ENTE POSTE ITALIANE

 

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELL'E.P.I.

 

 

 

Roma, 26 novembre 1994

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  DI  LAVORO  PER  IL  PERSONALE DIPENDENTE

DELL'ENTE POSTE ITALIANE

 

 

 

Addì 26 novembre 1994, in Roma

 

 

TRA

 

 

l'Ente Poste Italiane,  rappresentato dal Presidente Prof.  Dott. E. Cardi,

autorizzato alla sottoscrizione con delibera  n.   del 26 novembre 1994 del

Consiglio d'Amministrazione,

 

 

E LE OO.SS.

 

 

FEDERAZIONE PT/SLP-CISL

 

rappresentata dai signori: (seguono firme)

 

 

UIL-POST

 

rappresentata dai signori: (seguono firme)

 

 

FILPT-CGIL

 

rappresentata dai signori: (seguono firme)

 

 

SINDIP

 

rappresentato dai signori:

 

 

 

PREMESSA

 

Il presente  contratto collettivo  disciplina  il  rapporto  di  lavoro tra

l'Ente Poste Italiane  e i  suoi  dipendenti.  Esso  si  ispira  alle norme

generali contenute nella legge 20  maggio  1970,  n.  300  e nella legge 10

aprile 1991,  n.  125, nonché ai principi previsti nel Protocollo d'intesa,

tra Governo e Sindacati, del 23 luglio 1993.

 

 

 

art. 1

 

RELAZIONI INDUSTRIALI

 

Il nuovo modello di relazioni industriali è ispirato  ai  principi generali

individuati nelle  leggi  e  nelle  intese  sulla  politica  dei  redditi e

dell'occupazione,  sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e

sul sostegno al sistema produttivo.

 

L'articolazione  dello schema di modello relazionale si  basa  sui seguenti

punti:

 

1)   informazione trasparente e sistematicizzata;

 

2)   consultazione come momento di arricchimento del processo decisionale;

 

3)   partecipazione  sistematicizzata   in   commissioni   paritetiche  per

     renderla realmente efficace;

 

4)   contrattazione chiaramente delimitata sui due livelli ipotizzati;

 

5)   procedure di raffreddamento

 

 

1. INFORMAZIONE

 

 

1.1 Contenuti e finalità.

 

Nell'ambito  del  sistema  di  relazioni   industriali  tra  l'Ente   e  le

organizzazioni sindacali dei lavoratori postelegrafonici  viene definito un

modello  relazionale  di  informazione  sulle  attività  e  sulle strategie

dell'Ente,   nel  quadro  di  una  gestione  caratterizzata  dalla  massima

trasparenza possibile.

 

Lo  scopo  è  quello  di   eliminare  cause  latenti   di  estraneazione  e

conflittualità dando consapevolezza alle azioni per il  conseguimento degli

obiettivi dell'Ente.

 

 

1.2 Livelli

 

L'informazione si articolerà su tre livelli:

 

- 1 - Centrale

 

- 2 - di Sede

 

- 3 - di Filiale.

 

 

1.3 Oggetto e Modalità

 

 

1.3.1 A livello centrale, l'informazione avrà per oggetto:

 

a)   dati relativi  agli  atti  di  portata generale  aventi  ad oggetto la

     gestione dei rapporti di lavoro;

 

b)   scelte strategiche e programmi inerenti:

 

     -    situazione economica dell'Ente e relativi piani finanziari;

    

     -    politiche di investimento e di partecipazione societaria;

    

     -    tipologie e volumi delle attività in appalto o in concessione;

    

     -    dati occupazionali secondo la qualificazione indicata nell'art. 9

          della legge n. 125/91.

 

Viene istituito a livello centrale, quale organismo stabile di informazione

preventiva un  Comitato  composto  da rappresentanti effettivi  e supplenti

dell'Ente  e da  n.  3  rappresentanti effettivi  e  n.  1  supplente delle

organizzazioni    sindacali    stipulanti    il    C.C.N.L.    maggiormente

rappresentative,  in proporzione  alla  rispettiva  consistenza associativa

risultante  dal  numero  di   deleghe  rilasciate  dal  personale   per  la

riscossione  dei  contributi  sindacali  e  ai  risultati  conseguiti nelle

elezioni delle R.S.U.

 

Il predetto Comitato si  riunirà con cadenza semestrale  o su  richiesta di

una delle parti; in tal caso l'incontro avverrà nei successivi 30 giorni.

 

 

1.3.2.  A  livello di  Sede  l'informazione  avrà  per oggetto gli  atti di

gestione adottati ed i relativi risultati riguardanti:

 

-    gli obiettivi di miglioramento da realizzare nel corso dell'esercizio;

 

-    parametri e risultati circa la  qualità e la  produttività dei servizi

     prestati;

 

-    criteri di massima sull'organizzazione del lavoro;

 

-    iniziative  previste  riguardo  a  strutture,  criteri  e  modalità di

     funzionamento dell'organizzazione;

 

-    programmi di formazione e sviluppo del personale;

 

-    ambienti di lavoro;

 

-    dati  conoscitivi  disaggregati  in  merito   alla   collocazione  del

     personale nonché  alla  attività  dei  comitati  territoriali  di pari

     opportunità;

 

-    qualità del servizio e rapporto con la clientela.

 

Saranno previsti due incontri annuali, in relazione ai quali l'Ente fornirà

preventivamente le informazioni sulle predette materie  alla organizzazioni

sindacali regionali stipulanti il C.C.N.L.

 

Qualora si verificassero variazioni significative in ordine alle iniziative

oggetto dell'informazione  sarà prevista un'analoga  comunicazione, anche a

richiesta della parte sindacale, in un successivo incontro.

 

 

1.3.3.  A livello di Filiale l'informazione avrà per oggetto le  materie di

cui al precedente punto 1.3.2.

 

Saranno previsti due incontri annuali in relazione ai quali  l'Ente fornirà

preventivamente l'informazione sulle predette  materie alle  R.S.U. ed alle

Strutture  territoriali  delle   organizzazioni  sindacali   componenti  le

medesime R.S.U.

 

 

1.4   L'informazione   di  cui   sopra   sarà   comunque   assicurata  alle

organizzazioni  sindacali  firmatarie  del  C.C.N.L.  non  partecipanti  ai

previsti   incontri   semestrali,  mediante  l'invio  della  documentazione

relativa.

 

 

2. CONSULTAZIONE

 

 

2.1. Contenuti e finalità

 

Lo  scopo della consultazione è  quella  di  arricchire  i  contenuti della

conoscenza  per l'adozione  di  scelte  più adeguate  anche per un'ottimale

gestione delle risorse umane.

 

 

2.2 Livelli

 

La consultazione si articolerà su tre livelli:

 

- 1 - Centrale

 

- 2 - di Sede

 

- 3 - di Filiale.

 

 

2.3 Oggetto e modalità

 

 

2.3.1 A livello centrale, la consultazione avverrà nell'ambito del Comitato

di cui al  precedente  punto 1.3.1,  sui progetti  esecutivi riguardanti le

seguenti materie:

 

-    prospettive strategiche e produttive;

 

-    programmi di strutturazione  e sviluppo con  particolare riguardo alle

     nuove iniziative,  ai riflessi  sull'occupazione, alla professionalità

     delle risorse umane e alle innovazioni tecnologiche;

 

-    programmi di intervento ambientale e di sicurezza sul lavoro.

 

 

2.3.2  A  livello di  Sede  la  consultazione avrà per  oggetto le medesime

materie previste nella consultazione a livello centrale, limitatamente alle

modalità attuative di  competenza  della Sede  stessa,  ivi comprese quelle

relative  alla  mobilità  interfiliale  e di  filiale,  nonché  i  piani di

attuazione  di  nuovi regimi  di  orario la cui introduzione  abbia formato

oggetto di apposito accordo a livello nazionale.

 

 

2.3.3  A livello di Filiale la  consultazione avrà per  oggetto le medesime

materie previste nella consultazione a livello di  Sede, limitatamente alle

modalità attuative di  competenza della  Filiale stessa,  nonché i piani di

attuazione  di nuovi regimi  di  orario  la cui  introduzione abbia formato

oggetto di apposito accordo a livello nazionale.

 

 

Considerato il  carattere non negoziale della consultazione e  lo  scopo di

non ritardare l'attuazione dei programmi e delle strategie dell'Ente, sia a

livello  centrale che territoriale,  la consultazione  stessa  avverrà come

segue:

 

A livello centrale,  per le materie sopra definite,  l'Ente darà preventiva

comunicazione alle Federazioni  sindacali presenti nel  Comitato, cui potrà

far seguito,  a richiesta  di una delle parti, da avanzarsi entro 5 giorni,

un  incontro  del  Comitato  stesso,  per  l'esame  dei  progetti esecutivi

inviati.

 

L'esame dovrà essere  condotto  nei dieci giorni  successivi alla richiesta

stessa  entro i quali l'Ente  comunque  non darà  luogo  all'attuazione dei

progetti oggetto della consultazione.

 

Decorso tale termine l'Ente assumerà le proprie autonome determinazioni.

 

A livello territoriale di  Sede,  per le materie sopra definite,  sarà data

preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali regionali stipulanti

il  C.C.N.L.,  ed a livello di  Filiale alle  R.S.U.  nonché alle Strutture

territoriali delle organizzazioni  sindacali componenti  le medesime R.S.U.

cui potrà far seguito, a richiesta di una delle parti, da avanzarsi entro 5

giorni, un incontro per l'esame dei progetti esecutivi inviati.

 

L'esame dovrà essere  condotto  nei  10  giorni  successivi  alla richiesta

durante i quali la Sede o la  Filiale non daranno luogo  all'attuazione dei

progetti oggetto della consultazione.

 

Decorso tale termine l'Ente assumerà le proprie autonome determinazioni.

 

Il Comitato di informazione e consultazione,  istituito a livello centrale,

stabilirà con proprio regolamento interno le modalità  di svolgimento delle

relative attività.

 

 

3. PARTECIPAZIONE

 

 

3.1. Contenuti e finalità

 

Le   competenze   degli   organismi   paritetici   partecipativi,   che  si

caratterizzano   come  sedi   di   confronto   non   negoziale,  presentano

essenzialmente  finalità di studio,  analisi,  acquisizione di conoscenze e

monitoraggio,  con al possibilità di realizzare anche la predisposizione di

pareri e proposte da demandare alle parti stipulanti.

 

 

3.2. Livelli

 

La partecipazione si articolerà su due livelli:

 

- 1 - centrale

 

- 2 - di Sede

 

 

3.3. Oggetto e modalità

 

 

3.3.1  A  livello centrale  viene istituito,  quale organismo partecipativo

paritetico,  un  Osservatorio sulla Qualità  del servizio composto da  n. 3

rappresentanti  effettivi e n.  1  supplente designati dalle organizzazioni

sindacali   stipulanti   il   C.C.N.L.   maggiormente   rappresentative  in

proporzione alla  rispettiva consistenza associativa  risultante dal numero

di  deleghe rilasciate  dal personale  per  la  riscossione  dei contributi

sindacali e dai  risultati  conseguiti  nelle elezioni  delle  R.S.U.  e da

altrettanti rappresentanti dell'Ente, effettivi e supplenti.

 

L'Osservatorio   è   finalizzato   alla   conoscenza   delle   fondamentali

filosofie-guida che sono alla base dei programmi volti al miglioramento del

sistema tecnico e dei processi aziendali, oltre che delle iniziative idonee

alla  diffusione  nell'Ente   di  cultura   e  comportamenti  organizzativi

orientati alla qualità del servizio e ai rapporti con la clientela.

 

Vengono inoltre istituiti a livello  centrale,  nel rispetto dei criteri di

composizione sopra enunciati, i seguenti Comitati paritetici:

 

a)   Comitato per la formazione e lo sviluppo delle risorse umane;

 

b)   Comitato per le pari opportunità;

 

c)   Comitato per l'ambiente e la sicurezza.

 

 

3.3.2  A livello  di Sede verranno  istituiti,  nel rispetto dei criteri di

composizione sopra enunciati,  comitati  paritetici partecipativi, composti

da  rappresentanti  dell'Ente  e  da  rappresentanti  delle  organizzazioni

sindacali regionali stipulanti il C.C.N.L.,  corrispondenti a quelli di cui

alle leggere a - b - c previsti a livello centrale.

 

I singoli organismi partecipativi,  istituiti sia  a  livello  centrale che

territoriale,  stabiliranno nell'ambito dei propri  regolamenti  interni le

modalità di svolgimento dell'attività di partecipazione.

 

 

4. CONTRATTAZIONE

 

 

4.1. Contenuti e finalità

 

Coerentemente  con l'obiettivo del  continuo  miglioramento  della qualità,

efficienza  e redditività dei servizi prestati  viene  definito  un modello

relazionale di contrattazione nell'ambito del quale le parti valuteranno le

condizioni economico-finanziarie,  le prospettive di sviluppo occupazionale

e la situazione competitiva dell'Ente.

 

 

4.2. Livelli

 

La contrattazione si articolerà su due livelli territoriali:

 

- 1 - nazionale

 

- 2 - di Sede

 

 

4.3. Oggetto e modalità

 

 

4.3.1 A livello nazionale saranno regolati con apposito accordo:

 

-    il  recepimento  di  eventuali  intese  tra  Governo  e Confederazioni

     Sindacali su  materie che abbiano  riflessi  diretti  sul  rapporto di

     lavoro;

 

-    individuazione del fabbisogno di personale;

 

-    eventuali  nuovi istituti salariali connessi all'introduzione di nuovi

     servizi;

 

-    le linee di indirizzo  per l'applicazione delle  disposizioni di legge

     in materia di contratto di formazione lavoro;

 

-    criteri per la mobilità volontaria e collettiva d'ufficio;

 

-    alcuni aspetti del rapporto di lavoro  a tempo parziale  relativi alla

     variazione della  percentuale di personale da impiegare nella predetta

     tipologia contrattuale nonché alla scala di  priorità delle condizioni

     per ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno;

 

-    nuovi regimi di orario,  di ripartizione e distribuzione del  tempo di

     lavoro.

 

La  delegazione  dell'Ente  sarà  composta  da  uno  o  più  rappresentanti

dell'Ente.

 

Le delegazioni di parte sindacale saranno  composte da rappresentanti delle

organizzazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L.

 

Sulle predette materie l'Ente fornirà, preventivamente, alle organizzazioni

sindacali partecipanti alla trattativa,  un'ipotesi di accordo corredata di

ogni utile informativa.

 

 

4.3.2 A livello di Sede la contrattazione avrà per oggetto:

 

-    nell'ambito dell'organizzazione del lavoro  e delle  risorse umane, la

     gestione degli effetti e delle ricadute  derivati dall'introduzione di

     nuovi modelli strutturali che comportino  l'articolazione dei  turni e

     degli orari di lavoro;

 

-    incentivi economici legati ad obiettivi di budget;

 

-    nella gestione del budget l'assunzione di unità con rapporto di lavoro

     a tempo determinato.

 

La  delegazione  di  parte  sindacale  sarà  composta  dalle organizzazioni

sindacali regionali stipulanti  il C.C.N.L.  opportunamente integrate dalle

OO.SS.  territoriali congiuntamente alle R.S.U.  per le materie riferite al

territorio di competenza.

 

 

5. PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO

 

Allo scopo di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali ed

al fine di  ridurre quanto più  possibile le situazioni conflittuali,  ed i

conseguenti effetti negativi nei confronti dell'utenza, le parti firmatarie

del presente contratto collettivo  si obbligano a  ricorrere alle procedure

di conciliazione di seguito descritte.

 

 

5.1 Interpretazione autentica del contratto collettivo

 

Le parti che hanno sottoscritto  il  contratto collettivo,  nell'ipotesi in

cui  sorgano controversie  sull'interpretazione  di  clausole contenute nel

contratto stesso, si incontrano per definire consensualmente il significato

della clausola controversa.

 

L'eventuale accordo  raggiunto  vale  come  interpretazione  della clausola

controversa, cui le parti sottostaranno.

 

 

5.2 Controversie collettive

 

Le controversie aventi ad  oggetto la  disciplina del rapporto di  lavoro e

l'esercizio  dei  diritti   sindacali  che  riguardano  una   pluralità  di

dipendenti  dovranno  essere  sottoposte  al  tentativo di  composizione da

effettuarsi tra la Direzione dell'Ente e le OO.SS. firmatarie del contratto

collettivo  escludendosi,  durante  la  fase  di  confronto,  il  ricorso a

qualsiasi forma di azione sindacale e legale.

 

E'  esclusa dalla predetta procedura la materia attinente  ai licenziamenti

collettivi per la quale si applica la legge n. 223 del 1991.

 

Per l'attivazione delle procedure di confronto indicate nei punti 5.1 e 5.2

è necessario  formulare,  con  atto  scritto,  una  richiesta  di incontro,

adeguatamente  motivata,  da parte di  una  delle  organizzazioni sindacali

firmatarie del contratto collettivo.

 

La relativa convocazione deve avvenire  entro dieci giorni  dal ricevimento

della richiesta.

 

In ogni caso  il complessivo iter della procedura di  confronto  si intende

concluso entro il termine massimo di  trenta giorni a decorrere  dalla data

della  prima   convocazione  a   prescindere  dal  raggiungimento   o  meno

dell'eventuale accordo.

 

 

5.3 Conflitti di lavoro

 

I conflitti di  lavoro  sorti  nelle  Agenzie  di  base,  nelle  Agenzie di

coordinamento,  negli uffici di Ferrovia e di  Arrivi  e Distribuzione, nei

CPO e nelle Filiali dovranno essere  oggetto di confronto  tra la Direzione

di Filiale e le  R.S.U.  costituite,  nonché le rappresentanze territoriali

delle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L.

 

I conflitti di lavoro sorte nei CCSB/CCED/CCUPE,  nei CMP e nei CMPP nonché

nelle Sedi dovranno essere oggetto di confronto tra la Direzione di  Sede e

le  R.S.U.   costituite,   nonché   le  rappresentanze  territoriali  delle

organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L.

 

La richiesta di incontro,  adeguatamente motivata, deve essere inoltrata in

forma scritta e la relativa convocazione deve avvenire entro  cinque giorni

dal ricevimento della stessa.

 

In caso di mancato accordo,  ad istanza di una delle parti, l'oggetto della

controversia sarà esaminato in Sede entro dieci giorni.

 

In  caso  di   conflitto  a  livello   di  Sede,   su  materie  oggetto  di

contrattazione territoriale, ad istanza di una delle parti, la controversia

sarà esaminata,  in apposito incontro da  tenersi entro dieci  giorni dalla

presentazione   dell'istanza   medesima,   a   livello   centrale   con   i

rappresentanti  delle Segreterie  Generali  delle  organizzazioni sindacali

firmatarie del OO.SS.

 

Fino al completo esaurimento delle procedure sopra  individuate,  non potrà

farsi   ricorso   a  qualsiasi  forma   di  agitazione  sindacale,     le

organizzazioni sindacali interessate potranno  adire l'Autorità giudiziaria

sulle materie oggetto della controversia collettiva.

 

L'Ente,  fino alla scadenza  delle procedure di  cui sopra,  non darà luogo

all'attuazione delle eventuali  modifiche  connesse  al confronto, comprese

quelle relative agli adeguamenti di  turni ed  articolazioni dell'orario di

lavoro,  con esclusione  delle modifiche  stesse che  riguardino  i servizi

essenziali e quelli al pubblico.

 

In ogni caso il  complessivo iter  della procedura di  confronto si intende

concluso entro il termine massimo di trenta  giorni a  decorrere dalla data

di inizio  della  convocazione  a  prescindere  dal  raggiungimento  o meno

dell'eventuale accordo.

 

 

 

art. 2

 

DIRITTI SINDACALI

 

 

1. Diritto di assemblea

 

Nei singoli luoghi di lavoro potranno essere  promosse dalle R.S.U., nonché

della strutture territoriali delle organizzazioni  sindacali firmatarie del

C.C.N.L.,  assemblee del personale ivi applicato,  con ordine del giorno su

materie di interesse sindacale o del lavoro.

 

Per problemi comuni a tutto il personale della Agenzia di  coordinamento, e

delle  Agenzie di  base comprese nel territorio  di  pertinenza, può essere

indetta  un'unica  assemblea,  alla  quale  i  predetti  dipendenti possono

partecipare.

 

Tali assemblee saranno tenute in luoghi  posti a disposizione  dall'Ente di

norma fuori dagli ambienti dove si svolge l'attività lavorativa.

 

La  convocazione,  la  sede   e  l'orario  delle  assemblee  e  l'eventuale

partecipazione  di  dirigenti   sindacali   esterni   alla  categoria  sono

comunicati all'Ente con preavviso  scritto da effettuarsi  tre giorni prima

e, in casi eccezionali, 24 ore prima.

 

Gli organismi sindacali di  cui sopra  provvederanno  a  dare comunicazione

dell'assemblea ai lavoratori nei modi consentiti.

 

Compete agli organismi sindacali promotori di curare il  corretto andamento

delle assemblee.

 

Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario  di lavoro è limitato  a 10

ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; la durata

dell'assenza  dal  lavoro  comincia  a  decorrere  dal  momento  in  cui il

dipendente si allontana dal posto di  lavoro  per partecipare all'assemblea

fino al suo rientro nella sede di servizio. A tal fine si terrà conto delle

rilevazioni dei dispositivi  di controllo automatici delle  presenze nonché

di quelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva.

 

Viene rinviata  alla  contrattazione nazionale la possibile  pattuizione di

ulteriori ore retribuite di assemblea,  nell'anno di scadenza e rinnovo del

C.C.N.L.

 

Nel pieno esercizio e nella piena attuazione  del diritto di  assemblea, lo

svolgimento della medesima  sarà  teso  ad evitare  disagio all'utenza. Per

particolari  settori  operativi  durante  le  assemblee  indette  nel corso

dell'orario di lavoro dovrà essere assicurato un adeguato presidio.

 

Negli uffici con servizio continuativo al  pubblico le assemblee  sul posto

di lavoro  verranno  tenute  di  regola  nelle prime  o  ultime  due ore di

servizio.

 

Il  personale viaggiante  e gli  autisti  dei  circuiti  nazionali  a lungo

percorso istituzionalmente e permanentemente applicato fuori  dalle sedi di

lavoro che, non potendo partecipare, per motivi di servizio, a riunioni sul

posto di  lavoro,  prende parte ad  altra  assemblea  appositamente indetta

fuori dell'orario di  servizio  o,  comunque,  fuori  del proprio  turno di

lavoro,   usufruirà  di   riposo   compensativo   per   la   stessa  durata

dell'assemblea.

 

La predetta disposizione può esser applicata anche  al  personale applicato

nelle Agenzie di base con meno di 5 dipendenti.

 

In  tali  casi,  sarà  predisposto,  a  cura  del  responsabile  dell'unità

produttiva  nella  quale  si  svolge  l'assemblea,  l'elenco nominativo del

personale che,  libero  dal servizio,  ha  partecipato  alla  riunione, con

l'indicazione della durata della stessa.

 

Il  responsabile  dell'unità  produttiva  da  cui dipende  il  personale in

questione accrediterà,  sulla base delle segnalazioni,  il numero di ore, o

frazione di ore,  da compensare con equivalente periodo  di riposo, fino al

limite massimo delle 10 ore annue.

 

 

2. Referendum

 

L'Ente  deve  consentire  lo  svolgimento,  fuori dell'orario di lavoro, di

referendum,  sia generali che per categoria, su materie inerenti l'attività

sindacale, indetti, da tutte le R.S.U., nonché dalle strutture territoriali

delle organizzazioni sindacali  firmatarie del C.C.N.L.,  tra i lavoratori,

con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità

produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

 

 

3. Locali delle rappresentanze sindacali unitarie

 

L'Ente,  in ciascuna  Filiale e negli uffici  con un  numero  di dipendenti

superiori  a  600,   su  richiesta  delle  rappresentanze  sindacali,  pone

permanentemente  a  disposizione  delle medesime,  un idoneo  locale comune

attrezzato per l'esercizio delle loro funzioni.

 

 

4. Trattenute per contributi sindacali

 

 

1.  Le trattenute  per contributi  sindacali  vengono  operate dall'Ente, a

titolo gratuito sulle retribuzioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro

sia  regolato  dal  presente  contratto  collettivo,   in  base  a  deleghe

individuali, firmate dai singoli interessati.

 

 

2.  Le deleghe devono essere inoltrate dalle organizzazioni sindacali, alle

quali  va effettuato il  versamento,  alle strutture centrali o periferiche

dalle quali i lavoratori direttamente dipendono.

 

 

3. Esse devono contenere:

 

-    le generalità del dipendente;

 

-    l'ufficio di appartenenza;

 

-    l'individuazione esatta  delle  mensilità  sulle  quali  effettuare le

     trattenute;

 

-    la misura della trattenute (quota fissa o percentuale);

 

-    l'organizzazione sindacale beneficiaria;

 

-    il mese e l'ano di decorrenza;

 

-    il luogo e la data del rilascio;

 

-    la firma del dipendente.

 

 

4.  Il  versamento  delle somme trattenute  per contributi  sindacali verrà

effettuato  dall'Ente non oltre il  mese  successivo  a  quello  in  cui la

trattenuta stessa viene operata.

 

 

5.  La misura  della trattenuta  viene fissata  da  ciascuna organizzazioni

sindacali e notificata per iscritto alla Direzione del  Personale dell'Ente

e portata a conoscenza del personale dipendente.

 

 

6.  La procedura di cui al punto 5 deve essere osservata anche nell'ipotesi

di variazioni della misura della trattenuta in questione.

 

In tal caso  l'adeguamento della misura  della trattenuta  avverrà  entro 3

mesi dalla  predetta  comunicazione,  ferma  restando  la  decorrenza della

variazione stessa dalla data stabilita dall'Organizzazione sindacale.

 

 

7. Dalla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L. e per tutto l'anno

1995  le deleghe hanno validità  dal primo  giorno  del  mese  successivo a

quello del rilascio  fino  al 31  dicembre dello stesso  anno e s'intendono

tacitamente  rinnovate ove non vengano revocate  dall'interessato  entro la

data del 31 ottobre.

 

Per l'anno 1996  le deleghe hanno validità fino al 30  giugno e s'intendono

tacitamente  rinnovate fino  al  31  dicembre ove non  siano state revocate

entro il 30 giugno.

 

Le  revoche presentate  entro il 30  giugno hanno efficacia dal  1° luglio;

quelle presentate entro il 31 dicembre hanno efficacia dal 1° gennaio 1997.

 

A  partire da  quest'ultima  data  le  deleghe vengono  rilasciate  a tempo

indeterminato   e  possono  essere  revocate  in   qualsiasi   momento  dai

lavoratori. In tal caso la trattenuta viene a cessare dal mese successivo a

quello nel quale la revoca stessa sia pervenuta all'Ente.

 

La  revoca  può essere  effettuata  mediante comunicazione  scritta a mezzo

raccomandata indirizzata alla struttura centrale  o periferica  dalla quale

il   lavoratore  direttamente  dipende   ed   all'organizzazione  sindacale

interessata.

 

 

8.  Le deleghe in  atto  alla  data  dell'entrata  in  vigore  del C.C.N.L.

conservano  la  loro  validità  e  sono  assoggettate  alla  disciplina del

presente articolo.

 

 

5. Diritto di affissione

 

L'Ente  collocherà  all'interno  dei  luoghi  di  lavoro,  ed  in  ambiente

accessibili  a   tutti   i   lavoratori,   un  albo  a  disposizione  delle

rappresentanze  sindacali,  per l'affissione  di comunicazioni  a firma dei

responsabili delle medesime rappresentanze.

 

I  contenuti dell'informazione dovranno  riguardare la materia  sindacale e

del  rapporto  di  lavoro  e devono  rispettare  le  disposizione  di legge

generali sulla stampa.

 

L'Ente  provvederà  a  deaffiggere  il  materiale   di  informazione  o  di

propaganda affisso al di fuori delle apposite bacheche.

 

 

6. Attività sindacale

 

Lo svolgimento di  attività  sindacale avrà  luogo nelle  forme  e nei modi

ritenuti  idonei  dalle organizzazioni  sindacali per garantire  la massima

informazione  dei lavoratori,  senza recare intralcio allo  svolgimento del

servizio  e verrà,  comunque,  effettuato senza venir  meno  all'obbligo di

rendere per intero la prestazione lavorativa.

 

I  dirigenti delle  R.S.U.,  nonché  di  dirigenti  nazionali,  regionali e

provinciali   delle   corrispondenti   organizzazioni   sindacali  potranno

accedere,  durante  l'orario  di  lavoro,  nei  luoghi  in  cui  si  svolge

l'attività lavorativa  nell'ambito  della  unità  produttiva,  nel rispetto

delle  modalità  e cautele adottate  dall'Ente al fine di  non pregiudicare

l'ordinario  svolgimento del lavoro,  avuto  riguardo  alle caratteristiche

organizzative dell'Ente stesso.

 

 

7. Tutela dei dipendenti dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie

 

Il trasferimento in un ufficio di  diversa unità produttiva,  del dirigente

della R.S.U., può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni

sindacali di  appartenenza,  salvi  i casi  di  cambiamento di  qualifica o

categoria.

 

La medesima tutela è attribuita  ai dirigenti degli  organi statutari delle

organizzazioni sindacali del personale postelegrafonico  sia  aderenti alle

Confederazioni  maggiormente  rappresentative sul piano  nazionale  sia non

affiliate  alle predette Confederazioni,  che siano  stipulanti il presente

C.C.N.L.,  nella misura massima,  per ciascun sindacato, dell'8% del numero

degli  iscritti risultante,  a livello nazionale,  dalle deleghe rilasciate

dai dipendenti per la riscossione dei contributi sindacali alla data del 1°

gennaio, ovvero ad un dirigente sindacale per ogni Filiale ove il sindacato

abbia costituito, a norma di statuto, una propria struttura territoriale.

 

La  garanzia  di  cui  al  punto  precedente  non   opera  nell'ipotesi  di

trasferimento collettivi.

 

Il  riconoscimento  della  prerogativa   di  cui  al   punto  precedente  è

subordinato  alla  preventiva  comunicazione  all'Ente  dei  nominativi dei

destinatari della tutela.

 

Le  organizzazioni  sindacali,  a  tal  fine,  avranno  cura  di comunicare

tempestivamente  all'Ente  ogni  variazione  intervenuta nelle attribuzioni

degli incarichi dirigenziali.

 

Le  disposizioni  di  cui ai punti  precedenti si applicano fino  alla fine

dell'anno successivo alla data in cui è cessato l'incarico dirigenziale.

 

 

8. Istituti di patronato

 

Gli  istituti  di  patronato  e  di  assistenza  sociale,  riconosciuti dal

Ministero  del Lavoro  e della Previdenza  Sociale,  per  l'adempimento dei

compiti di cui al D.  lgs.  C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di

svolgere,  su un piano di  parità,  la loro attività all'interno dell'Ente,

secondo le modalità stabilite con accordo aziendale.

 

 

9. Unità produttiva

 

Sono  definite   unità   produttive   le   Agenzie   di   coordinamento,  i

CCSB/CCED/CCUPE,  i CMP e i CMPP, i CPO, gli uffici di Ferrovia e di Arrivi

e Distribuzione,  nonché la Sede Centrale (Aree),  le Filiali e le Sedi, in

quanto strutture organizzate che, pur se integrate nella più ampia attività

dell'Ente,  sono dotate di sufficiente autonomia nel promuovere, coordinare

e  gestire la  realizzazione  degli  obiettivi  dell'Ente  stesso,  tale da

renderle idonee ad esplicare l'attività di produzione del  servizio in modo

da concludere  l'attività  di  produzione medesima e perciò  distinte dagli

organismi minori che non presentano quei connotati.

 

 

10. Permessi sindacali

 

I permessi retribuiti per i rappresentanti  delle  organizzazioni sindacali

di categoria sono definiti da appositi accordi aziendali - aventi la stessa

durata del contratto -  con le medesime organizzazioni sindacali stipulanti

il C.C.N.L.

 

 

 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

 

 

art. 3

 

Costituzione del rapporto di lavoro

 

1.   Per  l'assunzione  del  personale  le  parti  fanno  riferimento  alle

disposizioni del Capo I titolo II  del libro V del C.C.  ed  alle leggi sul

rapporto  di  lavoro  subordinato   nell'impresa  nonché,   in  materia  di

assunzioni obbligatorie, alle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 12 agosto 1974,

n. 370 e successive integrazioni e modificazioni.

 

2.  L'assunzione di personale nella Regione Autonoma di Val d'Aosta e nella

Provincia  di  Bolzano  è  regolata  dalle  norme  richiamate  nella  legge

istitutiva dell'Ente.

 

 

 

art. 4

 

Reclutamento

 

1.   Nel  reclutamento  di  personale   mediante  pubblica   selezione  una

percentuale  dei posti,  non superiore al  10%,  dovrà essere  riservata ai

dipendenti in  servizio  a tempo indeterminato,  in  possesso  degli stessi

requisiti stabiliti per i partecipanti esterni alla selezione medesima, con

riferimento a quanto stabilito nella parte del presente  contratto relativa

all'ordinamento del personale.

 

2. Nelle assunzioni a tempo indeterminato hanno la precedenza, nell'ordine:

 

-    i  lavoratori  che hanno trasformato il  rapporto  di  lavoro da tempo

     pieno a tempo parziale, a norma del successivo articolo 7, comma 13;

 

-    i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale;

 

-    i soggetti di cui al successivo comma 3, nel rispetto della disciplina

     ivi stabilita;

 

-    i soggetti  di  cui all'art.  8,  nel rispetto  dei requisiti  e delle

     condizioni ivi stabilite.

 

3.  In  caso di assunzioni,  per pubblica selezione,  nelle aree  di base e

operativa avrà la precedenza il figlio o il coniuge del dipendente deceduto

o reso permanentemente e totalmente inabile al servizio  per infortunio sul

lavoro o per malattia professionale.

 

La domanda di  assunzione  del coniuge o del figlio  maggiorenne di  cui al

precedente punto dovrà essere  presentata entro  sei mesi dall'accertamento

dell'infortunio  sul lavoro o  della malattia professionale.  Per il figlio

minorenne il termine suddetto  decorre dal giorno  del raggiungimento della

maggiore età.

 

 

 

art. 5

 

Assunzione

 

1.  L'assunzione è comunicata al lavoratore con lettera nella  quale devono

essere specificati:

 

-    la data di assunzione;

 

-    l'area di inquadramento professionale;

 

-    la sede di lavoro;

 

-    il trattamento economico iniziale;

 

-    la durata del periodo di prova.

 

2.  Nella lettera di assunzione sarà inoltre specificato che  al lavoratore

viene consegnata copia del presente contratto.

 

3.  L'assunzione decorre a tutti gli effetti dal giorno di presentazione in

servizio.

 

4.  L'assunzione può avvenire con giustificato ritardo  sul termine fissato

per motivi  ritenuti  validi dall'Ente.  In ogni caso il  ritardo non potrà

superare  trenta  giorni.  Si prescinde dal predetto  termine  nei  casi di

astensione obbligatoria dal lavoro  per maternità (legge  n.  1204/71) e di

servizio militare di leva.

 

5.  All'atto  dell'assunzione  il  dipendente  deve  presentare  i seguenti

documenti:

 

-    documento di identificazione;

 

-    libretto di lavoro o equipollente;

 

-    certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

 

-    certificato degli studi compiuti (a richiesta dell'Ente);

 

-    eventuale documento di servizio militare;

 

-    stato di famiglia;

 

-    certificato  medico  rilasciato dall'U.S.L.  competente per territorio

     dal quale risulti l'idoneità  specifica al  lavoro per  il quale viene

     assunto;

 

-    ogni altro documento che l'Ente ritenesse opportuno richiedere.

 

Il  dipendente,   in  luogo  dei  predetti  documenti,  può  produrre,  ove

consentito,  le  dichiarazioni sostitutive ai  sensi della legge  4 gennaio

1968, n. 15.

 

6.  Il dipendente è  tenuto a dichiarare il  suo domicilio ed  a notificare

all'Ente ogni successivo cambiamento.

 

 

 

art. 6

 

Periodo di prova

 

1. Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova.

 

2. La durata del periodo di prova è:

 

-    fino ad un massimo di tre mesi per i lavoratori della prima area;

 

-    fino  ad  un  massimo  di  sei  mesi  per  dipendenti  delle  restanti

     qualifiche.

 

3. Il periodo di prova resta sospeso durante le assenze dovute a malattia e

infortunio del  dipendente,  nonché in ogni altro caso  stabilito per legge

oppure   quando  il  completamento   del  periodo  di  prova   si  presenti

incompatibile con obblighi e divieti imposti dalla legge.

 

4.  Le assenze riconosciute  come  causa di sospensione  sono soggette allo

stesso trattamento economico previsto  per il  corrispondente personale non

più in prova.

 

5.  Non sono ammesse  né la protrazione,  né la rinnovazione del periodo di

prova,  salve le  ipotesi  in  cui  l'Ente  ritiene  giustificata l'assenza

stessa,  nel  qual caso il  periodo di  prova verrà protratto per  un tempo

corrispondente alla durata dell'assenza.

 

6.  Durante il  periodo di  prova il  trattamento economico non  può essere

inferiore a quello  minimo fissato per  l'Area nella quale  il dipendente è

stato assunto.

 

7.  Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto da

ciascuna delle due parti senza obbligo di preavviso o di indennità.

 

8.  Qualora la  risoluzione avvenga per  dimissioni  in  qualunque momento,

oppure  per iniziativa  dell'Ente durante il  primo  mese,  la retribuzione

viene corrisposta per il  solo  periodo di  servizio  prestato.  Qualora la

risoluzione avvenga invece oltre il termine predetto,  viene corrisposta al

dipendente la retribuzione fino alla metà od alla fine del mese in corso, a

seconda  che la  risoluzione stessa  avvenga entro la  prima  o  la seconda

quindicina del mese.

 

9.  Trascorso il periodo di prova senza che da una delle  parti il rapporto

di  lavoro  sia stato  risolto,  il  dipendente  si  intende  confermato in

servizio e gli verrà riconosciuta l'anzianità dal giorno  dell'assunzione a

tutti gli effetti.

 

10. Il personale già in servizio presso l'Ente, assunto nell'area superiore

a seguito di pubblica selezione,  qualora non superi  il prescritto periodo

di prova, viene reintegrato nell'area e nella Filiale di provenienza.

 

 

 

art. 7

 

Rapporto di lavoro a tempo parziale

 

1.  A titolo sperimentale fino al 31 dicembre 1997, il rapporto di lavoro a

tempo  parziale  può essere  introdotto,  compatibilmente  con  le esigenze

connesse alla funzionalità dei servizi, che saranno valutate dall'Ente, sia

mediante  la  trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno su

richiesta del lavoratore, sia mediante assunzioni.

 

2.  Il  rapporto  di  lavoro  a tempo parziale  deve  essere costituito per

iscritto secondo quanto previsto nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

 

3.  La prestazione di lavoro in regime di  tempo parziale  dovrà essere non

inferiore alla metà di quella resa in  regime di tempo pieno.  In relazione

alle effettive esigenze  di  servizio,  previo assenso  del  dipendente, la

durata della prestazione  di lavoro potrà essere fissata per un  tempo pari

ai 2/3 di quella resa in regime di tempo pieno.

 

4. Il tempo parziale può essere realizzato:

 

-    con articolazione della prestazione di  servizio  ridotta  in  tutti i

     giorni lavorativi della settimana (c.d. tempo parziale orizzontale);

 

-    con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni  giorni della

     settimana,  del  mese  od  in determinati  periodi nell'arco dell'anno

     (c.d. tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media

     della  durata del lavoro settimanale,  prevista per  il tempo parziale

     nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese od anno).

 

5.  La  prestazione  lavorativa  dovrà  essere  svolta  senza  soluzione di

continuità  e sarà  collocata nell'arco temporale del  ciclo  produttivo in

relazione alle esigenze del settore di applicazione.

 

6.  Il  personale con rapporto  di  lavoro  a tempo parziale  è  escluso da

prestazioni di lavoro straordinario.

 

7.   Il  trattamento   economico  previsto  nel  presente   contratto  sarà

proporzionale alla prestazione lavorativa.

 

8.  Ai fini dei passaggi di area e dei criteri di ammissione  al sistema di

accertamento per i passaggi di area,  i periodi di lavoro a  tempo parziale

sono  computati in  proporzione alla  ridotta durata  della  prestazione: i

relativi   parametri   temporali   sono  pertanto   prolungati   in  misura

corrispondente.

 

9. Il trattamento normativa verrà determinato per i singoli istituti, avuto

riguardo alla ridotta durata della prestazione e della  peculiarità del suo

svolgimento e ad esso si applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni

di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno.

 

Il  trattamento  previdenziale  e  di  fine  rapporto  sono  regolati dalle

disposizioni dettate nella legge 11  novembre  1983,  n.  638  e nel D.L. 9

ottobre 1989,  n.  338  convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre

1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

 

10  I lavoratori a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di

giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.  I lavoratori a

tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato

alle giornate lavorate nell'anno.

 

Il  relativo  trattamento  economico   è  commisurato  alla   durata  della

prestazione giornaliera.

 

11. La percentuale massima di personale a tempo parziale non potrà superare

il  10%  del  personale a tempo indeterminato in  forza  presso  le singole

Filiali.  Il superamento della predetta percentuale, fino ad un massimo del

15%, dovrà essere oggetto di negoziazione a livello nazionale.

 

12.  Il personale in servizio a tempo indeterminato con prestazioni a tempo

pieno  e  con  anzianità  non  inferiore  a  24   mesi  potrà  chiedere  la

trasformazione del  proprio rapporto di lavoro  in quello a  tempo parziale

con esclusione dei quadri.

 

13.  Le domande volte alla trasformazione del rapporto  di  lavoro da tempo

pieno a tempo  parziale  potranno  essere  accolte  compatibilmente  con le

esigenze di servizio e la specificità delle funzioni.

 

14.  Nell'accoglimento delle  domande  di  trasformazione  del  rapporto di

lavoro da tempo  pieno a tempo parziale  l'Ente terrà  conto delle seguenti

situazioni:

 

a)   dipendenti con figli portatori di handicap grave;

 

b)   dipendenti con figli di età inferiore a sei anni;

 

c)   dipendenti studenti di cui all'art.  10 della legge 20 maggio 1970, n.

     300;

 

d)   dipendenti portatori di handicap grave;

 

e)   altre motivazioni, in particolare di carattere familiare.

 

L'applicazione  del  presente  comma  avverrà  secondo   intese  a  livello

nazionale.

 

15.  Il personale a tempo parziale  potrà chiedere il ripristino  del tempo

pieno dopo un periodo di 18 mesi. Le domande saranno valutate positivamente

dall'Ente nel  limite  del  25%  del  lavoratori  che  ha  già  ottenuto la

trasformazione del rapporto a tempo parziale,  in forza nella Filiale al 31

dicembre dell'anno precedente. Avrà la precedenza il personale con maggiore

anzianità nel rapporto di lavoro a  tempo parziale e,  in subordine, quello

con maggiore anzianità di servizio.

 

16.  In  caso  di  assunzione  a tempo parziale  è  ammesso  per specifiche

esigenze organizzative,  lo svolgimento di lavoro supplementare, nel limite

massimo  dell'orario  settimanale  contrattuale,   sempre  con  la  normale

retribuzione, per un ammontare complessivo non superiore a 50 ore annue.

 

17.  L'assunzione  a tempo parziale  potrà avere durata  limitata;  in tale

ipotesi si applicano le disposizioni contenute nelle leggi  18  aprile 1962

n.  230,  28  febbraio 1987  n.  56  e 26  giugno 1990, n. 162 e successive

modificazioni  ed  integrazioni  nonché  quelle  indicate  nell'art.  8 del

presente C.C.N.L.

 

18.   L'assunzione   a   tempo   parziale   dovrà   essere   preceduta   da

un'interpellanza  rivolta  al  personale  della  Filiale  interessata,  che

intenda trasformare il proprio rapporto  di  lavoro da tempo pieno  a tempo

parziale.

 

19.  Il personale assunto a tempo parziale con anzianità minima di  36 mesi

potrà presentare domanda volta a trasformare il proprio rapporto  di lavoro

in  quello  a tempo  pieno.  La  domanda  sarà  valutata  dall'Ente,  a suo

insindacabile giudizio, sulla base delle esigenze di servizio.

 

20.  In caso  di  assunzioni  a tempo pieno è  riconosciuto  il  diritto di

precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con

priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di

lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

 

 

 

art. 8

 

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato

 

1.  L'Ente  potrà  assumere  personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo

determinato.   In  tale  caso  al  rapporto  di  lavoro   si  applicano  le

disposizioni contenute nelle leggi 18  aprile  1962,  n.  230,  28 febbraio

1987,  n.  56 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il trattamento

economico fisso e variabile corrispondente all'area di applicazione.

 

2.  In attuazione di quanto specificamente previsto dall'art. 23, punto I),

della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'Ente potrà valersi delle prestazioni

di personale con contratto a termine,  oltre che nelle ipotesi già previste

dalle leggi di cui al comma precedente, nei seguenti casi:

 

-    necessità di espletamento del servizio in concomitanza di  assenze per

     ferie nel periodo giugno-settembre;

 

-    incrementi di attività in dipendenza di eventi  eccezionali o esigenze

     produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile

     soddisfare con il normale organico;

 

-    punte di più intensa attività stagionale.

 

3.  Il numero  dei lavoratori  assunti con contratto  a  termine  non potrà

superare la  quota percentuale  massima  del  10%  rispetto  al  numero dei

lavoratori impegnati a tempo indeterminato.

 

4.  In caso di esigenze assunzionali a tempo indeterminato, nell'arco della

vigenza contrattuale,  avranno  la  precedenza quei lavoratori  che abbiano

prestato servizio con contratto a termine,  per un  periodo  complessivo di

almeno sei mesi anche non continuativo  negli ultimi  tre anni,  in analoga

posizione di  lavoro  nell'ambito della  stessa  Filiale.  A  tal  fine, il

servizio prestato verrà compreso tra gli elementi di  valutazione prescelti

per la selezione del personale.

 

5.  In applicazione della legge 26.6.1990,  n. 162, l'Ente potrà ricorrere,

per  la  sostituzione dei lavoratori tossicodipendenti di  cui al  1° comma

dell'art.  99  della citata legge,  ad assunzioni a  tempo indeterminato ai

sensi  della  legge  18.4.1962,   n.   230  e  successive  modificazioni  e

integrazioni.

 

 

 

art. 9

 

Orario di lavoro

 

1.  Il regime dell'orario di lavoro dovrà essere funzionale ad  un ottimale

utilizzo delle risorse in relazione alle reali esigenze operative e  ad una

necessaria  corrispondenza delle prestazioni  effettive rispetto all'orario

contrattuale,  così  da  realizzare  concretamente  la  coincidenza  tra la

disponibilità teorica della forza  lavoro  e  la  prestazione  effettiva di

lavoro all'interno del processo produttivo.

 

2.  L'orario ordinario contrattuale  di  lavoro  è  di  36  ore settimanali

concentrate  di  norma in  6  o  5  giorni  in  correlazione  alle esigenze

tecnico-produttive.

 

3.  L'orario  di  lavoro  settimanale concentrato in  6  giorni deve essere

normalmente ripartito dal lunedì al sabato.

 

4.  L'orario di  lavoro  settimanale concentrato in  5  giorni  deve essere

normalmente ripartito dal lunedì al venerdì con un eventuale intervallo non

superiore a 60  minuti in relazione alle esigenze di servizio, che comporta

un conseguente prolungamento fino al completamento  dell'orario giornaliero

d'obbligo.  Con la suddetta articolazione  dell'orario di lavoro la seconda

giornata di libertà coinciderà con il sabato.

 

5.  Nelle strutture le cui esigenze richiedano un'organizzazione del lavoro

articolata  in  via ordinari  su  6  giorni della  settimana,  l'Ente potrà

prestabilire  schemi  di   rotazione  del  personale,   con  5  prestazioni

giornaliere a settimana per ciascun lavoratore,  ovvero  con  alternanza di

gruppi di lavoratori predeterminati nelle prestazioni,  con rotazione sulla

generalità degli interessati.

 

 

Orario a turno unico

 

Nelle strutture ove il  lavoro  è organizzato su  turno unico,  al  fine di

soddisfare   le  esigenze  derivanti   dall'articolazione   dell'orario  di

servizio, il personale potrà essere chiamato ad osservare:

 

a)   orario sfalsato:

 

     anticipando  o  posticipando  l'inizio  della  prestazione  lavorativa

     giornaliera e  correlativamente anticipando e  posticipando il termine

     della stessa;

 

b)   orario spezzato:

 

     -    sarà   attuato,   di   norma,   nell'ambito   dell'organizzazione

          dell'orario  settimanale  concentrato  in  5  giorni,  salvo  che

          ragioni   tecnico-produttive  non   ne  rendano   più  efficiente

          l'introduzione   nell'ambito    dell'organizzazione   dell'orario

          settimanale  concentrato in  6  giorni, anche per cicli operativi

          plurisettimanali;

    

     -    la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve essere

          in via normale, inferiore a 2 ore per tutti i lavoratori;

    

     -    l'introduzione è demandata alla contrattazione decentrata.

 

 

Orario su turni

 

In considerazione  delle peculiari  caratteristiche  del  servizio  e della

correlata  necessità di  garantire i prefissati  standard  di  qualità, può

essere adottato  l'orario  di  lavoro  su  turni nel rispetto  dei seguenti

criteri direttivi:

 

a)   articolazione dell'orario di lavoro su due o più turni giornalieri, la

     cui durata, di norma, non può superare le 8 ore;

 

b)   possibilità di  istituire e modificare  turni per brevi  periodi  ed a

     fronte di particolari esigenze;

 

c)   attuazione di schemi di turnazione strettamente correlati ai flussi di

     traffico,  sia per quanto riguarda l'articolazione dei turni di lavoro

     che la composizione degli stessi;

 

d)   determinazione  della durata normale dell'orario di  lavoro sulla base

     di  una media plurisettimanale,  fermo  restando  il limite di  36 ore

     settimanali. Il superamento del limite del normale orario contrattuale

     settimanale non dà  luogo a compenso  per lavoro  straordinario purché

     mediamente, nell'arco di un mese, il limite stesso venga rispettato;

 

e)   durante le  soste fuori sede  il  personale in  servizio  negli uffici

     ambulanti  e natanti,  in  servizio  viaggiante  di  messaggerie ed il

     personale comandato a prestare  servizio  di  trasporto  degli effetti

     postali da comune a comune con automezzi dell'Ente,  è  considerato in

     servizio a tutti gli effetti fino al limite massimo di 3 ore per soste

     non superiori alle 6 ore;

 

f)   la rotazione fra i vari  turni è obbligatoria  per tutto  il personale

     fatti salvi i casi di esclusione disciplinati da norme di legge oppure

     le ipotesi  in  cui  detta  rotazione  si  presenti  incompatibile con

     diritti, obblighi e divieti previsti dalla legge.

 

Il genitore  componente  una famiglia  monoparentale con prole  di  età non

superiore a 6 anni ha diritto all'esclusione dal turno notturno.

 

In ogni caso,  la distribuzione dell'orario di  lavoro deve essere  tale da

favorire il massimo contenimento del lavoro straordinario.

 

 

 

art. 10

 

Osservanza e controllo degli orari di lavoro

 

1.  L'osservanza dell'orario di  lavoro,  quale  elemento  essenziale della

prestazione lavorativa, costituisce un obbligo per il lavoratore.

 

2. L'accertamento in ordine al rispetto dell'orario di lavoro sarà di norma

effettuato mediante controllo di tipo automatico.

 

A  tale  controllo  sono  soggetti  anche   i   dipendenti  che  effettuano

prestazioni di lavoro straordinario.

 

3.  I  sistemi automatici  di  rilevazione dell'orario  di  lavoro dovranno

essere utilizzati per determinare le eventuali riduzioni delle retribuzioni

in  conseguenza di  assenze totali  o  parziali  dal  posto  di  lavoro non

giustificate,  nonché per il controllo sulla fruizione dei permessi orari e

sui recuperi di questi ultimi e dei ritardi.

 

 

 

art. 11

 

Orario flessibile

 

1.  L'orario  flessibile può  essere introdotto a richiesta  del personale,

compatibilmente con  le condizioni  tecnico-operative  e  tenendo  conto di

criteri che garantiscano:

 

-    il pieno soddisfacimento delle esigenze della clientela;

 

-    la  massima efficienza dell'organizzazione  della strutture produttiva

     sia  ai  fini  del servizio  offerto che della  prestazione lavorativa

     degli addetti;

 

-    il mantenimento dell'equa distribuzione dei carichi di  lavoro  tra le

     unità applicate al settore interessato;

 

-    nessun aggravio di spesa.

 

2.  L'applicazione  dell'orario flessibile  resta in  ogni caso subordinata

all'esistenza di idonei mezzi di rilevazione automatica delle presenza.

 

3. Restano, pertanto, esclusi dall'orario flessibile:

 

-    di norma i lavoratori che  esplicano la propria  attività negli uffici

     operativi articolati  su  unico turno di  lavoro  giornaliero e quelli

     addetti a specifici processi produttivi a fasi interconnesse;

 

-    gli autisti;

 

-    il personale di custodia;

 

-    il personale in missione;

 

-    il personale che opera in squadra;

 

-    il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

 

4.  La flessibilità si articolerà su una  fascia massima di 60  minuti, con

compensazione giornaliera.  La  scelta dell'orario  di entrata, nell'ambito

della fascia,  sarà operata dal singolo dipendente  volta per  volta, senza

necessità di preavviso, determinandosi di conseguenza l'orario di uscita.

 

5.  Ove  non  ricorra  un  diverso  titolo  di  assenza,  tutte  le entrate

successive al termine della predetta fascia oraria saranno considerate come

ritardi,  mentre tutte le uscite anticipate rispetto al termine dell'orario

di lavoro determinato  con le modalità  sopraindicate, costituiranno, salvo

diverso titolo, assenza ingiustificata.

 

6.  La  richiesta  del  lavoratore  per  l'orario  flessibile  potrà essere

accolta,  nel rispetto  dei criteri sopra  enunciati,  per  un  periodo non

superiore  a  tre  mesi,   ferma  restando  la   possibilità  di  ulteriore

accoglimento  per  lo  stesso  periodo  previa  verifica  delle  condizioni

richieste.

 

 

 

art. 12

 

Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno e a cottimo

 

1. Il personale, salvo giustificato motivo di impedimento, non può esimersi

dall'effettuare  lavoro  supplementare,  straordinario, festivo e notturno,

che venga richiesto dall'Ente.

 

2.  E'  considerato lavoro supplementare quello  eseguito  dai lavoratori a

tempo parziale oltre l'orario  d'obbligo individuale, fino a limite massimo

di 36 ore settimanali previsto nell'art. 9 del presente C.C.N.L.

 

3.  E'  considerato lavoro straordinario quello  eseguito  dai lavoratori a

tempo pieno, oltre l'orario ordinario contrattuale di lavoro.

 

4.  E'  considerato lavoro festivo quello effettuato in giorno riconosciuto

festivo a norma del successivo art. 16.

 

5.  E'  considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21.00 e le

ore 7.00.

 

6.  Il ricorso al lavoro  straordinario deve avere  carattere eccezionale e

trovare   obiettiva    giustificazione    in   necessità   imprescindibili,

indifferibili e di durata temporanea.

 

Allo scopo di  contenere le  prestazioni straordinarie  entro  i  limiti di

stretta   indispensabilità,   si  dovranno  attivare   possibili  strumenti

alternativi quali l'attuazione di  adeguate turnazioni ed  articolazioni di

orario nonché  l'impiego  di unità eventualmente disponibili  a  livello di

agenzia.

 

7.  Le prestazioni  straordinarie  dovranno  essere  inserite  in specifici

programmi  articolati  per area funzionale e territoriale,  da sottoporre a

verifica periodica da  parte dell'Ente con cadenza  almeno  trimestrale, al

fine di  valutarne l'effettiva entità  e di  adottare  possibili interventi

correttivi.

 

8.   Il  lavoratore  a  tempo  pieno  chiamato  ad  effettuare  prestazioni

straordinarie per esigenze non programmabili dovrà  essere informato almeno

due ore prima del termine del  normale orario di  lavoro e, compatibilmente

con le esigenze di servizio, effettuare tali prestazioni senza soluzione di

continuità con il lavoro ordinario.

 

9.  Nel  caso  di prestazioni straordinarie  rese non in continuità  con il

normale orario  di lavoro o comunque richieste dopo  il termine dell'orario

normale,  sarà corrisposta al  lavoratore  la retribuzione per il  tempo di

effettivo lavoro con un minimo di 1 ore.

 

10.  Per il lavoro straordinario, festivo e notturno verranno corrisposti i

compensi stabiliti nella parte economica del presente contratto.

 

11.  Per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali il dipendente,

in luogo del compenso straordinario festivo,  può scegliere di fruire di un

giorno di riposo compensativo.

 

12.  Non è consentito al lavoratore  trattenersi sul posto di  lavoro oltre

l'orario normale se non deve prestare lavoro straordinario.

 

13. Non è ammessa la forfettizzazione del lavoro straordinario.

 

14.  Per le esigenze di funzionalità dei servizi,  in  presenza di spiccate

variabilità dei flussi di traffico o di lavori eccezionali da espletare con

carattere di urgenza, l'Ente può attivare sistemi di lavorazione a quantità

secondo e nei limiti del budget assegnato agli organi e secondo le modalità

di contrattazione.

 

15. Per quanto attiene al recapito, la regolamentazione salariale prevederà

anche la modalità di attivazione delle prestazioni lavorative aggiuntive in

uno  con  i  relativi  compensi  di  produttività  compatibilmente  con  la

peculiarità del servizio.

 

 

 

art. 13

 

Indennità di bilinguismo

 

1.  Al personale in servizio nelle regioni autonome a  statuto speciale del

Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta,  ai sensi della legge 23.10.1961

n.  1165  e  del D.P.R.  18.5.1987  n.  269,  è attribuita una indennità di

bilinguismo  collegata  alla  professionalità  da   corrispondersi  con  le

modalità previste dalla legge 13.8.1980  n. 454 e dal D.P.C.M. 30.5.1988 n.

287,  dalla  legge 2  agosto 1991  n.  279,  e nel decreto del Ministro del

Tesoro del 22 dicembre 1992 e successive modificazioni.

 

 

 

art. 14

 

Ferie

 

1.  Ai dipendenti spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello

di assunzione,  un periodo annuale di ferie della durata di 32  o 27 giorni

lavorativi,   a  seconda   che   la   prestazione   lavorativa   sia  resa,

rispettivamente su 6 o 5 giorni.

 

I suddetti periodi di ferie non comprendono le festività soppresse.

 

2. Per l'anno solare di assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie

pari a 1/12  di ferie per ogni mese di servizio  o frazione  superiore a 15

giorni, prestati o da prestare nell'anno medesimo.

 

3.  Il periodo di riposo  dovrà essere programmato  dall'Ente tenendo conto

delle eventuali richieste del lavoratore,  compatibilmente  con le esigenze

di servizio.

 

La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni stabiliti.

 

4.  L'Ente assicura  comunque  al  lavoratore  il godimento  di 2 settimane

continuative di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre.

 

5.  Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie,  e la sostituzione

di esse con compenso alcuno.

 

6.  In caso  di  particolari esigenze  di  servizio  che  non  abbiano reso

possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno  ovvero  in  caso di

impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio  o da assenza

obbligatoria,  le  ferie potranno  essere  fruite  entro il  primo semestre

dell'anno successivo. In caso di motivate esigenze di carattere personale e

compatibilmente  con  le  esigenze  produttive,  potrà  essere  concessa la

fruizione delle residue ferie  entro il mese di aprile dell'anno successivo

a quello di spettanza.

 

7.  La risoluzione del rapporto,  per  qualsiasi motivo,  non pregiudica il

diritto alle ferie maturate; in caso di risoluzione nel corso dell'anno, il

lavoratore ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi  di servizio

prestati.

 

8.  Qualora  la risoluzione del  rapporto di lavoro  avvenga per invalidità

permanente a svolgere  qualsiasi mansione  della propria  area,  per giusta

causa ai sensi dell'art.  2129  C.C., per giustificato motivo e per decesso

del dipendente,  il lavoratore o gli eredi avranno diritto ad una indennità

sostitutiva delle ferie maturate  e non godute,  pari,  per ogni  giorno di

ferie, alla retribuzione fissa base giornaliera di cui all'art. 56.

 

9.  Non può essere computato nelle ferie il  periodo di  preavviso indicato

nell'art. 2128 del C.C.

 

10.  L'assegnazione delle ferie dovrà avvenire  in modo che nei  periodi di

maggiore intensità produttiva l'aliquota di personale contemporaneamente in

ferie,  nelle singole unità produttiva, risulti contenuta in relazione alle

esigenze del servizio.

 

11.  Il decorso delle ferie resa  interrotto  nel caso  in  cui nel periodo

delle ferie stesse sopraggiunge un'infermità  di natura tale  da comportare

un ricovero ospedaliero, regolarmente certificato, anche di un solo giorno,

o nel caso  in  cui il  lavoratore  sia colpito  da  grave  lutto familiare

(genitore, coniuge, figli o fratelli).

 

12. Qualora il lavoratore non sia stato espressamente autorizzato a fruire,

in prosecuzione del periodo di ferie programmato,  di quelle non godute per

i motivi di cui al precedente punto,  egli avrà l'obbligo di presentarsi in

servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al

termine,  se  successivo,  dell'assenza per malattia  per infortunio  o per

evento luttuoso.

 

13.  Al dipendente richiamato dalle ferie per motivate esigenze di servizio

competono,  previa esibizione di  idonea documentazione,  il rimborso delle

spese personali di  viaggio sostenute  e  l'indennità  di  missione  per la

durata del viaggio.

 

 

 

art. 15

 

Cure termali

 

1. Valgono le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 412 ed al

decreto  del  Ministro  della  Sanità  del  12  agosto  1992  e  successive

modificazioni ed integrazioni.

 

I dipendenti dell'Ente non possono, quindi, fruire delle cure termali fuori

delle ferie.

 

 

 

art. 16

 

Giorni festivi

 

1.  Agli  effetti  del  presente  contratto  sono  considerati  festivi  le

domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli

effetti civili,  nonché la ricorrenza  del Santo Patrono della  località in

cui il dipendente presta la sua opera.

 

2.  Il riposo  settimanale cade normalmente  di domenica e non  deve essere

inferiore  alle  24  ore.  Per i lavoratori  turnisti il riposo  può essere

fissato  in  altro  giorno  della  settimana,  cosicché  la  domenica viene

considerata giorno lavorativo,  mentre viene considerato festivo  il giorno

fissato per il riposo.

 

3.  Ai lavoratori in turno che prestano servizio nei giorni di cui al comma

1, compete una maggiorazione retributiva.

 

4.  Ai  lavoratori  i  quali  nel  normale  giorni  di  riposo  settimanale

effettuino  prestazioni  lavorative  pari  o  superiori  a  4  ore, compete

un'intera giornata  di  riposo  compensativo,  fermo restando il diritto al

compenso della maggiorazione di cui al precedente punto.

 

5. In relazione al combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54 e del

D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  792,  a  compensazione ed  in  luogo delle

festività civili e religiose  soppresse vengono riconosciute  4 giornate di

permesso retribuito all'anno. Per la fruizione dei predetti permessi nonché

per la  corresponsione  di un compenso  in caso di  mancata fruizione degli

stessi, si applica la stessa disciplina prevista nell'art. 14 per le ferie.

 

6.  Ai lavoratori  appartenenti  alle  chiese cristiane  avventiste ed alla

religione ebraica viene riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del

riposo sabbatico in  luogo di  quello  settimanale  domenicale,  nel quadro

della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del

22 novembre 1988 n. 516 e dell'8 marzo 1989 n. 101.

 

Le ore lavorative non prestate il sabato  sono recuperate  la domenica o in

altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.

 

 

 

art. 17

 

Permessi

 

1.  Al  lavoratore  che  ne  faccia  domanda,  l'Ente  può  accordare,  per

giustificati motivi,  permessi fino  ad  un  massimo di  30  ore  annue, da

recuperare entro il mese successivo alla fruizione del permesso stesso.

 

E'  riconosciuta al lavoratore la facoltà di convertire le ore  di permesso

da recuperare,  nelle  giornate  di permesso retribuito  spettanti in luogo

delle festività religiose e civili soppresse.

 

2.  In occasione del matrimonio,  il lavoratore ha diritto ad un congedo di

15 giorni consecutivi di calendario, senza decurtazione della retribuzione.

 

3. Al lavoratore colpito da grave lutto familiare (genitore, coniuge, figli

o fratelli)  sarà concesso un permesso retribuito di 3  giorni, se l'evento

luttuoso si sia verificato nella  città sede di lavoro  o provincia e  di 5

giorni,  di cui 3  retribuiti,  se  l'evento  si sia verificato fuori della

provincia.

 

4.  L'Ente può,  inoltre,  concedere ai dipendenti, per ragioni familiari o

personali,  permessi  speciali  non retribuiti  fino  al  massimo nell'anno

solare di 10  giorni,  nonché permessi di breve durata, non superiore a due

ore, per gravi motivi, con facoltà di corrispondere la retribuzione.

 

5.  Resta salvo il diritto del lavoratore di chiedere,  ove ne ricorrano le

condizioni,  i permessi retribuiti e non retribuiti  previsti da specifiche

disposizioni di legge.

 

 

 

art. 18

 

Assenze per malattie - Trattamento

 

1.  Il lavoratore,  non  in  prova,  assente  per malattia ha  diritto alla

conservazione del posto  ed  alla  corresponsione  dell'intera retribuzione

fissa per un periodo di mesi dodici. I periodi di malattia che intervengono

con intervalli inferiori a 30  giorni si sommano ai fini  della maturazione

del predetto periodo di 12  mesi. Nel computo del periodo di 12 mesi non si

tiene conto delle assenze dovute a patologie di  particolare  gravità quali

la malattia oncologica,  la sclerosi  multipla, la distrofia muscolare e la

sindrome da immunodeficienza acquisita.  In tali casi la  retribuzione e la

conservazione del posto spettano fino al  limite massimo di 24  mesi, salvo

quanto previsto al successivo comma.

 

2.  Il  diritto alla  conservazione del posto cessa  quando  il lavoratore,

anche per effetto di una  pluralità di episodi  morbosi e indipendentemente

dalla  durata  dei singoli intervalli,  raggiunga  il limite di  24 mesi di

assenza entro l'arco massimo di 48 mesi consecutivi. I termini di computano

dal primo giorno del primo periodo di assenza per malattia.

 

3.  Superati i periodi previsti  dai precedenti commi  per la conservazione

del posto, durante i quali decorre l'anzianità, al lavoratore che ne faccia

richiesta  potrà  essere  concessa  l'aspettativa  fino  a  12  mesi  senza

decorrenza dell'anzianità e senza corresponsione della retribuzione.

 

4.  Trascorsi i periodi di  assenza previsti  dai precedenti  commi, l'Ente

potrà procedere  alla risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo al

lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso.

 

5.  L'assenza per malattia deve essere comunicata all'Ente immediatamente e

comunque all'inizio  dell'orario di  lavoro  del giorno  stesso  in  cui si

verifica anche ne  caso  di  eventuale  prosecuzione di tale assenza, salva

l'ipotesi di comprovato impedimento.

 

6.  Il lavoratore  è tenuto  ad  inviare il relativo  certificato medico di

giustificazione entro 2 giorni dall'inizio della malattia o della eventuale

prosecuzione della stessa.

 

Nel computo del predetto termine non si considerano i giorni festivi.

 

7.  L'Ente ha diritto di far controllare la malattia ai sensi delle vigenti

disposizioni di legge.

 

Qualora il  lavoratore  durante l'assenza  debba,  per  particolari motivi,

risiedere  in  luogo diverso da  quello  reso noto all'Ente,  ne dovrà dare

preventiva comunicazione precisando l'indirizzo dove potrà essere reperito.

 

8.  Il  lavoratore assente  per malattia è  tenuto fin dal  primo giorno di

assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro,

in ciascun giorno,  anche se domenicale o festivo,  dalle ore 10  alle 12 e

dalle ore 17 alle 19.

 

9.  Il lavoratore che -  per eventuali e comprovate necessità di assentarsi

dal proprio domicilio per visite,  prestazioni o accertamenti specialistici

o per altri giustificati motivi -  non possa osservare tali fasce orarie, è

tenuto a dare preventiva comunicazione all'Ente della diversa fascia oraria

di reperibilità da osservare.

 

10.  La  permanenza del lavoratore nel proprio  domicilio  durante le fasce

orarie come sopra definite potrà essere verificata nell'ambito e nei limiti

delle disposizioni di legge vigenti.

 

11.  Il  mancato rispetto  da  parte  del  lavoratore  degli obblighi sopra

indicati comporta la perdita del trattamento di malattia  ed è sanzionabile

con l'applicazione di provvedimento disciplinare.

 

 

 

art. 19

 

Aspettativa

 

 

per motivi di famiglia

 

1.  Al lavoratore non in prova può essere concesso, per motivi da valutarsi

dall'Ente  e  purché  questo  non  comporti  nocumento   all'andamento  del

servizio, un periodo di aspettativa fino ad un massimo di un anno.

 

2. L'aspettativa comporta la perdita dell'intera retribuzione e non è utile

ai  fini  dell'anzianità,  né ai  fini  della  carriera  e  del trattamento

economico.

 

 

per servizio militare

 

3.  La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o  il richiamo

alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate,  nonché l'arruolamento

volontario  allo  scopo di  anticipare  il  servizio militare obbligatorio,

determinano la  sospensione del rapporto  di  lavoro,  anche  in periodo di

prova,  ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del  posto per tutto

il  periodo del  servizio  militare  di  leva.  I  lavoratori  obiettori di

coscienza che prestano  il servizio sostitutivo civile,  qualora beneficino

del rinvio del servizio militare, hanno diritto, anche in periodo di prova,

alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio.

 

4.  Entro trenta  giorni dal congedo o dall'invio in licenza  illimitata in

attesa di  congedo,  il lavoratore deve porsi a  disposizione dell'Ente per

riprendere servizio. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto.

 

5.  Il  periodo di  tempo trascorso,  in costanza di  rapporto, in servizio

militare  di  leva  viene computato a tutti gli  effetti  quale  periodo di

servizio prestato.

 

6.  I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla  conservazione del

posto e percepiscono  lo  stipendio e gli  assegni  personali  di  cui sono

provvisti,  per un  periodo massimo di  sessanta  giorni; successivamente a

tale periodo l'Ente corrisponderà l'eventuale  differenza fra  lo stipendio

in godimento e quello erogato dall'Amministrazione militare.

 

7.  La disposizione di cui al punto 6  è applicabile anche al personale con

contratto a termine, fino alla scadenza del contratto stesso.

 

 

per volontariato

 

8.  L'Ente può concedere,  dopo avere valutato le esigenze  di servizio, un

periodo di aspettativa  di durata non superiore ad  un  anno, ai lavoratori

che  ne  facciano  richiesta  in  quanto  aderenti  alle  Organizzazioni di

volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

 

9. Durante la suddetta aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso

a tutti gli effetti.

 

10.  L'Ente può concedere,  compatibilmente con le esigenze di servizio, ai

lavoratori con la qualifica di  volontario in servizio  civile o cooperante

ai  sensi degli art.  31  e 32  della  legge  26  febbraio  1987,  n.  49 e

successive modificazioni,  che intendano prestare la loro opera in Paesi in

via di  sviluppo,  un periodo di  aspettativa di  durata  anche superiore a

quella massima di un anno.

 

11.  Qualora l'effettuazione del periodo di servizio  civile all'estero dia

luogo alla  definitiva  dispensa  dalla ferma militare  obbligatoria, detto

periodo sarà  equiparato  a  tutti  gli  effetti  contrattuali  al servizio

militare   vero  e   proprio,   e  ciò   previa  presentazione,   da  parte

dell'interessato,   del  foglio  matricolare  e  della   relativa  dispensa

rilasciate dal Ministero della Difesa.

 

 

per ricoprire cariche pubbliche elettive

 

12.  Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, chiamato a

svolgere  funzioni  pubbliche  elettive  nonché  eletto   alle  cariche  di

amministratore  locale,   viene  concesso,   a  richiesta,  un  periodo  di

aspettativa non retribuita,  anche per tutta la durata del mandato, secondo

quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

 

13.  Il  lavoratore  che al  termine dell'aspettativa di cui  ai precedenti

commi  non riprenda  servizio  senza giustificato  motivo  sarà considerato

dimissionario.

 

 

 

art. 20

 

Lavoratori studenti - diritto allo studio

 

1.  Per i lavoratori studenti si fa riferimento all'art.  10 della legge 20

maggio 1970, n. 300.

 

2.  I  dipendenti  con rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato,  per il

conseguimento di titoli di studio in corsi  universitari, postuniversitari,

di  scuole  di  istruzione  primaria,   secondaria   e   di  qualificazione

professionale,  statali,  pareggiate o legalmente  riconosciute, o comunque

abilitate al rilascio di titoli di studio legali o  attestati professionali

riconosciuti   dall'ordinamento  pubblico  e  per  la   frequenza  a  corsi

organizzati  dalla  Comunità  Economica   Europea   potranno  usufruire,  a

richiesta,  di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore biennali

pro-capite,  che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempreché

il corso al quale il lavoratore intende partecipare  comporti la frequenza,

anche in ore parzialmente  non coincidenti con l'orario  di  lavoro, per un

numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.

 

3. A tutti i dipendenti di cui al precedente comma 2 vengono riconosciuti i

permessi retribuiti previsti nell'art.  10,  comma 2, della legge 20 maggio

1970, n. 300.

 

4.  Il personale, che potrà assentarsi per frequentare i corsi di studio di

cui sopra,  non dovrà superare  -  nel  biennio  -  il  2%  del  totale dei

dipendenti  con rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  applicati in

ciascuna Filiale.

 

5. Il totale delle assenze dal servizio, per effetto dell'utilizzazione dei

permessi di  cui sopra,  non potrà superare,  in ciascun  giorno,  l'1% del

totale del personale di ciascuna unità produttiva.

 

I permessi verranno concessi compatibilmente alla possibilità di un normale

espletamento del servizio.

 

6.  La durata giornaliera delle singole assenze può variare da un minimo di

due ore all'intero orario d'obbligo,  secondo le esigenze organizzative del

lavoro e funzionali dell'ufficio.

 

7.  Il richiedente deve allegare alla domanda il  certificato di iscrizione

al corso, attestante anche la sua durata, impegnandosi altresì a produrre i

certificati mensili di frequenza,  con l'indicazione delle ore complessive,

nonché il certificato della competente  autorità  scolastica comprovante la

sua avvenuta partecipazione agli esami ed il risultato conseguito.

 

8.  Per le ore di permesso fruite competono all'interessato  i soli assegni

fissi,  salvo  recupero  nel  caso  di  mancata  presentazione  dell'intera

certificazione di  cui sopra.  Al  recupero  si procede altresì  in caso di

abbandono del corso  di studio o di  rinuncia ai restanti  permessi, quando

l'uno o l'altra non siano giustificati da causa di forza maggiore o da seri

motivi sopravvenuti.  Nel  caso  di  giustificazione,  peraltro,  le ore di

permesso   già  fruite  vengono   detratte  da  una   eventuale  successiva

concessione.

 

9.  I lavoratori sono tenuti a documentare la frequenza ai corsi e  la loro

presentazione  agli  esami,  mediante  la  produzione  delle certificazioni

richieste dall'Ente.

 

 

 

art. 21

 

Tutela della maternità

 

1. Al personale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di

tutela della maternità (legge 30  dicembre 1971  n. 1204 - legge 9 dicembre

1977 n. 903).

 

2.  Nei  primi tre mesi  di  gravidanza  le lavoratrici  non possono essere

adibite ai videoterminali.

 

3.  Nei periodi di assenza dal lavoro  previsti per legge,  il personale ha

titolo al seguente trattamento economico:

 

a)   durante  il  periodo di  astensione obbligatoria viene  corrisposto un

     trattamento economico  pari  al  100%  della  retribuzione normalmente

     spettante,  fissa  e variabile relativa  alla  professionalità ed alla

     produttività dell'unità produttiva di applicazione,  con esclusione di

     quella legata all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa ed al

     raggiungimento degli obiettivi produttività di gruppo o individuali, e

     comunque  in  coerenza  con  quanto  verrà  stabilito  in applicazione

     dell'art. 77 comma 4;

 

b)   durante il periodo di assenza facoltativa,  per il primo ed il secondo

     mese viene corrisposto l'80% della retribuzione normalmente spettante,

     fissa e variabile relativa  alla  professionalità,  con  esclusione di

     quella legata all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa ed al

     raggiungimento degli  obiettivi produttività di gruppo  o individuali;

     per il terzo,  il quarto, il quinto ed il sesto mese viene corrisposto

     il 30% della retribuzione di cui alla lettera b).

 

4.  I  periodi di  assenza  obbligatoria,  in quanto equiparati  a servizio

prestato,  sono valutati per intero ai fini dell'anzianità di servizio e di

carriera.

 

5.  Per i  periodi  di  assenza  facoltativa  con  retribuzione  ridotta si

applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 29 aprile 1976, n.

177.

 

Detti periodi di assenza sono computati nell'anzianità  di servizio esclusi

gli effetti relativi alle ferie e alla 13^ mensilità.

 

6.  Qualora,  durante l'assenza obbligatoria dal servizio della lavoratrice

madre,  la struttura organizzativa e tecnologica  dell'unità  produttiva di

applicazione abbia subito  significative modificazioni,  l'Ente provvederà,

se necessario,  ad inserire  nei  primi  corsi  utili  di  addestramento la

dipendente che abbia ripreso servizio.

 

 

 

art. 22

 

Tutela delle persone handicappate

 

1.  Nei confronti dei dipendenti che si trovino  nelle condizioni descritte

nella legge 5  febbraio 1992,  n. 104, trovano applicazione le agevolazioni

di cui agli artt.  21 e 33 della legge medesima e successive modificazioni,

secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.

 

2.  I permessi mensili di cui all'art.  33, terzo comma, della citata legge

possono essere fruiti in forma frazionata.

 

3.   A  tale  scopo  le  parti   seguiranno  con   attenzione  l'evoluzione

legislativa,   impegnandosi  ad  adeguare,  anche  in  modo  graduale,  gli

interventi  necessari.  A livello di sede saranno individuate le misure più

idonee,  compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di

migliorare l'accesso e l'agibilità nei posti di  lavoro  nei  confronti dei

portatori di handicap.

 

 

 

art. 23

 

Tutela tossicodipendenti

 

1.  Per i lavoratori tossicodipendenti  si fa riferimento alle disposizioni

contenute nella legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificate dalla legge

26 giugno 1990, n. 162.

 

2. In applicazione dell'art. 29 legge 26 giugno 1990, n. 162, ai lavoratori

assunti  a  tempo  indeterminato  i  cui   viene  accertato  lo   stato  di

tossicodipendenza, i quali intendano accedere ai programmi terapeutici e di

riabilitazione  presso  servizi   sanitari  delle  UU.SS.LL.   e  di  altre

strutture,  l'Ente  concede un  periodo di  aspettativa non  retribuita per

tutta la durata della terapia e comunque per un massimo di tre anni.

 

3.  I lavoratori,  familiari di un tossicodipendente,  possono a loro volta

essere posti,  a domanda,  in aspettativa non retribuita per  concorrere al

programma  terapeutico e socio-riabilitativo del  tossicodipendente qualora

il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.

 

4.  L'aspettativa comporta la sospensione del rapporto a tutti gli effetti,

giuridici ed economici.

 

5.  A coloro che fruiscono del  predetto  periodo di aspettativa, l'Ente si

riserva la facoltà di erogare la retribuzione nella misura  del 30%  per un

massimo di  un  anno,  qualora si trovino in condizioni familiari  di grave

disagio economico, adeguatamente comprovate e documentate.

 

6.  In alternativa all'aspettativa di  cui sopra  potranno  essere concessi

permessi  non  retribuiti  per  brevi  periodi,   la  durata  dei  quali  è

determinata dalla struttura terapeutica,  qualora quest'ultima riconosca il

valore positivo  del lavoro  in  quanto  parte integrante  della  terapia e

pertanto  preveda il  mantenimento  dell'interessato  nell'ambiente  che lo

circonda.  In tal caso  saranno valutate  con favore  le  domande intese ad

ottenere  l'applicazione  del  lavoratore  presso  uffici  più  vicine alla

struttura terapeutica di cui sopra nonché  alle mansioni più  adeguate alla

condizione dello stesso.

 

7.  Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il  possesso di

particolari requisiti psico-fisici  e attitudinali  per  l'assunzione  o il

mantenimento in servizio.

 

 

 

art. 24

 

Igiene e sicurezza sul lavoro

 

1.   L'Ente,  riconosciuta  al  priorità  della  tutela  della  salute  dei

lavoratori e della igiene e sicurezza del lavoro  all'interno  dei processi

produttivi,  si impegna ad  adottare  idonee  iniziative  volte a garantire

l'applicazione  della regolamentazione  comunitaria  e  di  tutte  le norme

vigenti  in  materia,  tenendo conto in  particolare  delle  misure  atte a

tutelare la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti

e  la prevenzione  delle malattie professionali,  nonché delle disposizioni

contenute nel Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

 

2.  In  ottemperanza  alla  direttiva  C.E.E.  n.  89/301  del  12.6.89, il

personale addetto in via esclusiva all'uso dei  videoterminali  deve essere

adibito  ad  attività  lavorative  di  diverso contenuto  per  periodi, non

cumulabili, di dieci minuti per ogni ora di lavoro.

 

3. Con particolare attenzione alla fisiologia femminile, l'Ente tutelerà in

modo  specifico  la  salute  delle   lavoratrici  durante  il   periodo  di

gestazione, allontanandole dai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri.

 

4.  Al  fine  di  predisporre le  misure  idonee  a  tutelare  la  salute e

l'integrità psicofisica dei  lavoratori,  l'Ente,  assumendosi  il relativo

onere:

 

a)   predisporrà,  per  le  attività  esposte  a  rischio  anche  derivante

     dall'uso  continuo  di  videoterminali,  visite preventive e controlli

     periodici tramite  le UU.SS.LL.  e gli altri organismi pubblici  a ciò

     preposti dalle vigenti disposizioni, cui sono anche demandati collaudi

     e verifiche di macchinari, impianti e strutture;

 

b)   istituirà,  per  i  lavoratori  che  operano  in  ambienti  di  lavoro

     insalubri,  un libretto personale sanitario al fine  di sottoporre gli

     stessi  a visite  mediche periodiche  a scopo  preventivo,  secondo le

     modalità previste  in  materia per il  personale dei Vigili  del Fuoco

     dall'art. 13 del D.P.R. 10.4.84, n. 210;

 

c)   fornirà  tutte le  indicazioni atte  ad  una  efficace  prevenzione ed

     attuerà interventi specifici e tempestivi idonei alla eliminazione dei

     fattori di rischio;

 

d)   curerà iniziative  per assicurare l'igiene industriale  negli ambienti

     di lavoro e l'igiene generale nelle mense e nei luoghi di ritrovo;

 

e)   provvederà ad  istituire,  negli edifici a maggiore  concentrazione di

     personale,  e comunque con un numero  di dipendenti superiore  a 1000,

     posti  di  pronta assistenza medica  onde assicurare ai  lavoratori la

     possibilità di avvalersi di un adeguato supporto sanitario;

 

f)   garantirà interventi per indagini ed esami finalizzati  allo studio ed

     alla elaborazione dei dati relativi  a rilevamenti ambientali  ed alle

     visite sanitarie sui lavoratori.

 

5.  Al fine di garantire  una equilibrata partecipazione  dei lavoratori e,

per essi, dei loro rappresentanti, finalizzata a conoscere adeguatamente ed

a sostenere  l'attività dell'Ente per la  tutela  della sicurezza  fisica e

della salute  dei  lavoratori  durante  il  lavoro,  le  parti  affidano ai

Comitati  Paritetici  per  l'ambiente  e  la   sicurezza  il  perseguimento

coordinato degli obiettivi volti a garantire,  a norma dell'art. 9 della L.

n. 300/70, il controllo dello stato di applicazione della vigente normativa

di legge ed aziendale in materia di ambiente,  ergonomia, sicurezza, igiene

del lavoro, barriere architettoniche, proponendo idonee iniziative a tutela

della salute, del benessere e dell'integrità fisica dei lavoratori.

 

6.  L'Ente,  nella  tutela dei  propri diritti ed interessi,  ove verifichi

l'apertura  di  un  procedimento  di  responsabilità,  dinanzi  al  giudice

ordinario,  nei confronti del  dipendente  per  fatti  o  atti direttamente

connessi  all'espletamento  del  servizio  o  all'adempimento  dei  compiti

d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto

di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per

tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.

 

L'Ente deve esigere dal dipendente,  eventualmente  condannato con sentenza

passata in  giudicato per i fatti a lui imputati  per  averli  commessi per

dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.

 

Ove si verifichi l'apertura  di un procedimento  di responsabilità, dinanzi

al giudice  ordinario,  nei  confronti  del  dipendente  per  fatti  o atti

direttamente connessi  all'espletamento del servizio e  all'adempimento dei

compiti  d'ufficio,  nel caso in cui il  dipendente non  abbia accettato il

legale di nomina dell'Ente ed abbia nominato uno di propria fiducia, l'Ente

è  tenuto  al rimborso delle spese di  giudizio  e di  onorario sostenute e

documentate,  nei  limiti stabiliti  dall'Ente stesso,  entro 60 giorni dal

momento  in  cui  la  responsabilità  del  dipendente  risulti  esclusa  da

provvedimento giudiziario non riformabile.

 

7.  Le  garanzie  e le  tutele  di  cui al  punto precedente  sono sospese,

nell'ipotesi  in  cui  sia  stata  ammessa  costituzione  di  parte  civile

dell'Ente nel procedimento penale a carico del dipendente.

 

 

 

art. 25

 

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

 

1.  Fino a  quando non verrà  garantita la copertura  assicurativa da parte

dell'INAIL,  agli  infortuni sul lavoro  ed alle malattie  professionali si

applicano  le  disposizioni  di legge  vigenti in materia  per il personale

dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni.

 

2.  Eventuali  atti  di  convenzione  con  l'INAIL  o  con  altri  Istituti

assicuratori,   previdenziali  e   assistenziali,   saranno  sottoposti  al

preventivo esame delle organizzazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L.

 

3.  In applicazione  dell'art.  6  della legge 29  gennaio  1994,  n. 71 la

materia delle pensioni privilegiate conseguenti alle infermità riconosciute

dipendenti da causa di  servizio è demandata  alla competenza dell'Istituto

postelegrafonici.

 

L'Ente provvederà  a definire  tutte le  procedure  relative  alle istanze,

presentate  prima  della  stipulazione  del  presente  C.C.N.L.,  intese ad

ottenere la concessione dell'equo indennizzo.

 

4.  Nell'ipotesi  di  copertura  assicurativa  da  parte  dell'INAIL,  agli

infortuni  sul  lavoro  ed  alle  malattie  professionali  si  applicano le

disposizioni di legge vigenti in materia (D.P.R.  30 giugno 1965, n. 1124 e

successive modificazioni e integrazioni).  In tali casi i lavoratori non in

prova  hanno diritto alla  conservazione  del  posto  ed  alla retribuzione

mensile  per   tutto  il  periodo  dell'inabilità  temporanea  riconosciuto

dall'INAIL.

 

5.  Dalle retribuzioni  spettanti nei casi  di  infortunio sul  lavoro o di

malattie professionali previste dal presente articolo, verrà dedotto quanto

il  lavoratore  ha  diritto di  percepire dall'Istituto  assicuratore, come

indennità temporanea.

 

6.  In riferimento all'art.  70  del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'Ente

provvederà  a   corrispondere  al  lavoratore   l'indennità  di  invalidità

temporanea determinata dall'Istituto assicuratore.

 

7.  In caso di infortunio sul  lavoro anche leggero,  il lavoratore colpito

deve  immediatamente  avvertire   il  responsabile   dell'ufficio   che  lo

accompagna al presidio sanitario del luogo oppure  al  più vicino  posto di

pronto soccorso per stendere, se del caso, la denuncia a norma di legge.

 

8. Qualora l'infortunio accada al lavoratore sempre sul lavoro, ma mentre è

comandato fuori  dai locali dell'azienda,  la denuncia viene estesa  al più

vicino posto di soccorso con le possibili testimonianze.

 

9.  I  periodi di  assenza dovuti  ad  infortuni  sul  posto  o  a malattia

professionale non sono computati ai  fini del raggiungimento  del limite di

12 o 24 mesi di cui all'art. 18 commi 1 e 2 del presente contratto.

 

10.  Nel  caso in cui l'infortunio  sul lavoro  sia causato da  colpe di un

terzo,  il risarcimento da parte del terzo  responsabile relativamente alla

quota di retribuzione e oneri inerenti, eccedenti il trattamento INAIL sarà

versato dal lavoratore all'Ente.

 

 

 

art. 26

 

Lavori usuranti

 

Valgono in  materia  le  disposizioni  contenute  nell'art.  3  del Decreto

Legislativo 11 agosto 1993, n. 374.

 

 

 

art. 27

 

Vestiario

 

1.  L'Ente può  richiedere  ai  dipendenti,  in  relazione  alle specifiche

attività lavorative,  di indossare degli indumenti ed  oggetti di vestiario

forniti dall'Ente stesso, da definire in apposito regolamento.

 

2.  E' obbligo specifico del dipendente indossare gli indumenti protettivi,

che verranno forniti dall'Ente secondo le disposizioni di  legge in materia

di prevenzione degli infortuni sul lavoro  e delle  malattie professionali,

in rapporto agli speciali servizi cui il medesimo dipendente è addetto.

 

 

 

art. 28

 

Trasferimenti

 

1.  Il  trasferimento del dipendente  può  essere  disposto  per comprovate

ragioni  tecniche,   organizzative   e   produttive,   oppure,   a  domanda

dell'interessato compatibilmente con le esigenze di servizio.

 

2. Il trasferimento a domanda è disposto secondo criteri che tengano conto:

 

-    delle condizioni familiari;

 

-    dell'anzianità di servizio;

 

-    delle necessità di studio del dipendente e/o dei familiari.

 

3.  I trasferimenti collettivi  sono  disposti  secondo quanto  previsto al

punto 2 nonché tenendo conto della professionalità.

 

4.  I  criteri di  cui ai  commi 2  e  3  sono  definiti  nell'ambito della

contrattazione a livello nazionale prevista nell'art. 1 punto 4.3.1. quinto

capoverso, della parte "Relazioni Industriali del presente contratto.

 

5.  Nei trasferimenti d'ufficio non rientranti  nella categoria  di  cui ai

punti precedenti  e riguardanti  movimenti  interprovinciali  di personale,

esclusi quelli nell'ambito dell'agenzia il  cui territorio  è ricompreso in

più provincie,  l'Ente curerà di  contemperare le esigenze  di servizio con

l'interesse del dipendente  e seguirà i criteri  della  mobilità collettiva

privilegiando quello della professionalità.

 

6. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto all'interessato con

un congruo preavviso non inferiore a 45 giorni, e non inferiore a 60 giorni

per il dipendente con famiglia a carico.

 

7. Il dipendente, entro dieci giorni dalla comunicazione del trasferimento,

ha facoltà di proporre opposizione all'Organo superiore a quello che  lo ha

disposto, adducendo obiettive comprovate ragioni.

 

8. Entro venti giorni dalla notifica dell'opposizione, l'Organo competente,

valutate  in  contraddittorio  con  l'interessato  le  motivazioni  da  lui

addotte, deciderà in merito al trasferimento con provvedimento motivato.

 

9.  In caso di  trasferimento per ragioni di  servizio,  al dipendente e ai

suoi familiari conviventi a carico, è dovuta l'indennità di missione per il

tempo impiegato nel viaggio.

 

10. In caso di trasferimento per ragioni di servizio, al dipendente saranno

rimborsate  le  spese di  viaggio e di  trasporto per sé,  per  i congiunti

conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili,  bagagli, ecc.), e

sarà corrisposta un'indennità di prima sistemazione.

 

11.  Le indennità ed i rimborsi di cui ai precedenti commi  sono dovuti nel

caso in cui il dipendente venga trasferito  in Comune diverso da  quello di

applicazione ed ivi stabilisca la propria abitazione.

 

12.  Per le operazioni inerenti  al trasloco è  concesso, indipendentemente

dalle ferie,  il permesso di assentarsi dal servizio, mantenendo il diritto

alle competenze fisse, per non oltre 3 giorni.

 

13.   Prima  di  effettuare  ed  attivare  il   piano  programmatico  delle

assunzioni,  si farà luogo al  piano dei trasferimenti intersede  per quota

parte  delle  disponibilità,  al  fine  di  lasciare  inalterato  l'assetto

occupazionale correlato.

 

 

 

art. 29

 

Missioni

 

1.  Il  personale inviato in  missione  fuori della località  ove è ubicato

l'ufficio  di  normale  applicazione,  nei  limiti  e  secondo  le modalità

stabilite dal trattamento vigente,  avrà  diritto,  oltre al rimborso delle

spese di viaggio,  di vitto e di pernottamento  documentate, alla indennità

di  missione in misura  proporzionale all'assenza dall'ufficio  stesso, ivi

compreso il tempo trascorso in viaggio.

 

2. L'indennità di missione non è dovuta per le missioni di durata inferiore

a 4  ore, per quelle compiute nelle località di abituale dimora, ove questa

sia diversa dalla  località  sede di servizio,  nonché nel caso di missioni

effettuate in  località  distanti  meno  di  10  chilometri  dalla  sede di

servizio o dalla dimora abituale.

 

3.  Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo,  il periodo

di  4  ore  deve  essere  continuativo,  ancorché  compreso  in  due giorni

consecutivo.

 

4. L'indennità di missione è concessa al personale, anche se in aspettativa

per  malattia,   quando  sia  chiamato  per  essere  sottoposto   a  visita

medico-legale in località diversa da quella della sede di servizio.

 

5.  Al personale chiamato, quale testimone in procedimenti penali o civili,

per  essere  ascoltato  su  fatti  relativi   all'esercizio  delle  proprie

funzioni,  spetta l'indennità  di missione,  dedotta la somma eventualmente

liquidata dall'autorità giudiziaria.

 

6.  Eventuali  assenze per  ferie  durante la missione vengono  dedotte dal

periodo di missione e non devono comportare oneri per l'Ente.

 

7.  Se il dipendente in ferie è comandato in missione,  la durata di questa

si computa dall'ora di partenza dal luogo in cui il dipendente  si trova in

ferie a quella di ritorno nello stesso luogo o nella sede di servizio.

 

8. Al dipendente colpito da infortunio nel luogo di missione nell'esercizio

delle proprie attribuzioni si corrisponde,  indipendentemente da quanto può

spettare  per trattamento di  infortunio,  l'indennità  di  missione fino a

quando,  a  giudizio  dei sanitari  dell'Unità  Sanitaria Locale,  si trovi

nell'impossibilità di tornare nella propria sede di servizio  o di abituale

dimora.

 

9.  Per  i trattamenti retributivi si  fa  rinvio alla parte  economica del

contratto.

 

 

 

art. 30

 

Doveri del dipendente

 

1. Il dipendente, in ossequio ai principi enunciati negli artt. 2104 e 2105

del Codice Civile,  nonché a quelli,  in quanto  applicabili, contenuti nel

Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 31 marzo 1994, deve tenere

un contegno disciplinato  e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione

delle mansioni assegnategli, ed in particolare:

 

a)   rispettare l'orario di lavoro  ed adempiere  alle formalità prescritte

     dall'Ente per il controllo delle presenze;

 

b)   svolgere con  assiduità,  diligenza  e  spirito  di  collaborazione le

     mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto e le

     disposizioni per l'esecuzione  e la  disciplina  del  lavoro impartite

     dall'Ente;

 

c)   mantenere  assoluta  segretezza sugli interessi  dell'Ente; non trarre

     profitto,  da quanto forma oggetto delle sue funzioni e  non esplicare

     sia direttamente sia per interposta  persona,  anche fuori dell'orario

     di lavoro,  mansioni ed attività -  a titolo gratuito od oneroso - che

     siano in contrasto anche indiretto od in concorrenza con l'Ente;

 

d)   astenersi da qualunque attività -  a titolo gratuito od oneroso - o da

     qualunque altra forma  di partecipazione in  imprese od organizzazioni

     di fornitori, clienti, concorrenti e distributori;

 

e)   durante  l'orario  di lavoro,  mantenere nei rapporti interpersonali e

     con la  clientela condotta  improntata  a  principi  di  correttezza e

     astenersi  da  comportamenti lesivi  della dignità della  persona, non

     attendere  ad  occupazioni  estranee  al  servizio  e,  in  periodo di

     malattia  od  infortunio,   ad   attività   lavorativa   ancorché  non

     remunerata;

 

f)   avere  cura  dei   locali,   mobili,  oggetti,  macchinari,  attrezzi,

     indumenti, strumenti e automezzi a lui affidati;

 

g)   non valersi di  mezzi di  comunicazione o  di  quanto  è  di proprietà

     dell'Ente per ragioni che non siano di servizio;

 

h)   osservare scrupolosamente le  disposizioni  che regolano  l'accesso ai

     locali dell'Ente da parte del personale e non introdurre salvo che non

     siano debitamente autorizzate persone estranee all'Ente nei locali non

     aperti al pubblico;

 

i)   rifiutare  qualsiasi  compenso  a   qualunque   titolo  offerto  dalla

     clientela   in   connessione   agli   adempimenti   della  prestazione

     lavorativa.  I lavoratori operanti in settori la cui attività è svolta

     prevalentemente a  contatto  con  la  clientela,  dovranno  esporre un

     adeguato contrassegno identificativo.

 

 

 

art. 31

 

Salvaguardia della dignità dei lavoratori

 

1.  Considerata la  necessità di  garantire che il  rapporto  di  lavoro si

svolga  in  un ambiente idoneo  al sereno svolgimento  dell'attività, dovrà

essere assicurato il pieno rispetto della dignità della persona in ogni sua

manifestazione, anche per quanto attiene la sfera sessuale.

 

2.  A  tal fine  l'Ente,  nella consapevolezza dell'esistenza  del problema

delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro,  si impegna, in linea con gli

indirizzi  espressi dalla  Comunità Economica Europea  nella Risoluzione n.

90/c 157/02  del 29  maggio  1990,  a  prevenire e  reprimere comportamenti

indesiderati a connotazione sessuale.

 

 

 

art. 32

 

Provvedimenti disciplinari

 

1.  Le violazioni  da  parte dei lavoratori,  dei  doveri  disciplinati nel

presente contratto  daranno  luogo,  secondo  la  gravità, all'applicazione

delle seguenti sanzioni disciplinari:

 

a)   rimprovero verbale o scritto;

 

b)   multa non superiore a quattro ore di retribuzione;

 

c)   sospensione dal lavoro  e dalla retribuzione  fino  ad  un  massimo di

     dieci giorni;

 

d)   licenziamento con preavviso;

 

e)   licenziamento senza preavviso.

 

2.  I provvedimenti di  cui al  comma 1  non sollevano  il lavoratore dalle

eventuali responsabilità nelle quali egli sia incorso.

 

3.  L'Ente,  laddove riscontri  la necessità di espletare  accertamenti sui

fatti addebitati  al  lavoratore  a titolo  di  infrazione disciplinare può

disporre il trasferimento dello stesso  ad  altro ufficio o,  in ipotesi di

particolare  gravità,  la sospensione dal servizio per un periodo  di tempo

non superiore a quindici giorni corrispondendogli tuttavia la retribuzione.

 

Il periodo di  sospensione dal servizio  è valutabile  a tutti  gli effetti

quale servizio prestato.

 

4.  L'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al precedente comma 1

resta integralmente assoggettata alla procedura prevista dall'art.  7 della

legge 20 maggio 1970, n. 300.

 

 

 

art. 33

 

Sospensione cautelare

 

1.  Il  dipendente  che sia colpito  da  misura  restrittiva  della libertà

personale  è   sospeso   d'ufficio   dal  servizio   con  privazione  della

retribuzione,  per  la  durata dello  stato di detenzione  o comunque dello

stato restrittivo della libertà,  con facoltà, per l'Ente, di prolungare il

periodo di sospensione fino alla sentenza definitiva.

 

2.