dal lavoro per maternità
(legge n. 1204/71) e di
servizio
militare di leva.
5. All'atto
dell'assunzione il dipendente
deve presentare i seguenti
documenti:
- documento di identificazione;
- libretto di lavoro o equipollente;
- certificato penale di data non anteriore a
tre mesi;
- certificato degli studi compiuti (a
richiesta dell'Ente);
- eventuale documento di servizio militare;
- stato di famiglia;
- certificato medico rilasciato
dall'U.S.L. competente per territorio
dal quale risulti l'idoneità specifica al lavoro per il quale viene
assunto;
- ogni altro documento che l'Ente ritenesse
opportuno richiedere.
Il dipendente, in luogo dei
predetti documenti, può
produrre, ove
consentito, le
dichiarazioni sostitutive ai
sensi della legge 4 gennaio
1968,
n. 15.
6. Il dipendente è tenuto a dichiarare il
suo domicilio ed a notificare
all'Ente
ogni successivo cambiamento.
art. 6
Periodo
di prova
1. Il
dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova.
2. La
durata del periodo di prova è:
- fino ad un massimo di tre mesi per i lavoratori
della prima area;
- fino
ad un massimo di sei
mesi per dipendenti
delle restanti
qualifiche.
3. Il
periodo di prova resta sospeso durante le assenze dovute a malattia e
infortunio
del dipendente, nonché in ogni altro caso stabilito per legge
oppure quando
il completamento del
periodo di prova
si presenti
incompatibile
con obblighi e divieti imposti dalla legge.
4. Le assenze riconosciute come
causa di sospensione sono
soggette allo
stesso
trattamento economico previsto per
il corrispondente personale non
più in
prova.
5. Non sono ammesse né la protrazione, né la
rinnovazione del periodo di
prova, salve le
ipotesi in cui
l'Ente ritiene giustificata l'assenza
stessa, nel
qual caso il periodo di prova verrà protratto per un tempo
corrispondente
alla durata dell'assenza.
6. Durante il
periodo di prova il trattamento economico non può essere
inferiore
a quello minimo fissato per l'Area nella quale il dipendente è
stato
assunto.
7. Durante il periodo di prova il rapporto di
lavoro può essere risolto da
ciascuna
delle due parti senza obbligo di preavviso o di indennità.
8. Qualora la
risoluzione avvenga per
dimissioni in qualunque momento,
oppure per iniziativa dell'Ente durante il
primo mese, la retribuzione
viene
corrisposta per il solo periodo di
servizio prestato. Qualora la
risoluzione
avvenga invece oltre il termine predetto,
viene corrisposta al
dipendente
la retribuzione fino alla metà od alla fine del mese in corso, a
seconda che la
risoluzione stessa avvenga entro
la prima o la seconda
quindicina
del mese.
9. Trascorso il periodo di prova senza che da
una delle parti il rapporto
di lavoro
sia stato risolto, il
dipendente si intende
confermato in
servizio
e gli verrà riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a
tutti
gli effetti.
10. Il
personale già in servizio presso l'Ente, assunto nell'area superiore
a
seguito di pubblica selezione, qualora
non superi il prescritto periodo
di
prova, viene reintegrato nell'area e nella Filiale di provenienza.
art. 7
Rapporto
di lavoro a tempo parziale
1. A titolo sperimentale fino al 31 dicembre
1997, il rapporto di lavoro a
tempo parziale
può essere introdotto, compatibilmente con le esigenze
connesse
alla funzionalità dei servizi, che saranno valutate dall'Ente, sia
mediante la
trasformazione del rapporto
di lavoro a
tempo pieno su
richiesta
del lavoratore, sia mediante assunzioni.
2. Il
rapporto di lavoro
a tempo parziale deve essere costituito per
iscritto
secondo quanto previsto nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.
3. La prestazione di lavoro in regime di tempo parziale dovrà essere non
inferiore
alla metà di quella resa in regime di
tempo pieno. In relazione
alle
effettive esigenze di servizio,
previo assenso del dipendente, la
durata
della prestazione di lavoro potrà
essere fissata per un tempo pari
ai 2/3
di quella resa in regime di tempo pieno.
4. Il
tempo parziale può essere realizzato:
- con articolazione della prestazione
di servizio ridotta in tutti i
giorni lavorativi della settimana (c.d.
tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione
lavorativa su alcuni giorni della
settimana, del mese od
in determinati periodi nell'arco
dell'anno
(c.d. tempo parziale verticale), in
misura tale da rispettare la media
della
durata del lavoro settimanale,
prevista per il tempo parziale
nell'arco temporale preso in
considerazione (settimana, mese od anno).
5. La
prestazione lavorativa dovrà
essere svolta senza
soluzione di
continuità e sarà
collocata nell'arco temporale del
ciclo produttivo in
relazione
alle esigenze del settore di applicazione.
6. Il
personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale è escluso da
prestazioni
di lavoro straordinario.
7. Il
trattamento economico previsto
nel presente contratto
sarà
proporzionale
alla prestazione lavorativa.
8. Ai fini dei passaggi di area e dei criteri
di ammissione al sistema di
accertamento
per i passaggi di area, i periodi di
lavoro a tempo parziale
sono computati in proporzione alla ridotta
durata della prestazione: i
relativi parametri
temporali sono pertanto
prolungati in misura
corrispondente.
9. Il
trattamento normativa verrà determinato per i singoli istituti, avuto
riguardo
alla ridotta durata della prestazione e della
peculiarità del suo
svolgimento
e ad esso si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni
di
legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il trattamento
previdenziale e di
fine rapporto sono
regolati dalle
disposizioni
dettate nella legge 11 novembre 1983,
n. 638 e nel D.L. 9
ottobre
1989, n. 338 convertito con modificazioni
nella legge 7 dicembre
1989,
n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.
10 I lavoratori a tempo parziale orizzontale
hanno diritto ad un numero di
giorni
di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a
tempo
parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato
alle
giornate lavorate nell'anno.
Il relativo
trattamento economico è
commisurato alla durata
della
prestazione
giornaliera.
11. La
percentuale massima di personale a tempo parziale non potrà superare
il 10%
del personale a tempo
indeterminato in forza presso
le singole
Filiali. Il superamento della predetta percentuale,
fino ad un massimo del
15%,
dovrà essere oggetto di negoziazione a livello nazionale.
12. Il personale in servizio a tempo
indeterminato con prestazioni a tempo
pieno e
con anzianità non
inferiore a 24
mesi potrà chiedere
la
trasformazione
del proprio rapporto di lavoro in quello a
tempo parziale
con
esclusione dei quadri.
13. Le domande volte alla trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo
pieno a
tempo parziale potranno
essere accolte compatibilmente con le
esigenze
di servizio e la specificità delle funzioni.
14. Nell'accoglimento delle domande
di trasformazione del
rapporto di
lavoro
da tempo pieno a tempo parziale l'Ente terrà conto delle seguenti
situazioni:
a) dipendenti con figli portatori di handicap
grave;
b) dipendenti con figli di età inferiore a sei
anni;
c) dipendenti studenti di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n.
300;
d) dipendenti portatori di handicap grave;
e) altre motivazioni, in particolare di
carattere familiare.
L'applicazione del
presente comma avverrà
secondo intese a
livello
nazionale.
15. Il personale a tempo parziale potrà chiedere il ripristino del tempo
pieno
dopo un periodo di 18 mesi. Le domande saranno valutate positivamente
dall'Ente
nel limite del 25% del
lavoratori che ha
già ottenuto la
trasformazione
del rapporto a tempo parziale, in forza
nella Filiale al 31
dicembre
dell'anno precedente. Avrà la precedenza il personale con maggiore
anzianità
nel rapporto di lavoro a tempo parziale
e, in subordine, quello
con
maggiore anzianità di servizio.
16. In
caso di assunzione
a tempo parziale è ammesso
per specifiche
esigenze
organizzative, lo svolgimento di lavoro
supplementare, nel limite
massimo dell'orario
settimanale contrattuale, sempre
con la normale
retribuzione,
per un ammontare complessivo non superiore a 50 ore annue.
17. L'assunzione a tempo parziale potrà
avere durata limitata; in tale
ipotesi
si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 18 aprile 1962
n. 230,
28 febbraio 1987 n.
56 e 26 giugno 1990, n. 162 e successive
modificazioni ed
integrazioni nonché quelle
indicate nell'art. 8 del
presente
C.C.N.L.
18. L'assunzione a tempo parziale
dovrà essere preceduta
da
un'interpellanza rivolta
al personale della
Filiale interessata, che
intenda
trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
19. Il personale assunto a tempo parziale con
anzianità minima di 36 mesi
potrà
presentare domanda volta a trasformare il proprio rapporto di lavoro
in quello
a tempo pieno. La
domanda sarà valutata
dall'Ente, a suo
insindacabile
giudizio, sulla base delle esigenze di servizio.
20. In caso
di assunzioni a tempo pieno è riconosciuto il diritto di
precedenza
nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con
priorità
per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di
lavoro
da tempo pieno a tempo parziale.
art. 8
Rapporto
di lavoro a tempo indeterminato
1. L'Ente
potrà assumere personale
con rapporto di
lavoro a tempo
determinato. In
tale caso al
rapporto di lavoro
si applicano le
disposizioni
contenute nelle leggi 18 aprile 1962,
n. 230, 28 febbraio
1987, n.
56 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il trattamento
economico
fisso e variabile corrispondente all'area di applicazione.
2. In attuazione di quanto specificamente
previsto dall'art. 23, punto I),
della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'Ente potrà valersi delle prestazioni
di
personale con contratto a termine,
oltre che nelle ipotesi già previste
dalle
leggi di cui al comma precedente, nei seguenti casi:
- necessità di espletamento del servizio in
concomitanza di assenze per
ferie nel periodo giugno-settembre;
- incrementi di attività in dipendenza di
eventi eccezionali o esigenze
produttive particolari e di carattere
temporaneo che non sia possibile
soddisfare con il normale organico;
- punte di più intensa attività stagionale.
3. Il numero
dei lavoratori assunti con
contratto a termine non potrà
superare
la quota percentuale massima
del 10% rispetto
al numero dei
lavoratori
impegnati a tempo indeterminato.
4. In caso di esigenze assunzionali a tempo
indeterminato, nell'arco della
vigenza
contrattuale, avranno la
precedenza quei lavoratori che
abbiano
prestato
servizio con contratto a termine, per
un periodo complessivo di
almeno
sei mesi anche non continuativo negli
ultimi tre anni, in analoga
posizione
di lavoro nell'ambito della
stessa Filiale. A
tal fine, il
servizio
prestato verrà compreso tra gli elementi di
valutazione prescelti
per la
selezione del personale.
5. In applicazione della legge 26.6.1990, n. 162, l'Ente potrà ricorrere,
per la
sostituzione dei lavoratori tossicodipendenti di cui al
1° comma
dell'art. 99
della citata legge, ad
assunzioni a tempo indeterminato ai
sensi della
legge 18.4.1962, n.
230 e successive
modificazioni e
integrazioni.
art. 9
Orario
di lavoro
1. Il regime dell'orario di lavoro dovrà essere
funzionale ad un ottimale
utilizzo
delle risorse in relazione alle reali esigenze operative e ad una
necessaria corrispondenza delle prestazioni effettive rispetto all'orario
contrattuale, così
da realizzare concretamente la coincidenza tra la
disponibilità
teorica della forza lavoro e
la prestazione effettiva di
lavoro
all'interno del processo produttivo.
2. L'orario ordinario contrattuale di
lavoro è di
36 ore settimanali
concentrate di norma
in 6
o 5 giorni in correlazione alle esigenze
tecnico-produttive.
3. L'orario
di lavoro settimanale concentrato in 6
giorni deve essere
normalmente
ripartito dal lunedì al sabato.
4. L'orario di
lavoro settimanale concentrato
in 5 giorni deve essere
normalmente
ripartito dal lunedì al venerdì con un eventuale intervallo non
superiore
a 60 minuti in relazione alle esigenze
di servizio, che comporta
un
conseguente prolungamento fino al completamento dell'orario giornaliero
d'obbligo. Con la suddetta articolazione dell'orario di lavoro la seconda
giornata
di libertà coinciderà con il sabato.
5. Nelle strutture le cui esigenze richiedano
un'organizzazione del lavoro
articolata in
via ordinari su 6
giorni della settimana, l'Ente potrà
prestabilire schemi
di rotazione del
personale, con 5
prestazioni
giornaliere
a settimana per ciascun lavoratore,
ovvero con alternanza di
gruppi
di lavoratori predeterminati nelle prestazioni, con rotazione sulla
generalità
degli interessati.
Orario
a turno unico
Nelle
strutture ove il lavoro è organizzato su turno unico, al fine di
soddisfare le
esigenze derivanti dall'articolazione dell'orario di
servizio,
il personale potrà essere chiamato ad osservare:
a) orario sfalsato:
anticipando o posticipando l'inizio
della prestazione lavorativa
giornaliera e correlativamente anticipando e
posticipando il termine
della stessa;
b) orario spezzato:
-
sarà attuato, di
norma, nell'ambito dell'organizzazione
dell'orario settimanale
concentrato in 5
giorni, salvo che
ragioni tecnico-produttive
non ne rendano
più efficiente
l'introduzione nell'ambito dell'organizzazione
dell'orario
settimanale concentrato in 6 giorni, anche per cicli
operativi
plurisettimanali;
-
la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve essere
in via normale, inferiore a 2 ore
per tutti i lavoratori;
-
l'introduzione è demandata alla contrattazione decentrata.
Orario
su turni
In
considerazione delle peculiari caratteristiche del servizio e della
correlata necessità di garantire i prefissati
standard di qualità, può
essere adottato l'orario
di lavoro su
turni nel rispetto dei seguenti
criteri
direttivi:
a) articolazione dell'orario di lavoro su due
o più turni giornalieri, la
cui durata, di norma, non può superare le
8 ore;
b) possibilità di istituire e modificare
turni per brevi periodi ed a
fronte di particolari esigenze;
c) attuazione di schemi di turnazione
strettamente correlati ai flussi di
traffico, sia per quanto riguarda l'articolazione dei turni di lavoro
che la composizione degli stessi;
d) determinazione della durata normale dell'orario di lavoro sulla base
di
una media plurisettimanale,
fermo restando il limite di 36 ore
settimanali. Il superamento del limite
del normale orario contrattuale
settimanale non dà luogo a compenso per lavoro straordinario
purché
mediamente, nell'arco di un mese, il
limite stesso venga rispettato;
e) durante le
soste fuori sede il personale in servizio negli uffici
ambulanti e natanti, in servizio
viaggiante di messaggerie ed il
personale comandato a prestare servizio
di trasporto degli effetti
postali da comune a comune con automezzi
dell'Ente, è considerato in
servizio a tutti gli effetti fino al
limite massimo di 3 ore per soste
non superiori alle 6 ore;
f) la rotazione fra i vari turni è obbligatoria per tutto
il personale
fatti salvi i casi di esclusione
disciplinati da norme di legge oppure
le ipotesi in cui detta
rotazione si presenti
incompatibile con
diritti, obblighi e divieti previsti
dalla legge.
Il
genitore componente una famiglia monoparentale con prole
di età non
superiore
a 6 anni ha diritto all'esclusione dal turno notturno.
In ogni
caso, la distribuzione dell'orario
di lavoro deve essere tale da
favorire
il massimo contenimento del lavoro straordinario.
art. 10
Osservanza
e controllo degli orari di lavoro
1. L'osservanza dell'orario di lavoro,
quale elemento essenziale della
prestazione
lavorativa, costituisce un obbligo per il lavoratore.
2.
L'accertamento in ordine al rispetto dell'orario di lavoro sarà di norma
effettuato
mediante controllo di tipo automatico.
A tale
controllo sono soggetti
anche i dipendenti
che effettuano
prestazioni
di lavoro straordinario.
3. I
sistemi automatici di rilevazione dell'orario di
lavoro dovranno
essere
utilizzati per determinare le eventuali riduzioni delle retribuzioni
in conseguenza di assenze totali o parziali
dal posto di
lavoro non
giustificate, nonché per il controllo sulla fruizione dei
permessi orari e
sui
recuperi di questi ultimi e dei ritardi.
art. 11
Orario
flessibile
1. L'orario
flessibile può essere introdotto
a richiesta del personale,
compatibilmente
con le condizioni tecnico-operative e tenendo conto di
criteri
che garantiscano:
- il pieno soddisfacimento delle esigenze
della clientela;
- la
massima efficienza dell'organizzazione
della strutture produttiva
sia
ai fini del servizio offerto che della
prestazione lavorativa
degli addetti;
- il mantenimento dell'equa distribuzione
dei carichi di lavoro tra le
unità applicate al settore interessato;
- nessun aggravio di spesa.
2. L'applicazione dell'orario flessibile
resta in ogni caso subordinata
all'esistenza
di idonei mezzi di rilevazione automatica delle presenza.
3.
Restano, pertanto, esclusi dall'orario flessibile:
- di norma i lavoratori che esplicano la propria attività negli uffici
operativi articolati su
unico turno di lavoro giornaliero e quelli
addetti a specifici processi produttivi a
fasi interconnesse;
- gli autisti;
- il personale di custodia;
- il personale in missione;
- il personale che opera in squadra;
- il personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale.
4. La flessibilità si articolerà su una fascia massima di 60 minuti, con
compensazione
giornaliera. La scelta dell'orario di entrata, nell'ambito
della
fascia, sarà operata dal singolo
dipendente volta per volta, senza
necessità
di preavviso, determinandosi di conseguenza l'orario di uscita.
5. Ove
non ricorra un
diverso titolo di
assenza, tutte le entrate
successive
al termine della predetta fascia oraria saranno considerate come
ritardi, mentre tutte le uscite anticipate rispetto
al termine dell'orario
di
lavoro determinato con le modalità sopraindicate, costituiranno, salvo
diverso
titolo, assenza ingiustificata.
6. La
richiesta del lavoratore
per l'orario flessibile
potrà essere
accolta, nel rispetto dei criteri sopra
enunciati, per un
periodo non
superiore a
tre mesi, ferma
restando la possibilità di ulteriore
accoglimento per
lo stesso periodo
previa verifica delle
condizioni
richieste.
art. 12
Lavoro
supplementare, straordinario, festivo, notturno e a cottimo
1. Il
personale, salvo giustificato motivo di impedimento, non può esimersi
dall'effettuare lavoro
supplementare, straordinario, festivo
e notturno,
che
venga richiesto dall'Ente.
2. E'
considerato lavoro supplementare quello
eseguito dai lavoratori a
tempo
parziale oltre l'orario d'obbligo
individuale, fino a limite massimo
di 36
ore settimanali previsto nell'art. 9 del presente C.C.N.L.
3. E'
considerato lavoro straordinario quello
eseguito dai lavoratori a
tempo
pieno, oltre l'orario ordinario contrattuale di lavoro.
4. E'
considerato lavoro festivo quello effettuato in giorno riconosciuto
festivo
a norma del successivo art. 16.
5. E'
considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21.00 e le
ore
7.00.
6. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e
trovare obiettiva giustificazione
in necessità imprescindibili,
indifferibili
e di durata temporanea.
Allo
scopo di contenere le prestazioni straordinarie entro
i limiti di
stretta indispensabilità, si dovranno attivare
possibili strumenti
alternativi
quali l'attuazione di adeguate
turnazioni ed articolazioni di
orario
nonché l'impiego di unità eventualmente disponibili a
livello di
agenzia.
7. Le prestazioni straordinarie
dovranno essere inserite
in specifici
programmi articolati
per area funzionale e territoriale,
da sottoporre a
verifica
periodica da parte dell'Ente con
cadenza almeno trimestrale, al
fine
di valutarne l'effettiva entità e di
adottare possibili interventi
correttivi.
8. Il
lavoratore a tempo
pieno chiamato ad
effettuare prestazioni
straordinarie
per esigenze non programmabili dovrà
essere informato almeno
due ore
prima del termine del normale orario
di lavoro e, compatibilmente
con le
esigenze di servizio, effettuare tali prestazioni senza soluzione di
continuità
con il lavoro ordinario.
9. Nel
caso di prestazioni
straordinarie rese non in
continuità con il
normale
orario di lavoro o comunque richieste
dopo il termine dell'orario
normale, sarà corrisposta al lavoratore
la retribuzione per il tempo di
effettivo
lavoro con un minimo di 1 ore.
10. Per il lavoro straordinario, festivo e
notturno verranno corrisposti i
compensi
stabiliti nella parte economica del presente contratto.
11. Per il lavoro prestato nelle festività
infrasettimanali il dipendente,
in
luogo del compenso straordinario festivo,
può scegliere di fruire di un
giorno
di riposo compensativo.
12. Non è consentito al lavoratore trattenersi sul posto di lavoro oltre
l'orario
normale se non deve prestare lavoro straordinario.
13. Non
è ammessa la forfettizzazione del lavoro straordinario.
14. Per le esigenze di funzionalità dei
servizi, in presenza di spiccate
variabilità
dei flussi di traffico o di lavori eccezionali da espletare con
carattere
di urgenza, l'Ente può attivare sistemi di lavorazione a quantità
secondo
e nei limiti del budget assegnato agli organi e secondo le modalità
di
contrattazione.
15. Per
quanto attiene al recapito, la regolamentazione salariale prevederà
anche
la modalità di attivazione delle prestazioni lavorative aggiuntive in
uno con
i relativi compensi
di produttività compatibilmente con la
peculiarità
del servizio.
art. 13
Indennità
di bilinguismo
1. Al personale in servizio nelle regioni
autonome a statuto speciale del
Trentino
Alto Adige e della Valle d'Aosta, ai
sensi della legge 23.10.1961
n. 1165
e del D.P.R. 18.5.1987
n. 269, è attribuita una indennità di
bilinguismo collegata
alla professionalità da
corrispondersi con le
modalità
previste dalla legge 13.8.1980 n. 454 e
dal D.P.C.M. 30.5.1988 n.
287, dalla
legge 2 agosto 1991 n.
279, e nel decreto del Ministro
del
Tesoro
del 22 dicembre 1992 e successive modificazioni.
art. 14
Ferie
1. Ai dipendenti spetta, a cominciare dall'anno
solare successivo a quello
di
assunzione, un periodo annuale di ferie
della durata di 32 o 27 giorni
lavorativi, a
seconda che la
prestazione lavorativa sia
resa,
rispettivamente
su 6 o 5 giorni.
I
suddetti periodi di ferie non comprendono le festività soppresse.
2. Per
l'anno solare di assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie
pari a
1/12 di ferie per ogni mese di
servizio o frazione superiore a 15
giorni,
prestati o da prestare nell'anno medesimo.
3. Il periodo di riposo dovrà essere programmato dall'Ente tenendo conto
delle
eventuali richieste del lavoratore,
compatibilmente con le esigenze
di
servizio.
La
fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni stabiliti.
4. L'Ente assicura comunque al lavoratore
il godimento di 2 settimane
continuative
di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre.
5. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita
alle ferie, e la sostituzione
di esse
con compenso alcuno.
6. In caso
di particolari esigenze di
servizio che non
abbiano reso
possibile
il godimento delle ferie nel corso dell'anno
ovvero in caso di
impossibilità
derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza
obbligatoria, le
ferie potranno essere fruite
entro il primo semestre
dell'anno
successivo. In caso di motivate esigenze di carattere personale e
compatibilmente con
le esigenze produttive,
potrà essere concessa la
fruizione
delle residue ferie entro il mese di
aprile dell'anno successivo
a
quello di spettanza.
7. La risoluzione del rapporto, per
qualsiasi motivo, non pregiudica
il
diritto
alle ferie maturate; in caso di risoluzione nel corso dell'anno, il
lavoratore
ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio
prestati.
8. Qualora
la risoluzione del rapporto di
lavoro avvenga per invalidità
permanente
a svolgere qualsiasi mansione della propria area, per giusta
causa
ai sensi dell'art. 2129 C.C., per giustificato motivo e per decesso
del
dipendente, il lavoratore o gli eredi
avranno diritto ad una indennità
sostitutiva
delle ferie maturate e non godute, pari,
per ogni giorno di
ferie,
alla retribuzione fissa base giornaliera di cui all'art. 56.
9. Non può essere computato nelle ferie il periodo di
preavviso indicato
nell'art.
2128 del C.C.
10. L'assegnazione delle ferie dovrà
avvenire in modo che nei periodi di
maggiore
intensità produttiva l'aliquota di personale contemporaneamente in
ferie, nelle singole unità produttiva, risulti
contenuta in relazione alle
esigenze
del servizio.
11. Il decorso delle ferie resa interrotto
nel caso in cui nel periodo
delle
ferie stesse sopraggiunge un'infermità
di natura tale da comportare
un
ricovero ospedaliero, regolarmente certificato, anche di un solo giorno,
o nel
caso in cui il lavoratore sia colpito
da grave lutto familiare
(genitore,
coniuge, figli o fratelli).
12.
Qualora il lavoratore non sia stato espressamente autorizzato a fruire,
in
prosecuzione del periodo di ferie programmato,
di quelle non godute per
i
motivi di cui al precedente punto, egli
avrà l'obbligo di presentarsi in
servizio
al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al
termine, se
successivo, dell'assenza per
malattia per infortunio o per
evento
luttuoso.
13. Al dipendente richiamato dalle ferie per
motivate esigenze di servizio
competono, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle
spese
personali di viaggio sostenute e
l'indennità di missione
per la
durata
del viaggio.
art. 15
Cure
termali
1. Valgono
le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 412 ed al
decreto del
Ministro della Sanità
del 12 agosto 1992 e
successive
modificazioni
ed integrazioni.
I
dipendenti dell'Ente non possono, quindi, fruire delle cure termali fuori
delle
ferie.
art. 16
Giorni
festivi
1. Agli
effetti del presente
contratto sono considerati
festivi le
domeniche
e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli
effetti
civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono della località in
cui il
dipendente presta la sua opera.
2. Il riposo
settimanale cade normalmente di
domenica e non deve essere
inferiore alle
24 ore. Per i lavoratori turnisti il riposo può
essere
fissato in
altro giorno della
settimana, cosicché la
domenica viene
considerata
giorno lavorativo, mentre viene
considerato festivo il giorno
fissato
per il riposo.
3. Ai lavoratori in turno che prestano servizio
nei giorni di cui al comma
1,
compete una maggiorazione retributiva.
4. Ai
lavoratori i quali
nel normale giorni
di riposo settimanale
effettuino prestazioni
lavorative pari o
superiori a 4
ore, compete
un'intera
giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al
compenso
della maggiorazione di cui al precedente punto.
5. In
relazione al combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54 e del
D.P.R. 28
dicembre 1985, n.
792, a compensazione ed in luogo delle
festività
civili e religiose soppresse vengono
riconosciute 4 giornate di
permesso
retribuito all'anno. Per la fruizione dei predetti permessi nonché
per
la corresponsione di un compenso in caso di mancata
fruizione degli
stessi,
si applica la stessa disciplina prevista nell'art. 14 per le ferie.
6. Ai lavoratori appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla
religione
ebraica viene riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del
riposo
sabbatico in luogo di quello
settimanale domenicale, nel quadro
della
flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del
22
novembre 1988 n. 516 e dell'8 marzo 1989 n. 101.
Le ore
lavorative non prestate il sabato sono
recuperate la domenica o in
altri
giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.
art. 17
Permessi
1. Al
lavoratore che ne
faccia domanda, l'Ente
può accordare, per
giustificati
motivi, permessi fino ad
un massimo di 30
ore annue, da
recuperare
entro il mese successivo alla fruizione del permesso stesso.
E' riconosciuta al lavoratore la facoltà di
convertire le ore di permesso
da
recuperare, nelle giornate
di permesso retribuito spettanti
in luogo
delle
festività religiose e civili soppresse.
2. In occasione del matrimonio, il lavoratore ha diritto ad un congedo di
15
giorni consecutivi di calendario, senza decurtazione della retribuzione.
3. Al
lavoratore colpito da grave lutto familiare (genitore, coniuge, figli
o
fratelli) sarà concesso un permesso
retribuito di 3 giorni, se l'evento
luttuoso
si sia verificato nella città sede di
lavoro o provincia e di 5
giorni, di cui 3
retribuiti, se l'evento
si sia verificato fuori della
provincia.
4. L'Ente può,
inoltre, concedere ai
dipendenti, per ragioni familiari o
personali, permessi
speciali non retribuiti fino
al massimo nell'anno
solare
di 10 giorni, nonché permessi di breve durata, non superiore a due
ore,
per gravi motivi, con facoltà di corrispondere la retribuzione.
5. Resta salvo il diritto del lavoratore di
chiedere, ove ne ricorrano le
condizioni, i permessi retribuiti e non retribuiti previsti da specifiche
disposizioni
di legge.
art. 18
Assenze
per malattie - Trattamento
1. Il lavoratore, non in prova,
assente per malattia ha diritto alla
conservazione
del posto ed alla corresponsione dell'intera retribuzione
fissa
per un periodo di mesi dodici. I periodi di malattia che intervengono
con
intervalli inferiori a 30 giorni si
sommano ai fini della maturazione
del
predetto periodo di 12 mesi. Nel
computo del periodo di 12 mesi non si
tiene
conto delle assenze dovute a patologie di
particolare gravità quali
la
malattia oncologica, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare e la
sindrome
da immunodeficienza acquisita. In tali
casi la retribuzione e la
conservazione
del posto spettano fino al limite
massimo di 24 mesi, salvo
quanto
previsto al successivo comma.
2. Il
diritto alla conservazione del
posto cessa quando il lavoratore,
anche
per effetto di una pluralità di
episodi morbosi e indipendentemente
dalla durata
dei singoli intervalli,
raggiunga il limite di 24 mesi di
assenza
entro l'arco massimo di 48 mesi consecutivi. I termini di computano
dal
primo giorno del primo periodo di assenza per malattia.
3. Superati i periodi previsti dai precedenti commi per la conservazione
del
posto, durante i quali decorre l'anzianità, al lavoratore che ne faccia
richiesta potrà
essere concessa l'aspettativa fino a 12
mesi senza
decorrenza
dell'anzianità e senza corresponsione della retribuzione.
4. Trascorsi i periodi di assenza previsti dai precedenti commi,
l'Ente
potrà
procedere alla risoluzione del rapporto
di lavoro, corrispondendo al
lavoratore
l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. L'assenza per malattia deve essere
comunicata all'Ente immediatamente e
comunque
all'inizio dell'orario di lavoro
del giorno stesso in
cui si
verifica
anche ne caso di eventuale prosecuzione di tale assenza, salva
l'ipotesi
di comprovato impedimento.
6. Il lavoratore è tenuto ad inviare il relativo certificato medico di
giustificazione
entro 2 giorni dall'inizio della malattia o della eventuale
prosecuzione
della stessa.
Nel
computo del predetto termine non si considerano i giorni festivi.
7. L'Ente ha diritto di far controllare la
malattia ai sensi delle vigenti
disposizioni
di legge.
Qualora
il lavoratore durante l'assenza
debba, per particolari motivi,
risiedere in
luogo diverso da quello reso noto all'Ente, ne dovrà dare
preventiva
comunicazione precisando l'indirizzo dove potrà essere reperito.
8. Il
lavoratore assente per malattia
è tenuto fin dal primo giorno di
assenza
dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro,
in
ciascun giorno, anche se domenicale o
festivo, dalle ore 10 alle 12 e
dalle
ore 17 alle 19.
9. Il lavoratore che - per eventuali e comprovate necessità di
assentarsi
dal
proprio domicilio per visite,
prestazioni o accertamenti specialistici
o per
altri giustificati motivi - non possa
osservare tali fasce orarie, è
tenuto
a dare preventiva comunicazione all'Ente della diversa fascia oraria
di
reperibilità da osservare.
10. La
permanenza del lavoratore nel proprio
domicilio durante le fasce
orarie
come sopra definite potrà essere verificata nell'ambito e nei limiti
delle
disposizioni di legge vigenti.
11. Il
mancato rispetto da parte
del lavoratore degli obblighi sopra
indicati
comporta la perdita del trattamento di malattia ed è sanzionabile
con
l'applicazione di provvedimento disciplinare.
art. 19
Aspettativa
per
motivi di famiglia
1. Al lavoratore non in prova può essere
concesso, per motivi da valutarsi
dall'Ente e
purché questo non
comporti nocumento all'andamento del
servizio,
un periodo di aspettativa fino ad un massimo di un anno.
2.
L'aspettativa comporta la perdita dell'intera retribuzione e non è utile
ai fini
dell'anzianità, né ai fini
della carriera e
del trattamento
economico.
per
servizio militare
3. La chiamata alle armi per adempiere gli
obblighi di leva o il richiamo
alle
armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l'arruolamento
volontario allo
scopo di anticipare il
servizio militare obbligatorio,
determinano
la sospensione del rapporto di
lavoro, anche in periodo di
prova, ed il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto per tutto
il periodo del
servizio militare di
leva. I lavoratori
obiettori di
coscienza
che prestano il servizio sostitutivo
civile, qualora beneficino
del
rinvio del servizio militare, hanno diritto, anche in periodo di prova,
alla
conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio.
4. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in
attesa
di congedo, il lavoratore deve porsi a
disposizione dell'Ente per
riprendere
servizio. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto.
5. Il
periodo di tempo trascorso, in costanza di rapporto, in servizio
militare di
leva viene computato a tutti
gli effetti quale periodo di
servizio
prestato.
6. I dipendenti richiamati alle armi hanno
diritto alla conservazione del
posto e
percepiscono lo stipendio e gli assegni personali di
cui sono
provvisti, per un
periodo massimo di sessanta giorni; successivamente a
tale
periodo l'Ente corrisponderà l'eventuale
differenza fra lo stipendio
in
godimento e quello erogato dall'Amministrazione militare.
7. La disposizione di cui al punto 6 è applicabile anche al personale con
contratto
a termine, fino alla scadenza del contratto stesso.
per
volontariato
8. L'Ente può concedere, dopo avere valutato le esigenze di servizio, un
periodo
di aspettativa di durata non superiore
ad un
anno, ai lavoratori
che ne
facciano richiesta in
quanto aderenti alle
Organizzazioni di
volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.
9.
Durante la suddetta aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso
a tutti
gli effetti.
10. L'Ente può concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio,
ai
lavoratori
con la qualifica di volontario in
servizio civile o cooperante
ai sensi degli art. 31 e 32 della
legge 26 febbraio
1987, n. 49 e
successive
modificazioni, che intendano prestare
la loro opera in Paesi in
via
di sviluppo, un periodo di aspettativa
di durata anche superiore a
quella
massima di un anno.
11. Qualora l'effettuazione del periodo di
servizio civile all'estero dia
luogo
alla definitiva dispensa
dalla ferma militare
obbligatoria, detto
periodo
sarà equiparato a
tutti gli effetti
contrattuali al servizio
militare vero
e proprio, e
ciò previa presentazione, da parte
dell'interessato, del
foglio matricolare e
della relativa dispensa
rilasciate
dal Ministero della Difesa.
per ricoprire
cariche pubbliche elettive
12. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, chiamato a
svolgere funzioni
pubbliche elettive nonché
eletto alle cariche
di
amministratore locale,
viene concesso, a
richiesta, un periodo
di
aspettativa
non retribuita, anche per tutta la
durata del mandato, secondo
quanto
previsto dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
13. Il
lavoratore che al termine dell'aspettativa di cui ai precedenti
commi non riprenda servizio senza
giustificato motivo sarà considerato
dimissionario.
art. 20
Lavoratori
studenti - diritto allo studio
1. Per i lavoratori studenti si fa riferimento
all'art. 10 della legge 20
maggio
1970, n. 300.
2. I
dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo
indeterminato, per il
conseguimento
di titoli di studio in corsi
universitari, postuniversitari,
di scuole
di istruzione primaria,
secondaria e di
qualificazione
professionale, statali,
pareggiate o legalmente
riconosciute, o comunque
abilitate
al rilascio di titoli di studio legali o
attestati professionali
riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per
la frequenza a
corsi
organizzati dalla
Comunità Economica Europea
potranno usufruire, a
richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima
di 150 ore biennali
pro-capite, che potranno anche essere utilizzate in un
solo anno sempreché
il
corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza,
anche
in ore parzialmente non coincidenti con
l'orario di lavoro, per un
numero
di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
3. A
tutti i dipendenti di cui al precedente comma 2 vengono riconosciuti i
permessi
retribuiti previsti nell'art. 10, comma 2, della legge 20 maggio
1970,
n. 300.
4. Il personale, che potrà assentarsi per
frequentare i corsi di studio di
cui
sopra, non dovrà superare -
nel biennio -
il 2% del totale dei
dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato applicati in
ciascuna
Filiale.
5. Il
totale delle assenze dal servizio, per effetto dell'utilizzazione dei
permessi
di cui sopra, non potrà superare, in
ciascun giorno, l'1% del
totale
del personale di ciascuna unità produttiva.
I permessi
verranno concessi compatibilmente alla possibilità di un normale
espletamento
del servizio.
6. La durata giornaliera delle singole assenze
può variare da un minimo di
due ore
all'intero orario d'obbligo, secondo le
esigenze organizzative del
lavoro
e funzionali dell'ufficio.
7. Il richiedente deve allegare alla domanda
il certificato di iscrizione
al
corso, attestante anche la sua durata, impegnandosi altresì a produrre i
certificati
mensili di frequenza, con l'indicazione
delle ore complessive,
nonché
il certificato della competente
autorità scolastica comprovante
la
sua
avvenuta partecipazione agli esami ed il risultato conseguito.
8. Per le ore di permesso fruite competono
all'interessato i soli assegni
fissi, salvo
recupero nel caso
di mancata presentazione dell'intera
certificazione
di cui sopra. Al recupero si procede altresì in caso di
abbandono
del corso di studio o di rinuncia ai restanti permessi, quando
l'uno o
l'altra non siano giustificati da causa di forza maggiore o da seri
motivi
sopravvenuti. Nel caso
di giustificazione, peraltro,
le ore di
permesso già
fruite vengono detratte
da una eventuale successiva
concessione.
9. I lavoratori sono tenuti a documentare la
frequenza ai corsi e la loro
presentazione agli
esami, mediante la
produzione delle certificazioni
richieste
dall'Ente.
art. 21
Tutela
della maternità
1. Al
personale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di
tutela
della maternità (legge 30 dicembre 1971 n. 1204 - legge 9 dicembre
1977 n.
903).
2. Nei
primi tre mesi di gravidanza
le lavoratrici non possono
essere
adibite
ai videoterminali.
3. Nei periodi di assenza dal lavoro previsti per legge, il personale ha
titolo
al seguente trattamento economico:
a) durante
il periodo di astensione obbligatoria viene corrisposto un
trattamento economico pari
al 100% della
retribuzione normalmente
spettante, fissa e variabile
relativa alla professionalità ed alla
produttività dell'unità produttiva di
applicazione, con esclusione di
quella legata all'effettivo svolgimento
dell'attività lavorativa ed al
raggiungimento degli obiettivi
produttività di gruppo o individuali, e
comunque
in coerenza con
quanto verrà stabilito
in applicazione
dell'art. 77 comma 4;
b) durante il periodo di assenza
facoltativa, per il primo ed il secondo
mese viene corrisposto l'80% della
retribuzione normalmente spettante,
fissa e variabile relativa alla
professionalità, con esclusione di
quella legata all'effettivo svolgimento
dell'attività lavorativa ed al
raggiungimento degli obiettivi produttività di gruppo o individuali;
per il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto mese viene corrisposto
il 30% della retribuzione di cui alla
lettera b).
4. I
periodi di assenza obbligatoria, in quanto equiparati a
servizio
prestato, sono valutati per intero ai fini
dell'anzianità di servizio e di
carriera.
5. Per i
periodi di assenza
facoltativa con retribuzione ridotta si
applicano
le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 29 aprile 1976, n.
177.
Detti
periodi di assenza sono computati nell'anzianità di servizio esclusi
gli
effetti relativi alle ferie e alla 13^ mensilità.
6. Qualora,
durante l'assenza obbligatoria dal servizio della lavoratrice
madre, la struttura organizzativa e
tecnologica dell'unità produttiva di
applicazione
abbia subito significative
modificazioni, l'Ente provvederà,
se
necessario, ad inserire nei
primi corsi utili
di addestramento la
dipendente
che abbia ripreso servizio.
art. 22
Tutela
delle persone handicappate
1. Nei confronti dei dipendenti che si
trovino nelle condizioni descritte
nella
legge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano applicazione le agevolazioni
di cui
agli artt. 21 e 33 della legge medesima
e successive modificazioni,
secondo
gli accertamenti previsti dalla stessa.
2. I permessi mensili di cui all'art. 33, terzo comma, della citata legge
possono
essere fruiti in forma frazionata.
3. A
tale scopo le
parti seguiranno con
attenzione l'evoluzione
legislativa, impegnandosi ad adeguare, anche
in modo graduale,
gli
interventi necessari.
A livello di sede saranno individuate le misure più
idonee, compreso l'abbattimento delle barriere
architettoniche, al fine di
migliorare
l'accesso e l'agibilità nei posti di
lavoro nei confronti dei
portatori
di handicap.
art. 23
Tutela
tossicodipendenti
1. Per i lavoratori tossicodipendenti si fa riferimento alle disposizioni
contenute
nella legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificate dalla legge
26
giugno 1990, n. 162.
2. In
applicazione dell'art. 29 legge 26 giugno 1990, n. 162, ai lavoratori
assunti a
tempo indeterminato i cui viene
accertato lo stato
di
tossicodipendenza,
i quali intendano accedere ai programmi terapeutici e di
riabilitazione presso
servizi sanitari delle
UU.SS.LL. e di
altre
strutture, l'Ente
concede un periodo di aspettativa non retribuita per
tutta
la durata della terapia e comunque per un massimo di tre anni.
3. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta
essere
posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al
programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora
il
servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
4. L'aspettativa comporta la sospensione del
rapporto a tutti gli effetti,
giuridici
ed economici.
5. A coloro che fruiscono del predetto
periodo di aspettativa, l'Ente si
riserva
la facoltà di erogare la retribuzione nella misura del 30% per un
massimo
di un
anno, qualora si trovino in
condizioni familiari di grave
disagio
economico, adeguatamente comprovate e documentate.
6. In alternativa all'aspettativa di cui sopra
potranno essere concessi
permessi non
retribuiti per brevi
periodi, la durata
dei quali è
determinata
dalla struttura terapeutica, qualora
quest'ultima riconosca il
valore
positivo del lavoro in
quanto parte integrante della
terapia e
pertanto preveda il
mantenimento
dell'interessato nell'ambiente che lo
circonda. In tal caso
saranno valutate con favore le domande
intese ad
ottenere l'applicazione del lavoratore presso
uffici più vicine alla
struttura
terapeutica di cui sopra nonché alle
mansioni più adeguate alla
condizione
dello stesso.
7. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che
richiedono il possesso di
particolari
requisiti psico-fisici e
attitudinali per l'assunzione o il
mantenimento
in servizio.
art. 24
Igiene
e sicurezza sul lavoro
1. L'Ente,
riconosciuta al priorità
della tutela della
salute dei
lavoratori
e della igiene e sicurezza del lavoro
all'interno dei processi
produttivi,
si impegna ad adottare idonee iniziative
volte a garantire
l'applicazione della regolamentazione comunitaria
e di tutte le norme
vigenti in
materia, tenendo conto in particolare
delle misure atte a
tutelare
la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti
e la prevenzione delle malattie professionali,
nonché delle disposizioni
contenute
nel Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
2. In
ottemperanza alla direttiva
C.E.E. n. 89/301
del 12.6.89, il
personale
addetto in via esclusiva all'uso dei
videoterminali deve essere
adibito ad
attività lavorative di
diverso contenuto per periodi, non
cumulabili,
di dieci minuti per ogni ora di lavoro.
3. Con
particolare attenzione alla fisiologia femminile, l'Ente tutelerà in
modo specifico
la salute delle
lavoratrici durante il
periodo di
gestazione,
allontanandole dai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri.
4. Al
fine di predisporre le misure idonee a
tutelare la salute e
l'integrità
psicofisica dei lavoratori, l'Ente,
assumendosi il relativo
onere:
a) predisporrà, per le attività
esposte a rischio
anche derivante
dall'uso
continuo di videoterminali, visite preventive e controlli
periodici tramite le UU.SS.LL. e gli altri organismi pubblici
a ciò
preposti dalle vigenti disposizioni, cui
sono anche demandati collaudi
e verifiche di macchinari, impianti e
strutture;
b) istituirà,
per i lavoratori che operano
in ambienti di
lavoro
insalubri, un libretto
personale sanitario al fine di
sottoporre gli
stessi
a visite mediche periodiche a scopo
preventivo, secondo le
modalità previste in
materia per il personale dei
Vigili del Fuoco
dall'art. 13 del D.P.R. 10.4.84, n. 210;
c) fornirà
tutte le indicazioni atte ad
una efficace prevenzione ed
attuerà interventi specifici e tempestivi
idonei alla eliminazione dei
fattori di rischio;
d) curerà iniziative per assicurare l'igiene industriale negli ambienti
di lavoro e l'igiene generale nelle mense
e nei luoghi di ritrovo;
e) provvederà ad istituire, negli edifici
a maggiore concentrazione di
personale, e comunque con un numero
di dipendenti superiore a 1000,
posti
di pronta assistenza medica onde assicurare ai lavoratori la
possibilità di avvalersi di un adeguato
supporto sanitario;
f) garantirà interventi per indagini ed esami
finalizzati allo studio ed
alla elaborazione dei dati relativi a rilevamenti ambientali ed alle
visite sanitarie sui lavoratori.
5. Al fine di garantire una equilibrata partecipazione dei lavoratori e,
per
essi, dei loro rappresentanti, finalizzata a conoscere adeguatamente ed
a
sostenere l'attività dell'Ente per
la tutela della sicurezza fisica e
della
salute dei lavoratori durante il
lavoro, le parti
affidano ai
Comitati Paritetici
per l'ambiente e la sicurezza
il perseguimento
coordinato
degli obiettivi volti a garantire, a
norma dell'art. 9 della L.
n.
300/70, il controllo dello stato di applicazione della vigente normativa
di
legge ed aziendale in materia di ambiente,
ergonomia, sicurezza, igiene
del
lavoro, barriere architettoniche, proponendo idonee iniziative a tutela
della salute,
del benessere e dell'integrità fisica dei lavoratori.
6. L'Ente,
nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove verifichi
l'apertura di
un procedimento di
responsabilità, dinanzi al
giudice
ordinario, nei confronti del dipendente per fatti
o atti direttamente
connessi all'espletamento del servizio o
all'adempimento dei compiti
d'ufficio,
assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto
di
interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per
tutti i
gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.
L'Ente
deve esigere dal dipendente,
eventualmente condannato con
sentenza
passata
in giudicato per i fatti a lui
imputati per averli commessi per
dolo o
colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
Ove si
verifichi l'apertura di un
procedimento di responsabilità, dinanzi
al
giudice ordinario, nei
confronti del dipendente
per fatti o atti
direttamente
connessi all'espletamento del servizio
e all'adempimento dei
compiti d'ufficio,
nel caso in cui il dipendente
non abbia accettato il
legale
di nomina dell'Ente ed abbia nominato uno di propria fiducia, l'Ente
è tenuto
al rimborso delle spese di
giudizio e di onorario sostenute e
documentate, nei
limiti stabiliti dall'Ente
stesso, entro 60 giorni dal
momento in
cui la responsabilità del dipendente
risulti esclusa da
provvedimento
giudiziario non riformabile.
7. Le
garanzie e le tutele
di cui al punto precedente sono sospese,
nell'ipotesi in
cui sia stata
ammessa costituzione di
parte civile
dell'Ente
nel procedimento penale a carico del dipendente.
art. 25
Infortuni
sul lavoro e malattie professionali
1. Fino a
quando non verrà garantita la
copertura assicurativa da parte
dell'INAIL, agli
infortuni sul lavoro ed alle
malattie professionali si
applicano le
disposizioni di legge vigenti in materia per il personale
dell'Amministrazione
delle Poste e delle Telecomunicazioni.
2. Eventuali
atti di convenzione
con l'INAIL o
con altri Istituti
assicuratori, previdenziali e assistenziali, saranno
sottoposti al
preventivo
esame delle organizzazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L.
3. In applicazione dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 71 la
materia
delle pensioni privilegiate conseguenti alle infermità riconosciute
dipendenti
da causa di servizio è demandata alla competenza dell'Istituto
postelegrafonici.
L'Ente
provvederà a definire tutte le
procedure relative alle istanze,
presentate prima
della stipulazione del
presente C.C.N.L., intese ad
ottenere
la concessione dell'equo indennizzo.
4. Nell'ipotesi di copertura assicurativa da parte dell'INAIL,
agli
infortuni sul
lavoro ed alle
malattie professionali si
applicano le
disposizioni
di legge vigenti in materia (D.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 e
successive
modificazioni e integrazioni). In tali
casi i lavoratori non in
prova hanno diritto alla conservazione del posto
ed alla retribuzione
mensile per
tutto il periodo
dell'inabilità temporanea riconosciuto
dall'INAIL.
5. Dalle retribuzioni spettanti nei casi
di infortunio sul lavoro o di
malattie
professionali previste dal presente articolo, verrà dedotto quanto
il lavoratore
ha diritto di percepire dall'Istituto assicuratore, come
indennità
temporanea.
6. In riferimento all'art. 70
del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'Ente
provvederà a
corrispondere al lavoratore
l'indennità di invalidità
temporanea
determinata dall'Istituto assicuratore.
7. In caso di infortunio sul lavoro anche leggero, il lavoratore colpito
deve immediatamente avvertire il responsabile dell'ufficio che lo
accompagna
al presidio sanitario del luogo oppure
al più vicino posto di
pronto
soccorso per stendere, se del caso, la denuncia a norma di legge.
8.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore sempre sul lavoro, ma mentre è
comandato
fuori dai locali dell'azienda, la denuncia viene estesa al più
vicino
posto di soccorso con le possibili testimonianze.
9. I
periodi di assenza dovuti ad
infortuni sul posto
o a malattia
professionale
non sono computati ai fini del
raggiungimento del limite di
12 o 24
mesi di cui all'art. 18 commi 1 e 2 del presente contratto.
10. Nel
caso in cui l'infortunio sul
lavoro sia causato da colpe di un
terzo, il risarcimento da parte del terzo responsabile relativamente alla
quota
di retribuzione e oneri inerenti, eccedenti il trattamento INAIL sarà
versato
dal lavoratore all'Ente.
art. 26
Lavori
usuranti
Valgono
in materia le disposizioni contenute
nell'art. 3 del Decreto
Legislativo
11 agosto 1993, n. 374.
art. 27
Vestiario
1. L'Ente può
richiedere ai dipendenti,
in relazione alle specifiche
attività
lavorative, di indossare degli
indumenti ed oggetti di vestiario
forniti
dall'Ente stesso, da definire in apposito regolamento.
2. E' obbligo specifico del dipendente
indossare gli indumenti protettivi,
che
verranno forniti dall'Ente secondo le disposizioni di legge in materia
di
prevenzione degli infortuni sul lavoro
e delle malattie professionali,
in
rapporto agli speciali servizi cui il medesimo dipendente è addetto.
art. 28
Trasferimenti
1. Il
trasferimento del dipendente
può essere disposto
per comprovate
ragioni tecniche,
organizzative e produttive, oppure, a domanda
dell'interessato
compatibilmente con le esigenze di servizio.
2. Il
trasferimento a domanda è disposto secondo criteri che tengano conto:
- delle condizioni familiari;
- dell'anzianità di servizio;
- delle necessità di studio del dipendente
e/o dei familiari.
3. I trasferimenti collettivi sono
disposti secondo quanto previsto al
punto 2
nonché tenendo conto della professionalità.
4. I
criteri di cui ai commi 2
e 3 sono definiti nell'ambito della
contrattazione
a livello nazionale prevista nell'art. 1 punto 4.3.1. quinto
capoverso,
della parte "Relazioni Industriali del presente contratto.
5. Nei trasferimenti d'ufficio non
rientranti nella categoria di
cui ai
punti
precedenti e riguardanti movimenti
interprovinciali di personale,
esclusi
quelli nell'ambito dell'agenzia il cui
territorio è ricompreso in
più
provincie, l'Ente curerà di contemperare le esigenze di servizio con
l'interesse
del dipendente e seguirà i criteri della
mobilità collettiva
privilegiando
quello della professionalità.
6. Il
trasferimento deve essere comunicato per iscritto all'interessato con
un congruo
preavviso non inferiore a 45 giorni, e non inferiore a 60 giorni
per il
dipendente con famiglia a carico.
7. Il
dipendente, entro dieci giorni dalla comunicazione del trasferimento,
ha
facoltà di proporre opposizione all'Organo superiore a quello che lo ha
disposto,
adducendo obiettive comprovate ragioni.
8.
Entro venti giorni dalla notifica dell'opposizione, l'Organo competente,
valutate in
contraddittorio con l'interessato le motivazioni da
lui
addotte,
deciderà in merito al trasferimento con provvedimento motivato.
9. In caso di
trasferimento per ragioni di
servizio, al dipendente e ai
suoi
familiari conviventi a carico, è dovuta l'indennità di missione per il
tempo
impiegato nel viaggio.
10. In
caso di trasferimento per ragioni di servizio, al dipendente saranno
rimborsate le
spese di viaggio e di trasporto per sé, per i congiunti
conviventi
a carico e per gli effetti familiari (mobili,
bagagli, ecc.), e
sarà
corrisposta un'indennità di prima sistemazione.
11. Le indennità ed i rimborsi di cui ai
precedenti commi sono dovuti nel
caso in
cui il dipendente venga trasferito in
Comune diverso da quello di
applicazione
ed ivi stabilisca la propria abitazione.
12. Per le operazioni inerenti al trasloco è concesso, indipendentemente
dalle
ferie, il permesso di assentarsi dal
servizio, mantenendo il diritto
alle
competenze fisse, per non oltre 3 giorni.
13. Prima
di effettuare ed
attivare il piano
programmatico delle
assunzioni, si farà luogo al piano dei trasferimenti intersede per quota
parte delle
disponibilità, al fine
di lasciare inalterato
l'assetto
occupazionale
correlato.
art. 29
Missioni
1. Il
personale inviato in
missione fuori della
località ove è ubicato
l'ufficio di
normale applicazione, nei
limiti e secondo
le modalità
stabilite
dal trattamento vigente, avrà diritto,
oltre al rimborso delle
spese
di viaggio, di vitto e di
pernottamento documentate, alla
indennità
di missione in misura proporzionale all'assenza dall'ufficio stesso, ivi
compreso
il tempo trascorso in viaggio.
2.
L'indennità di missione non è dovuta per le missioni di durata inferiore
a
4 ore, per quelle compiute nelle
località di abituale dimora, ove questa
sia
diversa dalla località sede di servizio, nonché nel caso di missioni
effettuate
in località distanti meno di
10 chilometri dalla
sede di
servizio
o dalla dimora abituale.
3. Agli effetti del raggiungimento del suddetto
limite minimo, il periodo
di 4
ore deve essere
continuativo, ancorché compreso
in due giorni
consecutivo.
4.
L'indennità di missione è concessa al personale, anche se in aspettativa
per malattia,
quando sia chiamato
per essere sottoposto
a visita
medico-legale
in località diversa da quella della sede di servizio.
5. Al personale chiamato, quale testimone in
procedimenti penali o civili,
per essere
ascoltato su fatti
relativi all'esercizio delle
proprie
funzioni, spetta l'indennità di missione, dedotta la
somma eventualmente
liquidata
dall'autorità giudiziaria.
6. Eventuali
assenze per ferie durante la missione vengono dedotte dal
periodo
di missione e non devono comportare oneri per l'Ente.
7. Se il dipendente in ferie è comandato in
missione, la durata di questa
si
computa dall'ora di partenza dal luogo in cui il dipendente si trova in
ferie a
quella di ritorno nello stesso luogo o nella sede di servizio.
8. Al
dipendente colpito da infortunio nel luogo di missione nell'esercizio
delle
proprie attribuzioni si corrisponde,
indipendentemente da quanto può
spettare per trattamento di infortunio,
l'indennità di missione fino a
quando, a
giudizio dei sanitari dell'Unità
Sanitaria Locale, si trovi
nell'impossibilità
di tornare nella propria sede di servizio
o di abituale
dimora.
9. Per
i trattamenti retributivi si
fa rinvio alla parte economica del
contratto.
art. 30
Doveri
del dipendente
1. Il
dipendente, in ossequio ai principi enunciati negli artt. 2104 e 2105
del Codice
Civile, nonché a quelli, in quanto
applicabili, contenuti nel
Decreto
del Ministro della Funzione Pubblica del 31 marzo 1994, deve tenere
un
contegno disciplinato e rispondente ai
doveri inerenti all'esplicazione
delle
mansioni assegnategli, ed in particolare:
a) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte
dall'Ente per il controllo delle
presenze;
b) svolgere con assiduità, diligenza e
spirito di collaborazione le
mansioni assegnategli, osservando le
norme del presente contratto e le
disposizioni per l'esecuzione e la
disciplina del lavoro impartite
dall'Ente;
c) mantenere
assoluta segretezza sugli
interessi dell'Ente; non trarre
profitto, da quanto forma oggetto delle sue funzioni e non esplicare
sia direttamente sia per interposta persona,
anche fuori dell'orario
di lavoro, mansioni ed attività - a
titolo gratuito od oneroso - che
siano in contrasto anche indiretto od in
concorrenza con l'Ente;
d) astenersi da qualunque attività - a titolo gratuito od oneroso - o da
qualunque altra forma di partecipazione in imprese od organizzazioni
di fornitori, clienti, concorrenti e
distributori;
e) durante
l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e
con la
clientela condotta
improntata a principi
di correttezza e
astenersi da comportamenti
lesivi della dignità della persona, non
attendere ad occupazioni estranee
al servizio e,
in periodo di
malattia
od infortunio, ad
attività lavorativa ancorché
non
remunerata;
f) avere
cura dei locali,
mobili, oggetti, macchinari,
attrezzi,
indumenti, strumenti e automezzi a lui
affidati;
g) non valersi di mezzi di comunicazione
o di
quanto è di proprietà
dell'Ente per ragioni che non siano di
servizio;
h) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai
locali dell'Ente da parte del personale e
non introdurre salvo che non
siano debitamente autorizzate persone
estranee all'Ente nei locali non
aperti al pubblico;
i) rifiutare
qualsiasi compenso a
qualunque titolo offerto
dalla
clientela in connessione agli
adempimenti della prestazione
lavorativa. I lavoratori operanti in settori la cui attività è svolta
prevalentemente a contatto
con la clientela, dovranno esporre un
adeguato contrassegno identificativo.
art. 31
Salvaguardia
della dignità dei lavoratori
1. Considerata la necessità di garantire
che il rapporto di
lavoro si
svolga in
un ambiente idoneo al sereno
svolgimento dell'attività, dovrà
essere
assicurato il pieno rispetto della dignità della persona in ogni sua
manifestazione,
anche per quanto attiene la sfera sessuale.
2. A
tal fine l'Ente, nella consapevolezza dell'esistenza del problema
delle
molestie sessuali sui luoghi di lavoro,
si impegna, in linea con gli
indirizzi espressi dalla Comunità Economica Europea
nella Risoluzione n.
90/c
157/02 del 29 maggio 1990, a
prevenire e reprimere
comportamenti
indesiderati
a connotazione sessuale.
art. 32
Provvedimenti
disciplinari
1. Le violazioni da parte dei
lavoratori, dei doveri
disciplinati nel
presente
contratto daranno luogo,
secondo la gravità, all'applicazione
delle
seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale o scritto;
b) multa non superiore a quattro ore di
retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino
ad un massimo di
dieci giorni;
d) licenziamento con preavviso;
e) licenziamento senza preavviso.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle
eventuali
responsabilità nelle quali egli sia incorso.
3. L'Ente,
laddove riscontri la necessità
di espletare accertamenti sui
fatti
addebitati al lavoratore a titolo di
infrazione disciplinare può
disporre
il trasferimento dello stesso ad altro ufficio o, in ipotesi di
particolare gravità,
la sospensione dal servizio per un periodo di tempo
non
superiore a quindici giorni corrispondendogli tuttavia la retribuzione.
Il
periodo di sospensione dal
servizio è valutabile a tutti
gli effetti
quale
servizio prestato.
4. L'applicazione delle sanzioni disciplinari
di cui al precedente comma 1
resta
integralmente assoggettata alla procedura prevista dall'art. 7 della
legge
20 maggio 1970, n. 300.
art. 33
Sospensione
cautelare
1. Il
dipendente che sia colpito da
misura restrittiva della libertà
personale è
sospeso d'ufficio dal
servizio con privazione
della
retribuzione, per
la durata dello stato di detenzione o comunque dello
stato
restrittivo della libertà, con facoltà,
per l'Ente, di prolungare il
periodo
di sospensione fino alla sentenza definitiva.
2.